FAST FIND : NR21802

D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/03/2008, n. 086/Pres.

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Approvazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/09/2015, n. 21
- D. Pres. R. 07/03/2018, n. 052/Pres.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 9 del 28 febbraio 2007 ed entrata in vigore il centottantesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione;

Atteso che ai sensi dell'art. 61 della citata legge regionale 5/2007 è prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione per ciascuna delle tre parti in cui si articola la legge regionale, ossia l'urbanistica, l'edilizia ed il paesaggio;

Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale n. 2180 del 14 settembre 2007 si è ravvisata la necessità, nelle more della elaborazione della parte urbanistica e paesaggistica del regolamento, di emanare immediatamente norme di attuazione della parte edilizia della legge, al fine di garantire l'uniformità dell'attività edilizia nel territorio regionale, senza soluzione di continuità nella disciplina degli interventi e rinviando ad un momento immediatamente successivo l'emanazione delle regole di attuazione della parte urbanistica;

Constatata la necessità di emanare il regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge, al fine di garantire la completezza della disciplina nonché di dettare le procedure per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 12 della legge regionale 5/2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 11 gennaio 2008, che ha approvato in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie, l'articolato del "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" e ha disposto la trasmissione dell'articolato di cui al punto 1) alla Commissione Consiliare IV ed al Consiglio delle Autonomie locali, per l'acquisizione dei previsti pareri;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 18 gennaio 2008, con la quale la Giunta ha preso atto ed invitato, previe le necessarie valutazioni da parte dell'ufficio proponente, a tener conto nelle ulteriori fasi del procedimento di approvazione del testo regolamentare dei pareri del

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Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5


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TITOLO I - CONTENUTI MINIMI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRACOMUNALE


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Art. 1 - Disciplina dell'urbanistica

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 61, commi 1 e 3, della

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Art. 2 - Contenuti minimi del DPP

1. Il Documento Preliminare di Piano (DPP) contiene lo schema dell'assetto del territorio, costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione di analisi riferita all'intero territorio interessato :

a.1) andamento demografico - economico e carico insediativo;

a.2) stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti: con particolare riguardo alla saturazione delle zone omogenee, alla struttura degli insediamenti abitativi, commerciali, industriali, artigianali e turistici;

a.3) stato delle acque, dell'aria, del rumore, del suolo e grado di naturalità degli ecosistemi;

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Art. 3 - Contenuti minimi del PSC

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) contiene i seguenti documenti:

a) Relazione che descrive il QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO, strutturato nei tre sistemi principali definiti dal PTR (sistema ambientale e del paesaggio; sistema della mobilità ed infrastrutture tecnologiche ed energetiche; sistema degli insediamenti) con riferimento ai contenuti del DPP. Il Quadro conoscitivo del territorio è relativo ai territori interessati dalla pianificazione comunale o sovracomunale e contiene le integrazioni eventualmente richieste in sede di Conferenza di pianificazione;

b) RELAZIONE SULLE SCELTE attuate in base alle prescrizioni di PTR e delle relative azioni di salvaguardia in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge, contenente:

b.1) Il recepimento puntuale delle

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Art. 4 - Struttura dei contenuti del PSC

1. I documenti del PSC individuati nell'art. 3 possono contenere la specifica indicazione della norma di attuazione del PTR o dell'eventuale disposizione sovraordinata alla quale si riferiscono, nonché previsioni dirette a disciplinare gli effetti delle scelte progettuali ai fini della salvaguardia prevista dalla legge.

2. I termini definiti come "trattazione", "rappresentazione" e "strutturazione" relativi ai contenuti individuati nel successivo comma 3 si intendono riferiti rispettivamente allo sviluppo degli argomenti nei documenti di cui all'art. 3 comma 1, all'introduzione dei contenuti cartograficamente rappresentabili negli elaborati cartografici di cui all'art. 3 comma 2 lettera a), e alla gestione dei contenuti strutturabili e georiferibili in ambiente GIS ai fini della produzione della documentazione informatica di cui all'art. 3comma 2 lettera b).

