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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 29/07/2008, n. 8
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- L.R. 20/01/2017, n. 3
- L.R. 24/12/2012, n. 40
- Sent. Corte Cost. 14/01/2010, n. 1
- L.R. 22/07/2009, n. 8
- L.R. 19/01/2009, n. 1
- L.R. 06/05/2003, n. 5
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CAPO I - OGGETTO E NORME COMUNI
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Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando: a) l’assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati; b) l’utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale; c) lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, dei territori interessati. 2. La presente legge regionale, in conformità ai principi sanciti dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, disciplina: a) la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate; b) la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque di sorgente, così come definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; c) N19 d) la tutela del patrimonio indisponibile con l'individuazione dei suoli interessat |
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CAPO II - PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI |
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Art. 2 - Oggetto del permesso di ricerca, durata e proroga1. Il permesso di ricerca ha ad oggetto: a) lo studio dell’area di interesse, i sondaggi geognostici e le perforazioni, il prelievo delle acque rinvenute nella quantità necessaria per le analisi di cui alla lettera b); b) le analisi e le indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle acque captate, finalizzate al riconoscimento della terapeuticità delle acque minerali naturali e termali; c) ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela. |
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Art. 3 - Cause di cessazione del permesso di ricerca1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dal competente ufficio regionale nei seguenti casi: a) quando i lavori di ricerca non sono avviati nei termini stabiliti e, in assenza di un termine prefissato, entro tre mesi dal giorno del rilascio; b) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi, senza giustificato motivo; c) quando non sono osservate le prescrizioni stabilite con il provvediment |
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Art. 4 - Oggetto della concessione, durata e rinnovo1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o di acque termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, in relazione alle specifiche utilizzazioni programmate ed autorizzate e può prevedere anche lo sfruttamento delle forme associate di energia ai sensi dell’articolo 29. 2. Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà di utilizzazione da parte del concessionario,anche i gas, ivi compresa l’anidride carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie, associate alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili. 3. L’istanza per ottenere il rilascio della concessione ed il relativo procedimento sono disciplinati con regolamento di attuazione. 4. La concessione è rilasciata relativamente a superfici non superiori ai trecento ettari che costituiscono l’area di concessione e per una durata compresa tra i quindici ed i trenta anni, proporzionale agli investimenti programmati ed al relativo periodo di ammortamento; la concessione relativa a superfici superiori a trecento ettari è autorizzata solo nel caso di comprovate esigenze di coltivazione del bacino idrogeologico. Eventuali deroghe alla durata prevista sono individuate dal regolamento di attuazione. 5. Dell’avvio della procedur |
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Art. 5 - Subconcessione1. Gli enti indicati all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283, concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali, possono conferire a terzi i diritti oggetto della concessione, in regime di subconcessione, nel rispetto della presente disciplina nonché di quella nazionale e comunitaria dettata per l’affidamento delle c |
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Art. 6 - Contratti di somministrazione1. I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all’imbottigliamento possono stipulare contr |
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Art. 7 - Attività1. L'attività oggetto della concessione può essere sospesa per un periodo determinato su istanza motivata del concessionario. La sospensione non può eccedere il periodo di due anni. 2. Il concessionario garantisce la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione |
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Art. 8 - Trasferimento della concessione e diritto di prelazione |
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Art. 9 - Gestione unitaria1. Le coltivazioni e le utilizzazioni da parte di più concessionari per lo sfruttamento d |
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Art. 10 - Autorizzazione per le utilizzazioni1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali e termali: a) confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 105/1992; |
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Art. 11 - Pertinenze1. I giacimenti di acque minerali naturali e termali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della regione. |
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Art. 12 - Iscrizione di ipoteche - Espropriazione dei diritti del concessionario e suo fallimento1. Sulla concessione e sulle pertinenze cui si estende, l’iscrizione di ipoteche è soggetta ad autorizzazione regionale previa acquisizione delle valutazioni economico-finanziarie. 2. Nell’ambito del giudizio di espropriazione e delle correlate procedure di aggiudicazione, svolte ai sensi del codice di procedura civile, l’atto di |
