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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 21/12/2012, n. 21
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 17
- L.R. 29/07/2016, n. 15
- L.R. 30/07/2015, n. 13
- L.R. 18/07/2014, n. 17
- L.R. 21/11/2013, n. 23
- L.R. 25/07/2013, n. 9
- L.R. 29/03/2013, n. 2
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TITOLO I - RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, PROVINCIALI DI AREA VASTA E ASSOCIATIVE INTERCOMUNALI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, adotta, d’intesa con le Province, i Comuni e le loro forme associative e, ove necessario, sulla base di accordi con le amministrazioni statali interessate, misure per assicurare l’adeguamento dell’articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modifica |
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Art. 2 - Finalità1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 1, realizzata in coerenza con il sistema di partecipazione delle parti sociali e delle autonomie locali previsto nei protocolli d’intesa stipulati dalla Regione, deve garantire, per l’intero sistema regionale e locale: |
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Art. 3 - Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale. A tal fine, anche con l’obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere, procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto. 2. Ai fini del riassetto funzionale, la Regione ottempera alle previsioni |
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Capo II - Norme sulla riorganizzazione delle funzioni provinciali di area vasta |
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Art. 4 - Funzioni fondamentali delle Province1. Alle province, in conformità con l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, competono le seguenti funzioni: a) indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative comunali, ai sensi dell’articolo 23, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, |
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Art. 5 - Ulteriori funzioni di ambito unitario di area vasta1. Salvo restando le funzioni di cui all’articolo 4, entro il 31 dicembre 2013 la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che, in conformità all’articolo 118, comma primo, della Costituzione |
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TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E NORME SULL’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI |
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Capo I - Ambiti territoriali ottimali |
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Art. 6 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali1. Il presente articolo stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell’articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive. 2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità mon |
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Art. 6-bis - Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni1. Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono |
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Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali1. L’ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l’area territoriale adeguata per l’esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale. 2. N20 3. N19 I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010). I Comuni appartenenti all’ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall’ |
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Capo II - Superamento delle Comunità montane ed articolazione in Unioni di Comuni montani |
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Art. 8 - Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all’articolo 6, l’ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l’intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all’articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell’Unione di Comuni montani ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull |
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Art. 9 - Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all’articolo 6, l’ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l’intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l’estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L’estinzione ha effetto dall’ |
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Art. 10 - Procedura di ricognizione1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse uman |
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Art. 11 - Piano di successione1. Nel caso di cui all’articolo 9, il presidente della Comunità montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di estinzione, predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle seguenti funzioni, compiti, attività: a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e forestazione; b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunità montana risulta responsabile; c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate; |
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Art. 12 - Ultima seduta del Consiglio comunitario1. Il Consiglio comunitario nell’ultima seduta utile prima dell’estinzione ai sensi dell’articolo 9: |
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Art. 13 - Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi dell’articolo 11, comma 4, i presidenti delle Unioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, procedono senza indu |
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Art. 14 - Effetti dell’estinzione1. Nel caso di cui all’articolo 9, a decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana, le Unioni e, ove previsto, i Comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e |
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Art. 15 - Assegnazione di risorse e continuità amministrativa1. Il presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell’articolo 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell’articolo 8, provvede a dettare disposizio |
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Art. 16 - Obblighi dei Comuni già facenti parte di Comunità montane1. Il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare: |
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Art. 17 - Funzioni delle forme associative montane1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in |
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Art. 18 - Personale delle Comunità montane1. Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell’articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. Entro centottanta giorni dal trasferimento di cui al comma 1 le Unioni subentrate provvedono alla determi |
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Capo III - Esercizio associato di funzioni e di servizi |
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Art. 19 - Unione di Comuni1. L’esercizio associato di cui all’articolo 7 può essere attuato mediante Unione di Comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti. 2. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione. 3. Lo statuto dell’Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall’Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell’Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell’Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l’Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune |
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Art. 20 - Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali1. Lo statuto dell’Unione e il regolamento interno disciplinano i casi in cui gli organi si riuniscono con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull’intero territorio dell’Unione. |
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Art. 21 - Convenzione1. L’esercizio associato di cui all’articolo 7 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni operanti con per |
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Art. 21-bis - Osservatorio regionale delle Unioni1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato, anche attraverso le Unioni di Comuni, delle funzioni di cui all'articolo 7, nei di |
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Capo IV - Incentivi per le gestioni associate e fusioni di Comuni |
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Art. 22 - Norme generali in materia di incentivazione1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali incentivando le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le norme della presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali disciplinati dalla presente legge. Non sono incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali. 2. Le leggi di settore che prevedono incentivi o contributi comunque denominati a favore di Comuni o altri enti locali e alle loro forme associative, dovranno, per le parti in contrasto con la presente legge, e |
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Art. 23 - Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l’anno 20131. Per l’annualità 2013 possono accedere ai contributi a favore delle gestioni associate, oltre alle Unioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, le Unioni che abbiano avviato le procedure per l’adeguamento e le Comunità montane in corso di trasformazione in una o più Unioni, qualora al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito d |
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Art. 24 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni1. Ai fini della presente legge, il Nuovo Circondario imolese è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani. 2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere dal 31 marzo 2014 N12, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti, abbiano conferito all’ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, primo periodo, salvo quanto previsto dall’articolo 30. |
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Art. 25 - Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l’erogazione di un contributo in misura issa per le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino. N2 2. Nella determinazione dell'importo del contributo complessivo annuale, sono preferite le gestioni associate di cui all’articolo 7, comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni, aderenti all’Unione, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane. |
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Art. 26 - Programma di riordino territoriale1. Il programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonom |
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Art. 27 - Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale1. Al fine di favorire il riordino territor |
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Art. 28 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 19961. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente comma: “2-bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 Sito esterno (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di eserci |
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Art. 29 - Abrogazioni1. La le |
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Art. 30 - Norme transitorie1. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti o gi� |
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Art. 30-bis - Norma finanziaria1. Per l’anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanzia |
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Art. 31 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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