3. I contenuti dei documenti di cui all'art. 3 comma 1, nonché le legende degli elaborati cartografici e la struttura della documentazione informatica di cui all'art. 3 comma 2 sono organizzati nei seguenti Sistemi:

a) SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO costituito da:

a.1) CARTA AMBIENTALE con i seguenti contenuti:

a.1.1) aree protette: trattazione, rappresentazione e strutturazione dei contenuti indicati nelle NA del PTR che interessano il territorio;

a.1.2) rischio idraulico: trattazione, rappresentazione e strutturazione della rete idrografica presente sul territorio comunale e delle aree soggette a potenziale pericolo di allagamento individuate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o dalla relazione geologica;

a.1.3) rischio geologico ed idrogeologico: trattazione, rappresentazione e strutturazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e dei contenuti dei Piani di bacino e dei Piani di assetto idrogeologico che interessano il territorio, con riferimento diretto ai contenuti degli strumenti prodotti dalle Autorità competenti ai sensi di legge;

a.1.4) rischio valanghivo: trattazione, rappresentazione e strutturazione della situazione valanghiva, che eventualmente interessa il territorio;

a.1.5) corpi idrici di interesse regionale: trattazione, rappresentazione e strutturazione in base alle valutazioni richieste dalle NA del PTR;

a.1.6) tutela dell'aria: trattazione, rappresentazione e strutturazione in base alle valutazioni in merito alla tutela della qualità dell'aria previste dalle NA del PTR, con indicazione delle azioni da sviluppare in sede di POC;

a.1.7) ambiti agricoli e forestali: trattazione, rappresentazione e strutturazione dei seguenti contenuti:

a.1.7.1) ambiti agricoli e forestali;

a.1.7.2) aree ad elevata ruralità;

a.1.7.3) aree agricole che non possono essere destinate a trasformazione mediante interventi di sistemazione e rimodellamento dei versanti;

a.1.7.4) superfici forestali sottoposte a pianificazione forestale sia di proprietà pubblica che privata;

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Art. 5 - Contenuti minimi del POC

1. Il Piano Operativo Comunale POC contiene i seguenti elaborati:

A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CARTA DI CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE contenente la suddivisione del territorio in zone omogenee secondo la classificazione del PTR, con relative destinazioni d'uso ed indici edilizi. Nella perimetrazione delle zone omogenee si considerano più fattori fra i quali la formazione storica e le successive fasi di trasformazione, il rapporto fra edificato, dimensioni dei lotti e spazi pubblici, le funzioni più significative, unitamente alla disciplina e alla salvaguardia di altri usi compatibilmente ammessi.

B) ELABORATO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE che recepisce le prescrizioni specifiche e contiene le determinazioni e valutazioni conseguenti alle prescrizioni regolative delle NA del PTR. Tale elaborato contiene altresì le prescrizioni di armonizzazione con altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati nonché con piani di settore comunali eventualmente interessanti il territorio.

C) ELABORATO DEL DIMENSIONAMENTO, DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE E DEGLI STANDARD URBANISTICI E TERRITORIALI, contenente:

c.1) stima del fabbisogno, dimensionamento e calcolo della capacità insediativa residenziale;

c.2) determinazione delle superfici a standard destinate al soddisfacimento delle esigenze della mobilità e del tempo libero, quali, fra l'altro, i parcheggi di relazione, gli edifici per il culto, i centri civici, le biblioteche, i nidi d'infanzia e servizi integrativi, le scuole dell'infanzia, primarie di primo grado e primarie di secondo grado, i consultori familiari e le strutture residenziali per anziani, i cimiteri, il verde connettivo e di arredo urbano, il verde di quartiere, il nucleo elementare di verde, gli impianti sportivi e per spettacoli all'aperto;

c.3) individuazione delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche delle opere pubbliche, di interesse pubblico o generale.

c.4) Le individuazioni e localizzazioni di cui alle lettere c.2) e c.3) avvengono sia attraverso criteri quantitativi che qualitativi - prestazionali, con particolare riferimento a: accessibilità, fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni età e condizione, distribuzione territoriale, funzionalità ed adeguatezza tecnologica, economicità di gestione. Nelle elaborazioni progettuali di cui alle lett. c.1), c.2) e c.3) trovano applicazione i criteri metodologici individuati negli allegati al PTR.

