Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24, così recitava:

“Art. 47 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva

1. Nell'ambito delle previsioni della delibera istitutiva della Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione predispone il Programma triennale di tutela e di valorizzazione, che può essere articolato in programmi attuativi annuali.

2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in particolare prevede:

a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;

b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso;

c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;

d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.

3. Il programma triennale è adottato dall'Ente di gestione della riserva e approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.”

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