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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 24/03/2000, n. 20
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- L.R. 23/12/2010, n. 14
- L.R. 30/07/2013, n. 15
- L.R. 18/07/2014, n. 17
- L.R. 30/05/2016, n. 9
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Art. 1 - Oggetto della legge1. La Regione Emilia Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto regionale e in conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, disciplina con la presente legge la tutela e l'uso del territorio al fine di: |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Funzioni ed obiettivi della pianificazione1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituisce funzione fondamentale di governo della Regione, delle Province e dei Comuni. 2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali: a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; |
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Art. 3 - Processo di pianificazione1. La pianificazione territoriale e urbanistica garantisce la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le destinazioni e gli interventi di trasformazione previsti, verificando nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate. |
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Art. 4 - Quadro conoscitivo1. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5. 2. Il quadro conoscitivo dei piani generali, in coerenza con i compiti di ciascun livello di pianificazione, ha riguardo: a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale; |
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Art. 5 - Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. 2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio. 3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttiv |
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Art. 6 - Effetti della pianificazione1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli agli stessi che derivano: a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo; |
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Art. 7 - Perequazione urbanistica1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivan |
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Art. 7-bis - Concorso alla realizzazione delle politiche di edilizia residenziale sociale |
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Art. 7-ter - Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente1. Ferma restando l’attuazione delle misure straordinarie previste dal Titolo III della legge regionale in materia di governo e riqualificazione solidale del territorio, la pianificazione urbanistica persegue l’obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all’articolo A-9 dell’Allegato e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono ubicati. 2. A tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico: |
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Art. 8 - Partecipazione dei cittadini alla pianificazione1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate: a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire; |
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Capo II - Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione |
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Art. 9 - Livelli della pianificazione1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articola nei tre livelli regionale, provinciale e comunale. 2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e dif |
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Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e settoriale1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono esercitate attraverso la predisposizione e approvazione di piani generali e settoriali. 2. Ai fini della presente legge: |
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Art. 11 - Efficacia delle previsioni dei piani1. Ai fini della presente legge, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare: a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione d |
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Art. 12 - Salvaguardia1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito: N21 |
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Capo III - Forme di cooperazione e concertazione nella pianificazione |
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Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la conferenza e gli accordi di pianificazione e gli accordi territoriali. 3. Il |
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Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione1. La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito: a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano e le scelte generali di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; b) agli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione delle medesime scelte di pianificazione. N21 2. A tale scopo, l&rsqu |
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Art. 15 - Accordi territoriali1. “I Comuni, le Province e la Regione” N24 possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresì stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma as |
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Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate. 2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particol |
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Art. 17 - Coordinamento e integrazione delle informazioni e utilizzo dei supporti informatici1. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati co |
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Art. 18 - Accordi con i privati1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interess |
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Art. 18 bis - Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica1. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l’eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle no |
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Capo IV - Semplificazione del sistema della pianificazione |
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Art. 19 - Carta unica del territorio e tavola dei vincoli1. La pianificazione territoriale e urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative. 2. Quando la pianificazione urbanistica comunale abbia recepito e coordinato integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1, essa costituisce la carta unica del territorio ed è l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. |
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Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione, può conferire al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani se |
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Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni1. Il PTCP può assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PSC. |
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Art. 22 - Modificazione della pianificazione sovraordinata1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi: a) il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o più piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato; b) i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC; c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche a |
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TITOLO II - STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE |
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Capo I - Pianificazione territoriale regionale |
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Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesio |
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Art. 25 - Procedimento di approvazione del PTR1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l’elaborazione e l’approvazione del PTR e delle varianti allo stesso. 2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare, che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e soc |