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Art. 6 - Salvaguardia

1. Il Sindaco od altro soggetto delegato ai sensi dell'art. 20 D.P.Reg. 296/07 sospende, a decorrere dalla delibera di adozione del POC e sino all'entrata in vigore del piano medesimo, con provvedimento motivato da no

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Art. 7 - Contenuti minimi dei PAC

1. Il Piano Attuativo Comunale (PAC), d'iniziativa pubblica o privata, contiene i seguenti elaborati:

a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, sulla base delle individuazioni e localizzazioni di cui all'art. 5, comma 2, punto 2.1;

b) la determinazione della destinazione d'uso delle singole aree con l'eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento, anche ai fini della perequazione e compensazione urbanistica, secondo quanto previsto nel PSC e POC;

c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi, se non previste negli elaborati di POC, con le relative eventuali indicazioni planovolumetriche;

d) l'individuazione delle aree e degli edifici

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TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PIANI ATTUATIVI COMUNALI, PIANI INFRAREGIONALI E DI SETTORE


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Art. 8 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica

1. Il provvedimento di approvazione del PAC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed impianti in esso previsti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

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Art. 9 - Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un comprensorio da attuarsi mediante Piani attuativi secondo le disposizioni del POC e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici inclusi compresi nel comprensorio predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di PAC.

2. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PAC, che deve prevedere:

a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'

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Art. 10 - Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore

1. Si applicano le disposizioni delle leggi di settore in ordine ai piani per l'edili

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Art. 11 - Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici e accordi di programma

1. Nei casi in cui il POC contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti al POC, purché sia accertata la conformità al PSC. Il riferimento al PSC e al POC fino alla approvazione dei medesimi si intende al vigente strumento urbanistico comunale.

2. Nei casi in cui l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale, l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto del

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Art. 12 - Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prescrizioni del Piano Territoriale Regionale

1. I Piani territoriali infraregionali degli enti di cui all'art. 14 della legge "e all'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)"N2, adottati dall'organo competente, secondo i rispettivi Statuti, sono inviati all' Amministrazione regionale ed ai Comuni territorialmente interessati, nonché agli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione sull'ambito territoriale coinvolto.

2. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, della legge, l' accertamento della compatibilità dei Piani territoriali infraregionali al Piano territoriale regionale, nonché al Piano strutturale comunale ed al Piano operativo comunale vigenti e adottati, sia in caso di pianificazione comunale che sovracomunale, è effettuato di concerto dall'ente promotore del Piano infraregionale e dalla Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

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Art. 13 - Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali

1. Gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 12 contengono:

a) una relazione che precisi gli obiettivi e i criteri informatori del Piano e ne espliciti i contenuti;

b) una relazione di coerenza alle previsioni dello strumento di pianificazione territoriale regionale;

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Art. 14 - Rappresentazione dei Piani di settore

1. Ai fini della coerenza con il PTR i documenti relativi ai Piani di settore di cui all'art. 13 della legge sono corredati da:

a) ela

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Art. 15 - Regolamento edilizio comunale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento edilizio &

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TITOLO III - PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL PTR NELLE MORE DELL'ADEGUAMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE


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Art. 16 - Disciplina transitoria

1. Il presente articolo viene emanato in attuazione dell' 61, comma 1, della legge e detta le regole per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale generale ed attuativa e loro varianti, nonché dei piani territoriali infraregionali e loro varianti, in corso alla data dell'entrata in vigore della legge, ovvero iniziate successivamente, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge .

2. La procedura di formazione, gli elementi e gli elaborati degli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti in corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti; analogamente è definita sulla base delle norme previgenti la procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, qualora siano già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della legge. La procedura di formazione dei Piani infraregionali e loro varianti in corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti.

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Art. 17 - Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge

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TITOLO IV - INFORMATIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE


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Art. 18 - Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Presidente della Regione approva ed emana con decreto un documento tecnico denominato Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale.

2. Il documento di cui al comma 1 fornirà indicazioni operative dettagliate relativamente a:

a) Individuazione delle basi cartografiche ufficiali di riferimento. Criteri e regole per l'utilizzo congiunto delle basi cartografiche regio

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Art. 19 - Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale

1. L'accesso da parte del Comune e dell'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale ai dati informatici georeferenziati prodotti dalla Regione avviene mediante scaricamento (download) dei singoli dataste dal sito Web ufficiale della Regione attraverso le funzionalità messe a disposizione con il Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali. Le strutture regionali rispettivamente competenti rendono disponibili i dataset di competenza regionale, mediante le funzionalità e i servizi Web connessi al Catalogo, garantendo la compilazione dei metadati corrispondenti, l'attivazione della funzioni di visualizzazione geografica mediante piattaforma WebGIS e le funzioni di scaricamento (download) dei dati medesimi.

