Articoli abrogati dall'art. 64, comma 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5, così recitavano:

“Art. 12 - Piano regolatore del porto.

1. Ferma rimanendo la normativa vigente per i porti di competenza statale, al fine di dare organica attuazione al Piano regionale dei porti, i Comuni, territorialmente competenti, redigono il Piano regolatore degli ambiti territoriali a destinazione portuale di competenza regionale con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli.

2. Nella fattispecie di Porto Nogaro, entro sei mesi dall'approvazione del Piano regionale dei porti ed in coerenza con esso, provvede alla redazione del Piano regolatore di cui al comma 1 il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa-Corno.

 

Art. 13 - Contenuti del Piano regolatore del porto

1. Il Piano regolatore del porto deve prevedere:

a) la delimitazione delle aree da riservare allo sviluppo delle attività portuali con la determinazione delle funzioni ad esse assegnate;

b) le aree da riservare alle attrezzature di interesse collettivo e sociale;

c) le attrezzature ed impianti a servizio delle attività portuali, ivi comprese le infrastrutture per la viabilità ed i trasporti di collegamento con il territorio regionale e le aree urbane eventualmente confinanti;

d) il programma di attuazione del Piano;

e) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare;

f) una relazione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano.

 

Art. 14 - Elementi del Piano regolatore del porto.

1. Il Piano regolatore del porto è costituito da:

a) relazione illustrativa che descriva gli obiettivi e le scelte operate ed i criteri seguiti nella pianificazione delle aree portuali in relazione alle indicazioni del Piano regionale dei porti;

b) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, quest'ultima comunque non inferiore ad 1:5000, al fine di descrivere l'assetto territoriale previsto dal Piano nonché per assicurare una chiara ed univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle procedure;

c) rappresentazione del programma di attuazione, con la descrizione sommaria delle opere ed attrezzature previste, dei relativi elementi di costo nonché, limitatamente alle più importanti, delle loro caratteristiche progettuali di massima;

d) norme di attuazione del Piano.

 

Art. 15 - Procedure di adozione ed approvazione del Piano regolatore del porto.

1. Il Piano regolatore del porto, adottato dall'ente istituzionalmente competente, è depositato per venti giorni consecutivi presso gli uffici dell'ente medesimo previo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale.

2. Nel caso di Porto Nogaro copia del Piano è inviata ai Comuni territorialmente competenti per il parere in merito alle previsioni del Piano.

3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nel Piano possono proporre opposizioni.

4. Nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni all'ente istituzionalmente competente alla redazione del Piano.

5. Il Piano regolatore del porto, eventualmente modificato in accoglimento delle opposizioni e delle osservazioni pervenute, nonché del parere di cui al comma 2, ricevuto entro trenta giorni dalla data della richiesta, è inviato, dall'ente istituzionalmente competente, alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

6. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto il Piano, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti il Comitato regionale dei porti, di cui all'articolo 2, limitatamente a Porto Nogaro, e le Sezioni prima e seconda del Comitato tecnico regionale in riunione congiunta negli altri casi.

7. Per quanto non stabilito dal presente Capo, si applicano ai Piani regolatori dei porti le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale in materia urbanistica.

 

Art. 16 - Interventi finanziari per la predisposizione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, alle spese necessarie all'elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti.

2. I contributi di cui al comma 1 vengono concessi, erogati e rendicontati con le speciali procedure di cui agli articoli 19 e 20.”

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