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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 06/07/2009, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/12/2017, n. 24
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TITOLO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19 |
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TITOLO III - NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO |
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Art. 51 - Oggetto1. Le disposizioni del presente Titolo prevedono misure straordinarie, operanti fino a |
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Art. 52 - Definizioni1. Ai fini del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni: a) per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad uso residenziale, ubicati nei diversi ambiti del territorio comunale |
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Art. 53 - Interventi di ampliamento1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 55 e 56, è consentito l’ampliamento di edifici abitativi, esistenti alla data del 31 marzo 2009, monofamiliare e bifamiliari o di altra tipologia edilizia, aventi una superficie utile lorda comunque non superiore a 350 metri quadrati, qualora per gli stessi siano consentiti, dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica. 2. L’ampliamento, anche in sopr |
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Art. 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 55 e 56, gli edifici residenziali esistenti alla data del 31 marzo 2009, per i quali gli strumenti urbanistici vigenti e adottati consentono interventi di ristrutturazione, non escludendo espressamente la demolizione e ricostruzione possono essere demoliti e ricostruiti con ampliamento, anche in sopraelevazione, fino al 35 per cento della superficie utile lorda. 2. La quota massima dell’ampliamento ammissibile è del 50 per cent |
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Art. 55 - Limiti e condizioni comuni1. Agli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 53 e 54 si applicano le seguenti disposizioni comuni, circa i divieti, limiti e condizioni per la realizzazione dei medesimi interventi. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono consentiti per gli edifici situati nei seguenti ambiti: a) nei centri storici, di cui all’articolo A-7 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale di cui all’articolo A-8 del medesimo Allegato, ovvero nelle zone “A” delimitate dai PRG dei Comuni non ancora dotati di PSC; b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua e nelle zone di tutela della costa e dell’arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione; c) all’interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali iscritte nell’elenco ufficiale delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ad esclusione dei territori ricompresi all’interno delle zone “D” dei parchi regionali istituiti ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000); d) sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale; |
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Art. 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni1. Gli interventi di cui agli articoli 53 e 54 sono realizzati, anche in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, mediante denuncia di inizio attività, da presentarsi ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 31 del 2002 entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. Nella dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è espressamente asseverato il rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità stabiliti dal presente Titolo. Lo sportello unico per l’edilizia effettua il controllo delle opere nell’osservanza dell’articolo 11 della legge regionale n. 31 del 2002. 2. L’int |
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TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 20041. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dai seguenti: |
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Art. 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 20081. Nell’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, dopo le parole “strumento urbanistico” sono aggiunte le seguenti: “sulla base della relazione geologica e dell’analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano”. |
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Art. 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 20021. Al comma 4 dell’articolo 16-bis della legge regionale n. 3 |
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Art. 64 - Norme transitorie1. Per il PTR in corso di elaborazione alla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di piano è predisposta e approvata ai sensi dei commi 3 e seguenti dell’articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000, come sostituito dall’articolo 26 della presente legge. |
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Art. 65 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 4 dell |
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