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Capo II - Pianificazione territoriale provinciale |
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Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che articola le linee di azione della programmazione regionale, dando attuazione agli accordi di cui all’articolo 13, comma 3-ter. Il PTCP ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), definisce l’assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, che attengono: a) al paesaggio; b) all’ambiente; c) alle infrastrutture per la mob |
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Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue varianti. La medesima disciplina si applica altresì al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e ai piani settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia. 2. La Giunta provinciale elabora un documento preliminare del piano. Per l'esame congiunto del documento preliminare il Presidente della Provincia convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini, nonché i Comuni, le Comunità montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette interessati. 3. A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione com |
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Art. 27-bis - Procedimento per varianti specifiche al PTCP1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l’elaborazione e l’approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP nei seguenti casi: a) adeguamento del piano alle disposizioni di |
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Capo III - Pianificazione urbanistica comunale |
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sezione I - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale |
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Art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC)1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all’apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2. 2. Il PSC in particolare: a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse |
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Art. 29 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene N26 le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. |
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Art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. “Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale: a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso; b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire; c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.”N24 1-bis. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. N21 2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati: N24 a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi “, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela”; N24 a-bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile; N19 |
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Art. 31 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA)1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti. 2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi: a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Le |
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Sezione II - Procedimenti di approvazione |
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Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue varianti. 2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale partecipano: a) la Provincia; b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi del comma 3 dell'art. 13; c) la Comunità montana e gli enti di gestione delle aree naturali protette territorialmente interessati. 2-bis. Qualora il contenuto del documento preliminare implichi scelte strategiche di interesse regionale, il Comune promuove la conclusione di un accordo territoriale, ai sensi dell’articolo 13, comma 3-ter, e provvede all’attuazione di quanto stabilito dall’acco |
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Art. 32-bis - Procedimento per varianti specifiche al PSC1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l’elaborazione e l’approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PSC nei seguenti casi: a) adeguamento del piano alle disposizioni di le |
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Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo proce |
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Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue modifiche. La medesima disciplina si applica altresì al Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) e ai piani settoriali comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia. 2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche e sociali previste dallo Statuto o da appositi regolamenti. “Per la predisposizione dei POC relativi ad interventi di riqualificazione urbana, il Comune attua speciali modalit&ag |
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Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA1. “Dopo l’adozione il Comune procede al deposito dei PUA” N24 presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal Comune. “, fermo restando che l’atto di autorizzazione o il preavviso di diniego dello stesso sono comunicati agli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, comp |
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Capo IV - Contenuti della pianificazione |
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Art. 36 - Contenuti della pianificazione1. Le disposizioni del presente Titolo in merito ai contenuti degli strumenti di pian |
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TITOLO III - OPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA |
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Art. 36-bis - Localizzazione delle opere pubbliche1. La localizzazione delle opere pubbliche è operata dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero da loro varianti, che ne prevedono la realizzazione. In particolare: |
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Art. 36-ter - Procedimento unico per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico1. Al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall’attuazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse, il Comune, la Provincia e la Regione promuovono lo svolgimento del procedimento unico per l’approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico di propria competenza. I medesimi Enti, su istanza dei soggetti proponenti, curano lo svolgimento del procedimento unico per le opere che risultino rispettivamente di rilievo comunale, provinciale o regionale, in ragione della dimensione territoriale degli interventi e degli effetti ambientali, urbanistici e infrastrutturali c |
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Art. 36-quater - Definizioni1. Ai fini del presente Titolo valgono le seguenti definizioni: a) amministrazione procedente: la Regione, la Provincia, o il Comune, che promuove lo svolgimento del procedimento unico per le proprie opere ovvero su richiesta del soggetto proponente, ai sensi del comma 1 dell’articolo 36-ter, ed esercita la funzione di impulso e coordinamento dello stesso; |
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Art. 36-quinquies - Partecipazione1. Nel procedimento unico |