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Art. 13 - Accesso ai fondi - Occupazione - Espropriazione1. Entro il perimetro dell’area di ricerca e di concessione le opere necessarie alla protezione igienicosanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, conduzione, adduzione e accumulo delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attività di coltivazione nonché tutte le attività necessarie all’esercizio della concessione sono considerate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi ed agli effetti dell’articolo 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Se l’occupazione delle aree di proprietà di terzi è autorizzata per un periodo superiore ai cinque anni, è adottato il decreto di espropriazione dell’area nel rispetto delle procedure stabilite dal |
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Art. 14 - Cause di cessazione della concessione1. La concessione cessa: a) per scadenza del termine e mancato rinnovo; |
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Art. 15 - Scadenza del termine della concessione1. Il concessionario, alla data di scadenza del termine della concessione, in assenza di u |
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Art. 16 - Rinuncia alla concessione1. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale ch |
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Art. 17 - Revoca della concessione1. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che n |
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Art. 18 - Decadenza della concessione1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi: a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi; b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttame |
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Art. 19 - Esaurimento, incoltivabilità, inutilizzabilità del giacimento1. L’esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilit |
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Art. 20 - Ripristino ambientale1. A seguito dei provvedimenti di cessazione dei rispettivi titoli, esclusivamente nei cas |
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CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLE AZIENDE, STABILIMENTI E REPARTI TERMALI
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Art. 21 - Definizione di azienda termale1. Sono aziende termali quelle così definite nell’articolo 1, comma 4, e costituite da |
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Art. 22 - Contenuti dell'autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle aziende, stabilimenti e reparti termali1. L’apertura e l’esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti termali annessi a complessi ricettivi è soggetta ad autorizzazione dell’autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, previo parere della azienda sanitaria locale. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa istanza e non può essere ceduta a terzi, anche nel caso in cui è riferita a singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o servizi e presidi sanitari annessi all'azienda termale. |
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Art. 23 - Avvio dell’attività, sospensione e revoca dell’autorizzazione1. L'autorizzazione di cui all’articolo 22, comma 1, può essere sospesa o revocata, previa apposita diffida, dalla competente autorità comunale nei casi in cui, a seguito di ispezioni o nell'espletamento delle attività di vigilanza sanitaria, sono constatate irregolarità e violazioni tali da compromettere il normale esercizio delle aziende termali, degli stabilimenti termali e dei reparti term |
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Art. 24 - Direzione sanitaria nelle aziende termali, negli stabilimenti termali e nei reparti termali1. Il direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica, o in medicina termale ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patol |
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Art. 25 - Controlli periodici di qualità e di sicurezza1. A cura del direttore sanitario dell’azienda, dello stabilimento e del reparto termale, al fine di garantire la qualità delle acque termali, devono essere eseguiti, presso strutture pubbliche autorizzate o private accreditate, periodicamente con le modalit� |
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Art. 26 - Utilizzazioni delle acque termali per produzione di cosmetici1. Le acque minerali termali ed i loro derivati, oltre che per uso terapeutico, sono utilizzabili a |
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Art. 27 - Caratteristiche delle acque termali1. Nelle acque minerali termali e loro derivati, nonché nelle acque di cui all’articolo 1, comma 4, lettera i), quando utilizzate in piscina, non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall’attività antropica: a) agenti tensioattivi; |
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Art. 28 - Marchio di qualità termale1. Nell’ambito dei territori per i quali risultano adottati gli strumenti di tutela di salvaguardia urbanistica ambientale, di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 323/2000 ed all’ articolo 38 della presente legge, la Giunta regionale propone, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 323/2000, l’attribuzione del marchio di qualità termale ai t |
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CAPO V - ACQUE DI SORGENTE |
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Art. 32 - Permesso di ricerca, concessione ed utilizzazione1. I permessi di ricerca e le concessioni per lo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciati e rinnovati con le medesime modalità stabilite per le acque minerali naturali e termali e possono essere rilasciati: a) in aree libere da concessioni rilasciate per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali e delle piccole utilizzazioni locali; |