2. I dati territoriali informatizzati distribuiti dalla Regione, a supporto della pianificazione comunale, sono classificati come di seguito indicato:

a) Dataset che rappresentano informazioni territoriali gestite dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, propedeutiche alla formazione degli strumenti di pianificazione comunale. Tali dataset possono essere aggiornati o integrati dai Comuni qualora si renda necessario evidenziare modifiche territoriali sopravvenute o qualora si rendano necessarie restituzioni di maggior dettaglio connesse alla maggiore scala di riferimento rispetto a quella utilizzata per la loro restituzione originaria. Non possono essere soggette ad integrazione o aggiornamento le componenti dei datast che rispecchiano contenuti prescrittivi in relazione a norme vigenti, siano esse componenti di natura alfanumerica ovvero componenti di natura grafica, qualora originate da una restituzione georeferenziata prodotta con riferimento ad una scala uguale o maggiore rispetto a quella di restituzione dello strumento di pianificazione. L'aggiornamento e l'integrazione dei suddetti dataset avviene, contestualmente alle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione comunale, in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.

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Art. 20 - Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati

1. La Regione mette a disposizione dei Comuni e degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale i servizi di catalogazione dei dati territoriali attraverso la gestione di utenze specifiche per l'accesso al Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali al fine di garantire le funzionalità per l'inserimento dei metadati relativi ai documenti informatizzati e ai dataset che rappresentano i contenuti grafici ed alfanumerici georeferenziati degli strumenti di pianificazione comunale. L'attivazione delle utenze avviene su richiest

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Art. 21 - Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori

1. La Regione promuove la diffusione e la distribuzione non onerosa presso i Comuni e presso gli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale di strumenti informatici (software) che consentono e facilitano l'elaborazione su piattaforma GIS degli strumenti di pianificazione comunale, a

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Art. 22 - Sistema di coordinate

1. Tutti i dati geografici contenuti nei dataset strutturati in ambiente GIS, individuati secondo le indicazioni di cui all'art. 19, ed eventuali dati raster, devono essere rappresentati con riferimento al sistema di coordinate Gauss Boaga fuso Est, caratterizzato dai seguenti parametri geodetici e cartografici:


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Art. 23 - Base cartografica

1. La base cartografica di riferimento da utilizzare per la restituzione di tutti i dataset strutturati in ambiente GIS, di cui all'art. 19, è la Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5000 (CTRN 5000). Nel caso in cui le informazioni siano acquisite per digitalizzazio

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Art. 24 - Limite amministrativo comunale informatizzato certificato

1. La conferenza di pianificazione concorda e determina in maniera certa e univoca la rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del limite amministrativo comunale informatizzato certificato, definito, ai fini della pianificazione comunale, nel sistema di coordinate di cui all'art. 22 e sulla base cartografica di riferimento, di cui all'art. 23.

2. Il limite amministrativo comunale informatizzato certificato viene utilizzato come limite geografico per la digitalizzazione dei conte

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Art. 25 - Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi

1. Il Comune, contestualmente alla deliberazione delle direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti da parte del Consiglio comunale , invia alla struttura regionale competente una richiesta di fornitura del dato di ricognizione elaborato dalla Regione a supporto delle attività della conferenza di pianificazione finalizzate alla determinazione della rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del limite amministrativo comunale informatizzato certificato di cui all'art. 24 comma 1. Il dato di ricognizione è strutturato in ambiente GIS, nel sistema di coordinate di cui all'art. 22 .

2. Nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la pubblicazione del documento di cui all'art. 18 comma 1, che delinea le modalità op

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TITOLO V - NORME FINALI


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Art. 26 - Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio

1. I Rapporti annuali sullo stato del territorio di cui all'art. 36, comma 2, della legge devono contenere i seguenti elementi:

a) indicazione dell'area territoriale int

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Art. 27 - Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio

1. L'Osservatorio regionale di cui all'art. 62 della legge raccoglie, esamina e valut

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Art. 28 - Modifiche

1. L'art. 2 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 è modificato ed integrato come segue:

a) nella rubrica le parole "dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti parole "delle opere pubbliche";

b) al comma 2, dopo le parole "strumenti di pianificazione comunale" è aggiunta la seguente parola "conformativi";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "strumenti di pianificazione comunale" è aggiunta la seguente parola "conformativi";

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "competente struttura regionale" sono aggiunte le seguenti parole ",sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro trenta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso. "

e) il comma 11 è sostituito come segue:

"11. Gli interventi individuati nel comma 14 sono soggetti a previa comunicazione da parte del soggetto titolare dell'intervento allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza prima dell'inizio dei lavori e devono essere conformi agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti; in caso di non conformità l'opera è soggetta all'accertamento di cui ai commi 3 e 4. Gli interventi che, ai sensi della vigente normativa regionale o nazionale, costituiscono attività edilizia libera non necessitano di alcuna comunicazione. La comunicazione, ove dovuta, è corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria con la localizzazione dell'intervento in scala adeguata; b) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione delle opere; c) relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle altre norme di legge."

f) al comma 13 dopo le parole "certificato di agibilità." è aggiunto il seguente periodo "L'accertamento di conformità di cui ai commi 3 e 4 no

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Art. 29 - Abrogazioni

1. all'art. 20, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) le parole: "in tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'

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Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pu

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Allegato 1 - Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali,dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5


1. FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Il dimensionamento residenziale degli strumenti di pianificazione, ferme restando le prescrizioni del PTR, ed in particolare dell'art. 33 delle norme di attuazione del PTR medesimo, va definito in presenza di valutazioni sul fabbisogno abitativo, relativo ad un arco temporale previsionale decennale, considerando:

a) la stima della domanda;

b) l'analisi dell'offerta;

c) la valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti.

Per la determinazione delle voci componenti il calcolo del fabbisogno si fa riferimento ai dati censuari più recenti e a rilevazioni tipologiche edilizie.


1.1 Stima della domanda

La categoria comprende le seguenti voci:

a) saldo naturale; valori positivi o negativi derivanti dalle previsioni sul saldo naturale della popolazione;

b) saldo migratorio; valori positivi o negativi derivanti dalle previsioni sul saldo migratorio, ivi compreso il rientro di emigranti, inclusi i saldi indotti da interventi (produttivi o di altra natura); aumento della presenza di cittadini immigrati entro o nelle vicinanze dell'ambito territoriale in esame, flussi migratori aggiuntivi;

c) eventuale fabbisogno da soddisfare con interventi residenziali pubblici o privati, indotto dall'effetto attrattivo delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio, da previsioni localizzative inerenti ai settori dei servizi e delle attrezzature territoriali, nonché del comparto produttivo;

d) obsolescenza o trasformazioni sopravvenienti; quantità di fabbisogno aggiuntivo creata da perdite di abitazioni o stanze previste a causa di obsolescenza edilizia, operazioni di recupero o di ristrutturazione, trasformazioni da usi residenziali in altri usi;

e) eventuali abitazioni improprie o in condizioni statico-igieniche non recuperabili: le abitazioni e le stanze improprie, occupate, che non offrono quei requisiti igienici o qualitativi minimi tali da poterle considerare abitazioni accettabili, né recuperabili, e che pertanto si ritengono eliminate;

f) sovraffollamento o coabitazione; tutti i fabbisogni positivi creati per eliminare tali condizioni.


1.2 Analisi dell'offerta

La categoria comprende le seguenti voci:

a) abitazioni da ristrutturare o recuperare; tutti i fabbisogni (positivi e negativi) creati da operazioni edilizie di ristrutturazione o di recupero in corso;

b) fabbisogno soddisfatto; sono comprese le abitazioni costruite, finite ed abitabili, collocate in edifici consolidati, di accettabile standard abitativo ed edilizio, per i quali non si prevedano sostanziali variazioni, né di tipo edilizio volumetrico, né riguardo all'utilizzo ed all'affollamento. Queste quantità possono tuttavia essere contemplate dall'analisi dell'offerta, qualora vi siano stanze o appartamenti esistenti ancora invenduti o non affittati, che superino il livello di sfitto o di invenduto ritenuto fisiologico nella realtà locale.

c) aree e contenitori edilizi dismessi o in via di dismissione;

d) aree di frangia e marginali che possono essere recuperate e utilizzate a fini insediativi, anche nell'ambito di una definizione del limite dello spazio urbano.


