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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 29/07/2016, n. 15
L. R. Emilia Romagna 29/07/2016, n. 15
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Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 |
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Art. 1 - Finalità della legge1. La presente legge, in armonia con le disposizioni della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 R (Riforma del sistema di governo regionale e |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 19961. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 199 |
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Art. 3 - Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 24 del 19961. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1996 R è inserito il seguente: "Art. 8 bis - Procedimento di fusione per incorporazione 1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno. 2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicono il referendum qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta alm |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 19961. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 R è sostituito dai seguenti: "5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche, o referendum nazionali, o altri referendum regionali abrogativi, il procedimento prosegue, ma il Presidente della Regione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum territoriale di almeno un mese e non oltre tre; il Presidente ha altresì facoltà di modificare la data affinché la consultazione per il referendum consultivo territoriale sia contestuale alle altre consultazioni nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali. In tali casi restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum consultivo territoriale. Si procede comunque al rinvio di sei mesi quando, dopo l'indizione, siano indette elezioni amministrati |
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Art. 8 - Inserimento dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 24 del 19961. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1996 R è inserito il seguente: "Art. 14 bis - Osservatorio regionale delle fusioni |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 e norme per la sua attuazione |
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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 21 del 20121. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2012 R è inserito il seguente: "Art. 21 bis - Osservatorio regionale delle Unioni |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 20121. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 R sono inseriti i seguenti: "4 bis. Le Unioni ricomprendenti Comuni che abbiano formal |
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Art. 12 - Ambiti territoriali ottimali1. I Comuni interessati a presentare proposte di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali cui appartengono possono, anche nell'anno 2016 e alle condizioni ed in base alla disciplina dettata dall'articolo 6 bis (Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni), commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 2012 |
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Capo III - Norme finali |
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Art. 13 - Norme transitorie e finali1. In sede di prima applicazione l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui all'articolo 14 bis della legge regionale n. 24 del 1996 R opera nella composizione già istituita dalle seguenti disposizioni: a) articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 R (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serrava |
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Art. 14 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1996 R; b) il comma 5 dell'articolo 4 |
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