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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 21/11/2013, n. 23
L. R. Emilia Romagna 21/11/2013, n. 23
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Art. 1 - Modifica dei termini di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 per la costituzione e l’adeguamento alla legge di Unioni e per il conferimento delle funzioni1. Ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 9, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 R (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i princip |
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Art. 2 - Modifica dei termini di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 per la costituzione di Unioni subentranti a Comunità montane1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 32 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 R (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione) le parole “30 |
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Art. 3 - Ulteriori misure integrative della legge regionale n. 21 del 20121. Alla fine del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto il seguente periodo: “I medesimi Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale.”. 2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 d |
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Art. 4 - Disposizioni in materia di incentivazione nell’anno 20141. Al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell’anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012, potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell’anno 2014, oltre alle Unioni coerenti con le norme della legge regionale |
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Art. 5 - Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna e per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico per l’anno 20141. Limitatamente all’anno 2014, nelle more dell’approvazione di un nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, e le Comunità montane che non abbiano completato il percorso di trasformazione in Unioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia e alla Regione. Le norme di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell’accordo- |
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Art. 6 - Modifica alla legge regionale n. 24 del 19961. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 R (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è |
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Art. 9 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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