L. R. Friuli Venezia Giulia 25/09/2015, n. 21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 25/09/2015, n. 21

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/07/2017, n. 29
- L.R. 27/03/2018, n. 12
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CAPO I - Finalità
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), detta le presenti

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CAPO II - Misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale
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Art. 2 - Varianti di livello comunale

1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli strumenti

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Art. 3 - Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano “in una o più delle seguenti condizioni, comunque garantendo l'assenza di contrasto con le restanti”N1:

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Art. 4 - Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e le modalità operative di cui all'articolo 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati:

a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:

1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;

2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;

3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o

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Art. 5 - Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e i limiti di soglia di cui all'articolo 4, osservano le modalità operative di seguito specificate.

2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalità operative:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni prevalentemente residenziali nelle zone omogenee di tipo C e O, si dovrà:

1) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato l'ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già quantificato nello strument

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Art. 6 - Disposizioni particolari per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone omogenee, delle zone di livello regionale e delle categorie urbanistiche previste nei vigenti strumenti urbanistic

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Art. 7 - Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:

a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

b) recepire le previsioni dei piani comunali di s

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Art. 8 - Procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Il progetto di variante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), “e di cui all'articolo 7, comma 1,”N3 è pubblicato sul sito web comunale e, successivamente, è adottato dal Consiglio comunale. La delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

2. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

3. Il Comune, prima dell'approvazione della variante, interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le

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Art. 9 - Formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, non coinvolgono il livello regionale di pianificazione qualora osservino le seguenti condizioni e limiti di soglia:

a) prevedono l'ampliamento delle zone agricole o la loro eventuale riduzione soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone urbanistiche, nonché a seguito di giustificate motivazioni;

b) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H e I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H e I, ovvero prevedono la m

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CAPO III - Integrazioni alla legge regionale 5/2007 in materia di zone produttive e commerciali
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Art. 10 - Norme per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti produttivi e commerciali

1. Dopo l'articolo 63-quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

"Articolo 63-quinquies Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63-bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale

1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.

2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore.

3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo), oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63-bis e 63-ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi dei commi 6 e 7.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti e di progetto.

5. Le condizioni da dimostrare e documentare sono:

a) l'ulteriore comprovato fabbisogno insediativo rispetto a quel

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CAPO IV - Modifiche alle disposizioni in materia di varianti di livello comunale di cui alle leggi regionali 3/1999, 3/2001, 33/2002, 12/2003, 16/2006, 5/2007, 7/2008, 12/2008, 16/2008, 16/2009, 19/2009, 10/2010, 3/2015, 11/2015
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Art. 11 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/1999

1. Al comma 2-bis dell'

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Art. 12 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/2001

1. Al comma 3 dell'

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Art. 13 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 33/2002

1. L'

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Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 12/2003

1. Il comma 2 dell'

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Art. 15 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 16/2006

1. Al comma 1 dell'

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Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 5/2007 e al relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. n. 086/2008

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 63 della legge regionale 5/2007 sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole "e all'articolo 17 del regolamento emanato con D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)", sono sostituite dalle seguenti: "e al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)".

3. Al p

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Art. 17 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2008

1. Al comma 6 dell'

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Art. 18 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008

1. Al comma 5 dell'art

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Art. 19 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'a

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Art. 20 - Modifica all'articolo 16-bis della legge regionale 16/2009

1. Al comma 5 dell'articolo

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Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 19/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2009, le parole "costituisce adozione di variante non sostanziale degli strumenti urbanistici" sono sostituite dalle seguenti: "non comporta la necessità di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con D.P.Reg.

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Art. 22 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 6

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Art. 23 - Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 3/2015

1. Al comma 10 dell'

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Art. 24 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2015

1. Al comma 13 dell'

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CAPO V - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 25 - Disciplina transitoria

1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge,

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Art. 26 - Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettu

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CAPO VI - Entrata in vigore
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Art. 27 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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