1.3 Valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti

La verifica in linea di massima riguarda:

a) il livello di realizzazione dell'edificazione prevista nelle diverse zone del territorio comunale, compresi gli interventi di recupero nelle aree già edificate;

b) il livello di realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle aree verdi previste;

c) il livello di realizzazione delle infrastrutture di trasporto e delle reti tecnologiche.

Le quantità di edificazione previste dallo strumento di pianificazione vigente e non realizzate non devono essere automaticamente assunte come capacità insediativa residua.

La verifica deve prendere in considerazione l'eventualità di ridimensionare eventuali offerte di territorio urbanizzabile, solitamente incluse nelle zone C, in ragione del basso o nullo livello di realizzazione delle infrastrutture.


2. DIMENSIONAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE


2.1 Nella formazione degli strumenti di pianificazione si osservano i seguenti criteri per il dimensionamento delle previsioni insediative residenziali:

a) Aspetti generali

Il dimensionamento è impostato su criteri di minimizzazione delle nuove espansioni e dei loro costi complessivi, con particolare attenzione al contenimento del consumo del suolo e delle aree agricole ed alla salvaguardia dei beni paesaggistici e ambientali, ivi comprese le superfici a verde che connotano le aree di frangia dei centri urbani. Pertanto sono privilegiate le operazioni di trasformazione e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti, degradate o abbandonate, nonché le operazioni di completamento di aree parzialmente urbanizzate o di prossima urbanizzazione. Il dimensionamento va sempre giustificato, quantitativamente e funzionalmente, da accertati e verificati fabbisogni locali (arretrati e futuri) o da fabbisogni indotti da programmati interventi pubblici o privati. Sono da evitare le espansioni edilizie a bassa densità e ad alto consumo di suolo, comunque nel rispetto delle tipologie edilizia tradizionali dei luoghi.


b) Aspetti specifici

1) il dimensionamento residenziale è commisurato al fabbisogno abitativo arretrato e a quello futuro. Il fabbisogno abitativo è calcolato e quantificato solo per la quota parte che lo strumento di pianificazione programma di poter affrontare e soddisfare concretamente;

2) ferme restando le verifiche e le condizioni di cui ai punti precedenti, l'incidenza percentuale della superficie territoriale complessiva delle zone omogenee C rispetto alla superficie territoriale complessiva delle zone A e B, non può superare in ogni caso il 10% nei Comuni con dinamica demografica nulla o negativa. Da tale percentuale, in sede di adeguamento al PTR, vanno detratte le superfici di zona C eventualmente già istituite nelle more dell'adeguamento stesso, ai sensi dell'art. 63, comma 5 della legge regionale 5/2007. Le zone C sono soggette a verifica quinquennale, al fine di accertare lo stato della procedura di attuazione. Tale accertamento costituisce premessa all'eventuale ridimensionamento delle aree edificabili, in ragione della carente o mancata attuazione del progetto di urbanizzazione.


2.2 I Comuni, in fase di redazione del POC, rappresentano su un elaborato cartografico, le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:

a) si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza fondiaria;

b) si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti tre requisiti:

1) essere formate da agglomerazioni compatte, contigue e consolidate di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi;

2) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane, di fognatura e dell'approvvigionamento idrico. I Comuni possono, in relazione alle caratteristiche insediative del proprio territorio, definire diverse modalità di soddisfacimento dei servizi di fognatura e di acquedotto;

3) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una alta e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive.


2.3 Per la determinazione delle zone omogenee B, i Comuni fanno riferimento prioritariamente alla situazione risultante dall'individuazione delle aree urbanizzate.


3. DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

In considerazione dell'ampio significato attribuito al termine "produttivo", gli strumenti di pianificazione devono definire l'insieme delle attività che ricadono in questa voce e i diversi sottoinsiemi ad essa riconducibili (ad es. attività industriali, artigianali, terziario collegato direttamente alle attività produttive, impiantistica, ricerca, ecc.).

