Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 30/07/2015, n. 13 gli obblighi previsti dal presente comma sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.

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