Articoli abrogati dall'art. 64, comma 1, della L.R. 23/02/2007, n. 5, così recitavano:

“Art. 7

Piano regionale dei porti.

1. Al fine di favorire un organico sviluppo della portualità regionale, nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei singoli scali, l'Amministrazione regionale predispone il Piano regionale dei porti avente, tra l'altro, lo scopo di individuare, anche ai fini di una loro salvaguardia, gli ambiti territoriali da destinare allo sviluppo delle attività portuali, ivi compresi quelli destinati ad attività peschereccia e turistica.

2. Il Piano ha efficacia decennale e si articola in programmi triennali da aggiornare ogni anno, entro il 31 marzo, in relazione alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo.

 

Art. 8 - Contenuti del Piano regionale dei porti.

1. Il Piano regionale dei porti:

a) individua gli ambiti territoriali da destinare alle attività portuali ed alle attività ad esse correlate;

b) formula il quadro generale dell'assetto territoriale delle aree portuali, con la delineazione delle principali destinazioni d'uso, nonché delle infrastrutture per la viabilità e i trasporti necessarie allo sviluppo delle attività portuali con particolare riguardo a quelle di collegamento con il retroterra nazionale ed internazionale;

c) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare l'unità degli indirizzi e la omogeneità dei contenuti dei piani regolatori generali dei porti;

d) quantifica le risorse finanziarie regionali da destinare allo sviluppo dei porti, anche ai fini di una gestione coordinata con le corrispondenti risorse finanziarie statali e di altra origine;

e) specifica le priorità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano.

 

Art. 9 - Elementi del Piano regionale dei porti.

1. Il Piano regionale dei porti è costituito da:

a) relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

b) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni al fine di riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano e di assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

c) norme di attuazione del Piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti, nonché gli indirizzi programmatici per la redazione dei singoli Piani regolatori dei porti, ivi comprese le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.

 

Art. 10 - Procedure di formazione ed approvazione del Piano regionale dei porti.

1. Nella fase di predisposizione del Piano regionale dei porti sono consultati, oltre agli enti istituzionalmente competenti alla pianificazione e gestione dei porti della Regione, i Comuni, le Province territorialmente competenti e la competente Commissione permanente del Consiglio regionale.

2. Sul progetto di Piano regionale dei porti esprimono il parere il Comitato regionale dei porti di cui al Capo I e le Sezioni prima e seconda del Comitato tecnico regionale in riunione congiunta.

3. Il progetto di Piano è adottato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, ed è depositato presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale.

4. Copia del progetto di Piano è inviata agli enti locali ed alle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali per la consultazione.

5. Copia del progetto di Piano è, altresì, trasmessa al Ministero dei lavori pubblici che, entro novanta giorni dalla comunicazione, può far pervenire al Presidente della Giunta regionale osservazioni relative al coordinamento del Piano regionale con gli interventi di competenza dello Stato.

6. Scaduto il termine di novanta giorni dalla data di deposito, il Piano, eventualmente modificato in accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali.

7. Il Piano ha efficacia dalla pubblicazione per estratto dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione e può essere modificato in ogni tempo, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo.

8. La procedura per la revisione è quella prevista per l'approvazione del Piano stesso.

9. Si prescinde da tale procedura per l'aggiornamento del programma triennale, di cui all'articolo 7, comma 2, che è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

10. Il Piano, una volta approvato, costituisce, se del caso, variante al Piano urbanistico regionale generale ed il decreto di approvazione ne dispone le modifiche necessarie. In tale caso la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 è proposta dall'Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale.

 

Art. 11 - Effetti del Piano regionale dei porti.

1. I contenuti del Piano regionale dei porti costituiscono indicazioni vincolanti, sia per la pianificazione subordinata, sia per gli interventi ed opere pubbliche che incidano sull'assetto del territorio.

2. Per il raggiungimento di speciali obiettivi, con le norme di attuazione del Piano può disporsi che le previsioni in esso contenute siano vincolanti, secondo la vigente normativa in materia, per qualsivoglia soggetto pubblico o privato.”

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