Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24, così recitava:

“Art. 16 - Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane

1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.

3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.”

Dalla redazione