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CAPO VI - NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
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Art. 33 - Autorità competente e procedure1. I provvedimenti necessari per l’esercizio delle funzioni e delle attività disciplinate dalla presente legge, fatta eccezione per quelli demandati ad altri enti o espressamente ad altri organi regionali, sono adottati dal competente dirigente regionale e devono intendersi definitivi ad ogni effetto di legge. 2. La procedura di rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni è disciplinata dal regolamento di attuazione. 3. Ai proprietari dei suoli compresi nelle aree di ricerca e di |
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Art. 34 - Apparecchi di misura1. I concessionari sono tenuti ad installare, possibilmente nel punto di captazione, in luogo accessibile e, comunque, prima degli impianti di utilizzazion |
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Art. 35 - Abolizione di tasse sulle concessioni regionali |
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Art. 36 - Diritti proporzionali e contributi1. N9 I titolari dei provvedimenti di legittimazione alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse contemplate dalla presente legge, sono tenuti al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all’estensione dell’area impegnata e diversificati nel caso di ricerca o concessione. 2. N33 I diritti previsti al comma 1 sono così determinati: a) euro 4,00 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di permesso di ricerca; b) euro 35,37 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione. Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori rispettivamente a euro 800,00 per le attività di ricerca ed a euro 2.000,00 per le concessioni. 3. N24 4. Se il titolare della concessione rilasciata per l’esercizio di attività termali è anche titolare, |
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Art. 37 - Sanzioni - Vigilanza - Controlli1. Chiunque esegua, senza permesso, ricerche delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. N21 2. Chiunque coltivi le acque minerali naturali, le acque termali, le acque di sorgente in assenza della concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; la stessa sanzione può essere comminata per l'inosservanza dell'obbligo di chiusura mineraria dei pozzi. |
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Art. 38 - Pianificazione e programmazione regionale di settore1. Ai fini di una valorizzazione e di un razionale utilizzo del patrimonio di cui alla presente legge, la Regione adotta il piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e promuove l’associazionismo e la costituzione di consorzi tra i titolari delle concessioni e delle subconcessioni di cui alla presente legge, anche su iniziativa di uno o più interess |
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Art. 39 - Contenuti del piano regionale di settore1. Il piano regionale di settore di cui all’articolo 38, comma 1, ha le seguenti finalità e contenuti: |
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Art. 40 - Formazione e pubblicazione del piano1. Il piano è adottato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentiti gli enti locali interessati, le competenti autorità regionali, locali e statali preposte alla tutela dei vincoli esistenti sul territorio, nonché le associazioni imprenditoriali dei concessionari per lo sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente, t |
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Art. 41 - Inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territoriale1. Ai fini dell’inserimento del piano regionale di settore nella pianificazione territor |
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Art. 42 - Impianti per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali naturali, termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali |
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Art. 43 - Incentivazione1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto dell’articolo 9 della legge n. 323/2000, attiva iniziative di formazione professionale tese al conseguimento, presso enti pubblici e privati |
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Art. 44 - Norme transitorie1. I permessi di ricerca e le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi ed agli effetti del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 e della legge n. 896/1986, conservano validità fino alla scadenza originariamente stabilita con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge. 2. Le istanze di rinnovo delle concessioni, i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o i cui termini scadono nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentate in deroga ai termini previsti dall’articolo 4, comma 13, entro il 31 ottobre 2009. N2 3. I concessionari per la coltivazione e lo sfruttamento delle acque minerali naturali e termali rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, possono richiedere il rinnovo anticipato della concessione per la durata massima prescritta dall’articolo 4, comma 4, se risultano titolari del relativo titolo legittimante da almeno dieci anni, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la coltivazione e lo sfruttamento della risorsa secondo il programma dei lavori approvato, hanno sempre attuato, nel periodo di vigenza della concessione, i programmi dei lavori approvati senza subir |
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Art. 46 - Consulta1. È istituita la consulta degli enti locali e dei concessionari composta dall’assessor |
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Art. 47 - Norma finanziaria1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 le entrate derivanti dai diritti proporzi |
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