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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 30/07/2013, n. 8
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L. R. Campania 30/07/2013, n. 8
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 20/01/2017, n. 3
- L.R. 28/07/2017, n. 23
- L.R. 02/08/2018, n. 26
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CAPO I – OGGETTO, FINALITÀ, FUNZIONI E REQUISITI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. In attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59), e dell’ |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai sensi della presente legge, per rete si intende l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche. 2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti: a) benzine; b) gasoli; c) gpl; d) gas naturale –metano; e) idrogeno; f) miscele metano-idrogeno; g) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa. 3. Per impianto si intende il complesso comm |
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Art. 3 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In p |
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Art. 4 - (Programmazione regionale in materia di carburanti)1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, con le tre organizzaz |
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Art. 5 - (Commissione consultiva regionale carburanti)1. È istituita presso la struttura regionale competente la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione di carburanti. 2. La commissione è composta da: a) l’assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede; b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato; c) il rappresentante dell’Unione petrolifera o suo delegato; |
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Art. 6 - (Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti)1. La Commissione prevista nell'articolo 5 è lo strumento istituzionale di confronto sull'evoluzione della rete tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale. La commissione formula contributi e proposte all'amministra |
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Art. 7 - (Osservatorio e sistemi informativi)1. La Regione svolge un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete dei carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che svolge funzion |
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Art. 8 - (Bacini di utenza)1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento di attuazione previsto nell'articolo 20, appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri: a) l’erogato medio d |
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Art. 9 - (Attività soggette ad autorizzazione)1. Sono soggetti ad autorizzazione complessiva del permesso a costruire: a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti; b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato; c) la ristrutturazione totale dell'impianto; d) l'aggiunta di nu |
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Art. 10 - (Attività soggette a comunicazione)1. Ogni modifica degli impianti di distribuzione dei carburanti diversa da quelle pre |
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Art. 11 - (Uso del biometano e del metano liquido)1. Per favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, così come previsto dal decret |
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Art. 12 - (Attività complementari e servizi integrativi)1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito: a) l'esercizio dell'attività di somminis |
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Art. 13 - (Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività)1. Per i requisiti soggettivi relativi all’esercizio dell’attività |
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Art. 14 - (Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione)1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il ce |
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Art. 15 - (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)1. La sospensione dell’attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell’autorizzazione o su provvedimento motivato del Comune. 2. La sospensione su richiesta è concessa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di |
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Art. 16 - (Collaudo – Commissione di collaudo – Rete ordinaria ed autostradale)1. Il collaudo dei nuovi impianti "soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi della presente legge"N7, nonché delle modifiche previste nell’articolo 9, comma 6, e nell’articolo 23, successivamente all’ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio. 2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da: a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti; b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio; c) un rappresentante dell'Agenzia |
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Art. 17 - (Disciplina urbanistica)1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A. 2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell’articolo 12 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottoz |
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Art. 18 - (Qualificazione e ammodernamento della rete esistente)1. Per perseguire la qualificazione e l’ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti. 2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata, se possibile, la re |
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Art. 19 - (Deroga per gli impianti di pubblica utilità)1. È considerato di pubblica utilità l’impianto che costituisce l’ |
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Art. 20 - (Regolamento di attuazione)1. La Regione, sentita la commissione prevista nell’articolo 5, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, il regolamento contenente: |
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Art. 21 - (Orario degli impianti di distribuzione carburanti)1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell’orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione. 2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 7, del decreto-legge 98/2011, convertito con legge 111/2011, non possono essere |
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Art. 21-bis - (Utilizzo da parte dei cittadini con disabilità del sistema self-service presso i distributori di carburante) |
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CAPO II – IMPIANTI AUTOSTRADALI |
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Art. 22 - (Nuove concessioni)1. La concessione per l’installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata: a) al rispetto delle norme previste dalla presente legge; |
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Art. 23 - (Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati)1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati &egr |
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Art. 24 - (Modifiche degli impianti)1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Coman |
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Art. 25 - (Trasferimento della titolarità della concessione)1. La domanda per ottenere il trasferimento della titolarità della concessione |
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Art. 26 - (Rinnovo della concessione)1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di r |
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Art. 27 - (Decadenza dalla concessione)1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sanc |
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CAPO III - IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI |
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Art. 28 - (Impianti ad uso privato)1. L'autorizzazione per l’installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 16. |
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Art. 29 - (Contenitori-distributori mobili ad uso privato)1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liq |
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Art. 30 - (Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali)1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di o |
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Art. 31 - (Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili)1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di |
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CAPO IV - VIGILANZA - SANZIONI E NORME TRANSITORIE |
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Art. 32 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di poli |
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Art. 33 - (Sanzioni)1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che: a) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione ed il conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto nell’articolo 16, comma 9; b) installa ed esercita l’attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi, salvo quanto indicato nell’articolo 2, comma 12, lettera a). |
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Art. 34 - (Norme transitorie ed abrogazioni)1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate e le istanze complete degli atti endoprocedimentali previsti presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, |
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Art. 35 - (Norma finanziaria)1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, |
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Art. 36 - (Entrata in vigore)1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. |
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