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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 15/06/2015, n. 699
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 15/06/2015, n. 699
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - La Direttiva 2001/45/CE di modifica della Direttiva 89/655/CEE riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro; - La Direttiva 89/655/CEE Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro; - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; - la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” in particolare l’articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento), commi 1, 3, e 3-bis, secondo i quali: - per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianiicatorie delle Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate (comma 1); - la proposta degli atti di cui al comma 1 è definita dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL) ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale (comma 3); |
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Allegato 1 - Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2, dell’art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20Premessa Il presente atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile è stato redatto tenendo conto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia edilizia ed in particolare: - D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475; - D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; - D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164; - L.R. 24 marzo 2000, n. 20; - L.R. 2 marzo 2009, n. 2; - L.R. 26 novembre 2010, n. 11; - L.R. 30 luglio 2013, n. 15. 1. Finalità 1.1 In attuazione della L.R. 2 marzo 2009, n. 2, “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, il presente atto di indirizzo e coordinamento disciplina l’installazione di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto sulle coperture e sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM) degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri. 1.2 L’installazione dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all’opera contro le cadute dall’alto, di cui al punto precedente, non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi, tenendo conto della priorità dell’utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell’art. 15 e art. 111 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico per la sicurezza” e s.m.i.. 2. Definizioni 2.1 Ai fini di quanto disciplinato nel presente atto di indirizzo e coordinamento si intende per: accesso alla copertura: punto sulla copertura raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro; ancoraggio permanente: elemento installato in modo non amovibile, non trasportabile e non temporaneo ad una struttura a cui si può applicare un sistema per la protezione contro le cadute dall'alto; copertura: delimitazione superiore dell’involucro esterno costituita da una struttura e da un manto di copertura; copertura portante: copertura con capacità portante sufficiente a sostenere i carichi di esercizio secondo la normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione dell’opera; copertura non portante: copertura con capacità portante insufficiente a sostenere i carichi di esercizio secondo la normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione dell’opera, o per successivo degrado tale da alterarne le prestazioni meccaniche; copertura praticabile: copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall’alto né rischi di scivolamento in condizioni normali; copertura non praticabile: copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento in condizioni normali; dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (DPI): dispositivo atto ad assicurare una persona ad un ancoraggio, permanente o non permanente, in modo da prevenire o arrestare una caduta dall’alto in condizioni di sicurezza; dispositivi pe |
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