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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Campania 29/03/2006, n. 6
L.R. Campania 29/03/2006, n. 6
L.R. Campania 29/03/2006, n. 6
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[Premessa] |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. In attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 19, della direttiva del Parlamento europeo |
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Art. 2 - Definizioni1. Per rete si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto - gpl e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche. 2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti: a) benzine; b) gasolio; c) gpl; |
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Art. 3 - Funzioni dei comuni1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono: a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzi |
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Art. 4 - Commissione consultiva regionale carburanti1. È istituita presso la Giunta regionale - settore sviluppo e promozione delle attività commerciali - la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti. 2. La commissione di cui al comma 1 è composta da: a) l'assessore della Giunta regionale preposto al settore sviluppo e promozione delle attività commerciali, o suo delegato, che la presiede; b) il dirigente del settore sviluppo e promozione delle attività commerciali o suo delegato; |
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Art. 5 - Compiti della commissione consultiva regionale carburanti1. La commissione di cui all'articolo 4 è lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale sull'evoluzione della rete. L'attività della commissione si e |
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Art. 6 - Osservatorio e sistemi informativi1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante il proprio ufficio carburanti che, allo sco |
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Art. 7 - Regolamento di attuazione1. La regione Campania, sentita la commissione di cui all'articolo 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previ pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di enti locali, rapporti con la CE, bilancio e finanza, settori produttivi, adotta il relativo regolamento attuativo di seguito denominato "regolamento" contenente: a) l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di u |
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CAPO II - IMPIANTI STRADALI |
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Art. 8 - Impianti esistenti. Verifiche di compatibilità1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo, anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni sottopongono a verifica gli impianti esistenti. 2. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle incompatibilità assoluta e relat |
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Art. 9 - Installazione ed esercizio di nuovi impianti stradali1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione e del permesso di costruire del comune in cui l'attività è esercitata. 2. L'autorizzazione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10. 3. I progetti relativi agli impianti di distribuzione sono conformi |
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Art. 10 - Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, se non hanno ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che è stata applicat |
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Art. 11 - Impianti gpl e metano1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti carburanti di gpl o metano è rilasciata dal comune nel rispetto di quanto pr |
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Art. 12 - Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto |
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Art. 13 - Modifiche degli impianti1. Costituisce modifica all'impianto: a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) la variazione del numero delle colonnine; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri ad erogazione doppia o multipla-multidispencer- per prodotti già erogati; d) la sostituzione di un |
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Art. 14 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione1. La sospensione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta dell'interessato o su provvedimento del comune. 2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei cas |
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Art. 15 - Commissioni di collaudo1. Il collaudo dei nuovi impianti, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per territorio. 2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da : a) un dirigente, o un funzionario delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede; b) un rappresentante dell'UTF competente per territorio; c) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio; d) un funzionari |
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Art. 16 - Disciplina urbanistica1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastr |
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Art. 17 - Impianti di pubblica utilità1. Si considera di pubblica utilità: a) l'impianto ubicato ad una distanza superiore a dieci chilometri di strada, nelle diverse direzioni, all'impianto più vicino |
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CAPO III - IMPIANTI AUTOSTRADALI |
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Art. 18 - Nuove concessioni1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla regione Campania ed è subordinata: a) al rispetto delle norm |
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Art. 19 - Potenziamento1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedentemente aut |
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Art. 20 - Modifiche impianti1. Le modifiche di cui all'articolo 13 sono preventivamente comunicate alla Regione, al comando provi |
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Art. 21 - Trasferimento della titolarità della concessione1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, è |
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Art. 22 - Rinnovo della concessione1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di |
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Art. 23 - Collaudo1. La commissione di collaudo, costituita ai sensi dell'articolo 15, effettua il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della |
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CAPO IV - IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI |
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Art. 24 - Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato1. L'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 e dal regolamento, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 15. 2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto degli automezzi indicati dal richiedente. È v |
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Art. 25 - Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori econom |
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Art. 26 - Impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti o di aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispet |
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CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 27 - Vigilanza e controllo1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del conseguente regolamento adottato dalla regione Campania, è esercitata da funzionari regionali della competente struttura regionale, ai quali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, all'uopo incaricati dal dirigente del settore competente in materia di impianti di distribuzione carburanti, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle normative in vigore. 2. La violazione delle norme di cui alla presente legge che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riporta |
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Art. 28 - Sanzioni1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che: a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione e conseguente collaudo; b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi; c) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione. |
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CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 29 - Norme transitorie e finali1. I procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuov |
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Art. 30 - Abrogazioni1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge: |
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Art. 31 - Norma finanziaria1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il corrente esercizio f |
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Art. 32 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 d |
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