Comma abrogato dall’art. 76, comma 2, della L.R. 30/07/2015, n. 13, così recitava:

“2. Salvo diversa espressa previsione legislativa, i Comuni appartenenti all’ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro le funzioni che saranno conferite dalla legge regionale ai Comuni, in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla presente legge, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo.”

Dalla redazione