Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24, così recitava:

“Art. 15 - Funzioni degli Enti di gestione dei parchi

1. Gli Enti di gestione dei parchi regionali e dei parchi interregionali partecipano alla predisposizione del Programma regionale di cui all'articolo 12 secondo le forme, le modalità e i tempi stabiliti dalla Regione nelle linee guida metodologiche, di cui all'articolo 13, comma 1, attraverso la presentazione di un rapporto contenente:

a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale relativo al territorio di competenza e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;

b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell'area protetta;

c) le proposte di eventuali modifiche territoriali dell'area protetta;

d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento.

2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, pianificatorie e programmatorie previste dalla presente legge.”

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