I Comuni tengono conto, quale elemento fondamentale per l'articolazione delle attività produttive in gruppi destinabili a ciascuno specifico insediamento, del livello di infrastrutturazione e dei tipi di impianti tecnologici richiesti da specifiche categorie di attività, al fine di realizzare economie di scala anche riguardo ai sistemi di depurazione degli effluenti, di trattamento di rifiuti, ecc.


3.1 Stima della domanda

3.1.1 I Comuni effettuano una prima valutazione riferita alla domanda endogena, con una ricognizione di eventuali richieste di ampliamento o di trasferimento di sede delle attività produttive già insediate nel territorio comunale.

3.1.2 La domanda esogena deve essere, invece, considerata come variabile dipendente non solo da un'analisi dei trend insediativi del Comune, ma anche da precise richieste di trasferimento o di nuovo insediamento provenienti dalle imprese, unitamente a obiettivi di natura strutturale connessi alla formulazione di programmi di sviluppo per settori specifici o integrati di attività economiche, volti in particolare agli ambiti industriali artigianali d'interesse regionale e ai Distretti.


3.2 Analisi dell'offerta

La metodologia di valutazione dell'offerta di insediamenti produttivi è analoga a quella descritta al punto 1.2, tenendo conto prioritariamente delle previsioni non utilizzate o parzialmente utilizzate, nonché della possibilità di miglioramento qualitativo dell'edificato.

Devono essere censiti spazi e contenitori produttivi non più utilizzati, sia che si tratti di manufatti singoli sia di complessi inseriti in aree industriali. Il censimento va tradotto nei termini di offerta, con una valutazione delle possibilità di riuso, di cambiamento di destinazione e dei livelli di ristrutturazione necessari.

Vanno censite le aree destinate a insediamenti produttivi parzialmente edificate; va valutata non solo l'offerta residua di terreni edificabili, ma anche il livello di infrastrutturazione, gli impianti tecnologici, il loro grado di utilizzazione e la capacità residua di carico funzionale.

Per quanto riguarda le aree già utilizzate, ma con sprechi di spazio e/o possibilità di miglioramento dello sviluppo insediativo e infrastrutturale, va valutata la possibilità di aumentare i livelli prestazionali dell'area industriale attraverso nuove infrastrutturazioni, dotazione di servizi alle imprese e agli addetti, frazionamento dei capannoni industriali, connessioni con aree esterne che possono contribuire al miglioramento dell'ambiente produttivo (aree verdi, aree sportive, servizi, ecc.).

Va presa in esame anche la possibilità di una ristrutturazione urbanistica che riguardi settori o intere aree industriali - soprattutto quelle di più antica formazione - con operazioni parziali o totali di demolizione o ricostruzione.


3.3 Valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti

Le valutazioni sono analoghe a quelle indicate al punto 1.3.


4. CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

I Comuni individuati dal PTR come "Capoluoghi e centri urbani a valenza territoriale", i Comuni "a vocazione turistica" di cui al punto 5 e, comunque, quelli con popolazione superiore a 5.000 residenti, effettuano il calcolo della capacità insediativa residenziale in sede di POC comprendendo sia il territorio edificato che le aree di espansione.

I restanti Comuni calcolano la capacità insediativa residenziale in sede di POC solo relativamente alle eventuali aree di espansione e assumono, per le aree edificate ed urbanizzate di cui al punto 2.2, la popolazione residente.

La capacità insediativa residenziale esprime la quantità massima di abitanti insediabili nelle zone a destinazione residenziale previste o confermate, calcolata in base alla sommatoria dei volumi residenziali edificabili teorici massimi relativi alle diverse zone; tali volumi sono divisi per il volume unitario per stanza (m³/stanza) stabilito per le diverse zone in base alle tipologie residenziali prevalenti confermate o previste dagli strumenti di pianificazione e moltiplicati per i relativi indici di affollamento (ab/stanza) previsti per le diverse zone.

Per il calcolo della capacità insediativa residenziale i Comuni provvedono con i calcoli di loro competenza utilizzando lo schema di tabella 1 allegato al presente regolamento.

In base a tale schema i Comuni suddividono le aree edificate, urbanizzate e di espansione in unità territoriali di

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