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Art. 36-sexies - Approvazione del progetto preliminare1. Per l’esame e l’approvazione del progetto preliminare dell’opera l’amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi secondo quanto disposto dal presente articolo, allegando copia del progetto predisposto ai sensi del comma 3. Il materiale progettuale deve evidenziare in forma grafica, fotografica o elettronica gli effetti dell’opera sul territorio circostante e in particolare sui punti paesaggistici e storici più rilevanti al fine di potere valutare anche visivamente gli impatti relativi. 2. In alternativa all’invio su supporto cartaceo, l’amministrazione procedente ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l’invio di una copia cartacea. 3. Il progetto preliminare, qualora comporti la localizzazione dell’opera in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, presenta altresì gli elaborati richiesti dalla normativa vigente per la valutazione e approvazione dei medesimi strumenti. Ove i progetti delle opere siano soggetti, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999, a procedura di verifica (screening), il progetto preliminare è corredato dagli elaborati di cui all’articolo 9 della medesima legge. 4. Per progetti di particolare complessità, l’autorità procedente, anche su motivata istanza del soggetto proponente, può convocare la conferenza di servizi di cui al presente articolo, per l’esame dello studio di fattibilità dell’opera pubblica che intende sottoporre al procedimento unico. La conferenza esprime una valutazione di massima sullo studio di fattibilità e fornisce indicazioni in merito alle condizioni per ottenere i necessari atti di assenso nei successivi livelli di progettazione, evidenziando le specifiche modifiche progettuali necessarie. Le valutazioni e le indicazioni sullo studio di fattibilità sono tenute in considerazione per lo svolgimento delle attività della conferenza dei servizi nelle successive fasi del procedimento unico. L |
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Art. 36-septies - Approvazione del progetto definitivo1. Il progetto definitivo delle opere pubbliche e di interesse pubblico sottoposte al procedimento unico di cui al presente Titolo, è predisposto in conformità alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 36-sexies, commi 12 e 14. Il progetto è altresì corredato dallo studio di impatto ambientale, qualora l’opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999. Il progetto definitivo è elaborato dall’amministrazione procedente, per le opere di propria competenza, ovvero dal soggetto proponente che lo trasmette all’amministrazione procedente per l’avvio de |
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Art. 36-octies - Procedimento unico semplificato1. Il procedimento unico di approvazione del progetto delle opere pubbliche e di interesse pubblico può svolgersi con modalità semplificate, su iniziativa dell’amministrazione procedente per le proprie opere o del soggetto proponente, nei seguenti casi: |
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Art. 37 - Localizzazione delle opere di interesse statale1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, nonché all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210, è espressa, anche in sede di conferenza dei servizi: |
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Art. 38 - Opere di interesse regionale o provinciale1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste dagli atti di programma |
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Art. 39 - Opere di interesse comunale1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati. |
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Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica1. Le disposizioni dettate dall'art. “articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000” N24, in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma N30 che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai seguenti commi. 1-bis. La variazione degli strumenti di pianificazione, prevista dall’accordo di programma, riguarda esclusivamente le aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell’accordo. N20 1-ter. La conclusione di un accordo di programma può essere promossa per la realizzazione, da parte di due o più amministrazioni pubbliche con l’eventuale partecipazione di soggetti privati, di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico. N20 1-quater. L’accordo di programma è stipulato, oltre che dai soggetti di cui al comma 1-ter, dai rappresentanti: a) dell’ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni; |
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Art. 40-bis - Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio1. Il presente Titolo, nell’osservanza dell’articolo 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato quale C |
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Art. 40-ter - Compiti della Regione e politica per il paesaggio1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa. 2. La politica per il paesaggio ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei paesaggi regionali tramite la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile del paesaggio. In particol |
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Art. 40-quater - Piano Territoriale Paesaggistico Regionale1. Il PTPR, che costituisce parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all’intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici. 2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e stabilisce per ciascuno di essi la normativa d’uso per la tutela dei caratteri distintivi. La disciplina del PTPR è integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela degli immobili e delle |
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Art. 40-quinquies - Procedimento1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l’elaborazione e l’approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all’articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta regionale può stipulare un accordo preliminare con il Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzato alla individuazione dei contenuti del piano paesaggistico da elaborare congiuntamente e alla definizione dei tempi e delle modalità di redazione dello stesso. 3. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo comunica all’Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta l’Assemblea legislativa s |
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Art. 40-sexies - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Comunità montane. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizion |
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Art. 40-septies - Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio1. I progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti identitari che connotano il territorio regionale individuati dal PTPR. 2. Costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o a |
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Art. 40-octies - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio1. La Regione istituisce l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nell’ambito delle proprie strutture, con il compito di monitorare l’attuazione della pianificazione paesaggistica e l’evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto dell’esercizio da parte della Regione dei compiti di vigilanza sulle funzioni amministrative delegate ai Comuni e di valutazione delle trasfor |
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Art. 40-nonies - Compiti delle Province1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, la Provincia, attraverso il PTCP: |
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Art. 40-decies - Compiti dei Comuni1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, i Comuni, attraverso i PSC, provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni dei PTPR e perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica da questo individuati. I PSC, in ragione del maggior livello di dettaglio dei propri elaborati cartografici, possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, de |
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Art. 40-undecies - Autorizzazione paesaggistica1. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato dagli articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 159 dello stesso Codice. 2. I Comuni e le Unioni di comuni assicurano l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto stabilito dall’articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. La Giunta regionale, accerta l’inadempienza di un Comune o di una Unione di Comuni a quanto previsto dal comma |
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Art. 40-duodecies - Commissione regionale per il paesaggio1. In attuazione dell’articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio. 2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta: a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali o un suo delegato; b) dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio o un suo delegato; |
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Art. 40-terdecies - Procedimenti di competenza della Commissione regionale per il paesaggio1. Per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e le verifiche e aggiornamenti delle stesse, proposte dalla Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell’articolo |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - Norme transitorie |
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Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali. 2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente: a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46; b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell |
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Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e u |
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Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge1. Le Province sono tenute ad adottare il PTCP, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora risultino dotate, alla stessa data, di Piano Infraregionale. 2. Le Province provvedono entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare il PTCP approvato in conformità alla previgente L.R. n. 6 del 1995. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione dei piani regolatori generali è effettuata attraverso la contemporanea elaborazione ed adozione del PSC e del RUE. Il PSC, il RUE |
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Art. 44 - Norme relative alle concessioni edilizie e agli altri titoli abilitativi1. N35 |
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Capo II - Norme finali |
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Art. 46 - Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive1. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai Comuni unitamente al provvedimento di concession |
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Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni1. La Regione, al fine di promuovere la formazione e approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica intercomunali, di cui all’articolo 13, commi 3 e 3-bis, concede contributi alle Unioni dei Comuni e alle Nuove Comunità montane nei cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed integrato anche della funzione comunale di elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi del |
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Art. 49 - Contributi per i progetti di tutela, recupero e valorizzazione1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino il territorio di più comuni, la Regione concede contributi per la progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico. |
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Art. 50 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi “di cui ai commi 1, 2 |
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Art. 50-bis - Osservatorio del territorio1. Allo scopo di attuare un significativo processo di semplificazione funzionale e di assicurare il coordinamento d |
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Art. 51 - "Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione"1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e pianificazione, la Regione promuove, d'intesa con le Province, il monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione territoriale e urbanistica. |
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Art. 52 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante: "Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazioni per pubblica utilità"; b) articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26, recante: "Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale"; c) L.R. 8 marzo 1976, n. 10. recante: "Interpretazione autentica di disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico. Norme provvisorie in materia di urbanistica. Norme integrative e modificative delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18"; |
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ALLEGATO - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE |
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CAPO A-I - CONTENUTI STRATEGICI |
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Art. A-1 - Sistema ambientale1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani, relative agli usi ed al |
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Art. A-2 - Pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali1. Il PTCP individua, in coerenza con le previsioni dei piani di bacino, gli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica potenziale e di pericolosità idraulica o da valanghe. |
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Art. A-3 - Pianificazione degli interventi per la sicurezza del territorio1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica accertano la compatibilità degli interventi programmati con la sicurezza idraulica del territorio e la loro conformità ai piani e programmi della protezi |
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Art. A-3-bis - Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono: a) stabilimento a rischio di incidente |
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Art. A-4 - Sistema insediativo1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica individuano il sistema insediativo: a) per definirne l'asse |
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Art. A-5 - Sistema delle infrastrutture per la mobilità1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci. 2. Gli strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla predisposizione e attuazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità, raccordandosi con la pianificazione di settore prevista dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Essi provvedono in particolare: a) a definire la dotazione ed i requisiti delle infrastrutture della mobilità necessarie per realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale; |
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Art. A-6 - Standard di qualità urbana ed ecologico ambientale1. Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto del territorio e nel rispetto dei limiti minimi definiti dalla legislazione nazionale in materia, la pianificazione territoriale e urbanistica generale definisce gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale che si intendono perseguire. 2. Per standard di qualità urbana si intende il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo standard attiene in particolare: |
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Art. A-6-bis - Scelte strategiche per lo sviluppo delle politiche pubbliche per la casa1. Allo scopo di realizzare gli obiettivi di sviluppo delle politiche pubbliche per la casa individuati dall’articolo 7-bis, comma 1, il PSC stabilisce il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse e nell |
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Art. A-6-ter - Misure per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale sociale1. Al fine di concorrere alla realizzazione del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, stabilito ai sensi dell’articolo A-6-bis, i seguenti interventi comportano: a) la cessione al Comune, a titolo gratuito di una quota di aree definita dal POC, pari al 20 per cento delle aree destinate a nuove costruzioni, nel caso di nuovi insediamenti residenziali; b) il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, definito dal POC a seguito di accordi di cui all’articolo 18, nel caso di interventi di riqualificazione nonché nel caso di |
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CAPO A-II - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO |
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Art. A-7 - Centri storici1. Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica. 2. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale op |
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Art. A-8 - Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale1. Gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'orga |
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Art. A-9 - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, ne |
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CAPO A-III - TERRITORIO URBANO |
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Art. A-10 - Ambiti urbani consolidati1. All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSC ai sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato li |
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Art. A-11 - Ambiti da riqualificare1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni |
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Art. A-12 - Ambiti per i nuovi insediamenti1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i |
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A-13 - Ambiti specializzati per attività produttive1. Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. 2. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in: a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni; |
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A-14 - Aree ecologicamente attrezzate1. Gli ambiti specializzati per attività produttive costituiscono aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. 2. La Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, avendo riguardo: |
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Art. A-14-bis - Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l’a |
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Art. A-15 - Poli funzionali1. I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana. 2. Sono poli funzionali in particolare le seguenti attività, qualora presentino i caratteri di cui al comma 1: a) i centr |
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CAPO A-IV - TERRITORIO RURALE |
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Art. A-16 - Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale1. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili. Nel territorio rurale la pianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi: a) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale; |
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Art. A-17 - Aree di valore naturale e ambientale1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. 2. Le aree di valore naturale e ambientale sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata. 3. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre a dettare la disciplina di tutela e valorizzazione delle seguenti aree di valore naturale e ambientale e delle eventuali fasce di tutela: a) le aree boscate e quelle de |
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Art. A-18 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. 2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e u |
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Art. A-19 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola si intendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola è favorita l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salub |
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Art. A-20 - Ambiti agricoli periurbani1. Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario dirette: a |
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Art. A-21 - Interventi edilizi non connessi all'attività agricola1. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17, A-18, A-19 e A-20 dell'Allegato. 2. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'art. A-9 dell'Allegato. Il RUE si conforma ai seguenti principi: a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale; |
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CAPO A-V - DOTAZIONI TERRITORIALI |
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Art. A-22 - Sistema delle dotazioni territoriali1. Il sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dal presente Capo, è costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità |
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Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti. 2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; |
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Art. A-24 - Attrezzature e spazi collettivi1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. 2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: a) l'istruzione; b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d) le attività culturali, associative e politiche; e) il culto; f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive; |
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Art. A-25 - Dotazioni ecologiche e ambientali1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenzi |
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Art. A-26 - Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali1. “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter,” N24 i soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti. 2. Ciascun intervento diretto all’attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, comporta l’onere per il soggetto attuatore: a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali di cui agli articoli A-23 e A-24, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica in misura non inferiore a quanto previsto dalla presente legge; b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti, di cui all’articolo A-23, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche |
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CAPO A-VI - STRUMENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE |
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Art. A-27 - Strumenti cartografici1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provinciali e comunali, e le relative analisi del quadro conoscitivo devono potersi agevolmente confrontare fra di loro in modo geografico e digitale. Per queste finalità devono essere rappresentati, alle scale indicate, su carte topografiche aggiornate e congruenti tra loro. 2. Per le rappresentazioni dovrà essere utilizzata la carta tecnica regionale alla scala 1:5.000 di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 o le carte derivate da essa, alle scale 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000. Per le rappresentazioni in scala 1:2.000, ed eventuali scale maggiori, potranno essere usate carte comunali o mappe catastali, purché aventi inquadramento geometrico congruente con i suddetti dati regionali. 3. Le carte topografiche regionali predisposte in formato digitale raster georeferenziato potranno essere utilizzate anche in ulteriori versioni digitali in formato vettoriale, purché congruenti con i dati raster dal punto di vista informativo e geometrico, e potranno essere organizzate secondo modelli e formati digitali definiti in sede di coordinamento e integrazione delle informazioni di cui all'art. 17. 4. I dati conoscitivi e valutativi dei sistemi ambientali e territoriali, predisposti dagli enti o organismi che partecipano alla conferenza di pianificazione di cui all'art. 14, sono rappresentati su carta tecnica regionale o su carte da essa derivate, secondo formati definiti dalla Regione nell'ambito del coordinamento de |
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