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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 11/01/2017, n. 1
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- L.R. 30/06/2017, n. 18
- L.R. 30/12/2017, n. 39
- L.R. 29/06/2018, n. 11
- Sent. Corte Cost. 17/07/2018, n. 160
- L.R. 20/08/2018, n. 18
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione promuove e organizza l’attività di bonifica integrale e di irrigazione quali azioni di interesse pubblico finalizzate a garantire: a) la sicurezza idraulica e la manutenzione, la conservazione e la difesa del territorio; b) la provvista, la regimentazione, l’uso plurimo e la razionale utilizzazione de |
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CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO |
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Art. 2 - Comprensorio di bonifica1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell’irrigazione e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, l’intero territorio regionale &e |
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CAPO III - PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ |
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Art. 3 - Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e di salvaguardia ambientale1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. 2. Il Piano definisce: a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale; b) l’ipotesi di riordino irriguo; c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione; |
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Art. 4 - Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione1. Sono considerate opere pubbliche di competenza regionale: a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di sistemazione, difesa e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui; b) le opere di captazione, raccolta, approvvigionamento, adduzione, utilizzazione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità; c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; d) gli impianti idrovori; |
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Art. 5 - Opere di competenza privata1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie ed a loro carico tutte le opere minori giudicate necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 febbraio 1 |
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Art. 6 - Funzioni del Consorzio di bonifica1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, competono le seguenti funzioni: a) elaborazione di una proposta organica per il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale; b) elaborazione delle proposte dei piani triennali attuativi; c) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 4; d) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 5 di competenza dei privati previo l’affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo 5, in sostituzione dei medesimi; e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di |
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Art. 7 - Forestazione1. In |
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Art. 9 - Contributi consortili1. Il Consorzio di bonifica elabora, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione, di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi benefici e definisce l’indice contributivo di ciascun immobile. 2. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica e di irrigazione. 3. La proposta di piano con relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure previste dallo statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta regionale. 4. Il piano e |
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Art. 10 - Disposizioni sul servizio idrico integrato |
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CAPO IV - DISCIPLINA DEL CONSORZIO DI BONIFICA |
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Art. 11 - Natura giuridica1. Il Consorzio di bonifica è un ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui az |
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Art. 12 - Organi1. Gli organi del Consorzio di bonifica sono: |
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Art. 13 - Statuto1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge. 2. È adottato dall’assemblea consortile a maggioranza assoluta dei voti ed è approvato dal Consiglio regionale. 3. Successivamente alla sua adozione viene pubblicato all’Albo consortile e sul sito internet dello stesso. |
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Art. 14 - Partecipazione al Consorzio1. Nell’ambito del comprensorio consortile con il piano di classifica viene determinato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di bonifica ed irrigazione. 2. Del perimetro di contribuenza viene data notizia al pubblico mediante la pubblica |
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Art. 15 - Catasto consortile1. Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie del Territorio, tutti gli i |
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Art. 16 - Diritto di voto1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto. 2. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto di voto nella sezione in cui risulta maggior contribuente. 3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal comproprietario iscritto nei ruoli di contribuenza ai sensi dell’art. 9, comma 8 e dell’art. 15, comma 4, fatta eccezione nell’ipotesi in cui venga conferita specifica delega, autenticata nelle forme di legge, da aventi diritto alla maggioranza delle quote ad altro comproprietario. 4. La delega deve essere depositata, |
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Art. 17 - Ineleggibilità1. Non possono essere eletti nell’assemblea, componenti dell’organo amministrativo e revisore dei conti: a) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione; |
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Art. 18 - Assemblea1. L’assemblea è composta da 35 membri di cui 30 eletti dai consorziati di cui all’art. 16, quattro nominati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nel perimetro di contribuenza di cui non più di tre della stessa provincia, ed uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. 2. I trenta componenti elettivi devono necessariamente essere iscritti nei ruoli di contribuenza, mentre i componenti di nomina regionale e della Conferenza dei Sindaci possono anche non essere un consorziato. 3. |
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Art. 19 - Poteri dell’assemblea1. L’assemblea consortile: a) nomina l’amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione; b) approva lo statuto del Consorzio ed ogni sua modifica o integra |
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Art. 20 - Organo Amministrativo1. Il Consorzio è amministrato da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri i quali possono essere scelti anche tra non consorziati. 2. L’assemblea, nella prima seduta, da convocarsi da parte dell’amministratore unico o dal Presidente uscente non oltre 30 giorni da |
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Art. 21 - Revisore dei conti1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti all’Allegato “A” dell’Albo dei revisori contabili degli enti locali. 2. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla elezione dei componenti dell’assemblea. |
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Art. 22 - Direttore generale1. Il direttore generale è nominato dall’organo amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato. 2. L’incarico di direttore generale ha termine con la cessazione dall’incarico dell’organo amministrativo, ha carattere di esclusività ed è a t |
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Art. 23 - Ufficiale rogante1. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio possono essere conferite dall’organo ammin |
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CAPO V - GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA |
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Art. 24 - Bilancio di previsione1. L’assemblea approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione finanziario per l’anno solare successivo; è adottato dall’organo amministrativo e predisposto dal direttore generale o in sua assenza dal dirigente dell’area amministrativa. 2. Il bilancio è redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario. 3. In pendenza d |
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Art. 25 - Bilancio pluriennale1. Unitamente al bilancio di previsione, il Consorzio conformemente ai programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione approvati dalla Regione e di cui all’art. 3 comma 4, approva una relazione programmatica relativa al tri |
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Art. 26 - Conto consuntivo1. Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato dall’assemblea entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. |
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CAPO VI - CONTROLLI |
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Art. 27 - Controllo regionale sugli atti consortili1. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria nonché da disposizioni speciali di cui alla presente legge, sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti: a) i regolamenti consortili; b) il piano di organizzazione variabile del personale; c) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo; |
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Art. 28 - Interventi sostitutivi e ispezioni1. Per assicurare il buon funzionamento del Consorzio e la regolare attuazione dei suoi fini istituzionali, la Giunta regi |
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Art. 29 - Scioglimento degli organi1. La mancata approvazione del conto consuntivo o l’approvazione dello stesso con perdita di esercizio comporta di diritto lo scioglimento degli organi consortili. 2. Qualora nella gestione del Consorzio vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dall’art. 28, comma 1, la Giunta regionale, con proprio |
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Art. 30 - Ricorsi1. Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio è ammesso ricorso in opposizione entro 15 giorni dall’ultimo giorno di |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 31 - Scioglimento dei Consorzi esistenti1. Con l’entrata in vigore della presente legge il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, il Consorzio di bonifica Alta Val d’Agri ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, costituito con DPR 26 novembre 1969, sono sciolti e posti in liquidazione. |
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Art. 32 - Gestione transitoria delle attività consortili1. I disciolti Consorzi di bonifica ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri di cui al comma 1 dell’art |
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Art. 33 - Subentro del nuovo consorzio1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell’art. 2, comma 1 subentra: a) in tutte le attività e funzioni di cui alla presente legge ed in precedenza svolte dai disciolti consorzi; b) nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere di cui all’art. 4 presenti sul territorio regionale anche se in precedenza non in gestione o utilizzazione |
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Art. 34 - Norme transitorie1. In fase di prima applicazione della presente legge, i poteri di amministrazione attiva del nuovo Consorzio di bonifica sono esercitati da un commissario straordinario da nominarsi ad opera della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Contestualmente alla nomina del commissario la Giunta regionale provvede alla nomin |
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Art. 35 - Disposizioni finanziarie1. L’espletamento delle attività di cui all’articolo 34, comma 3, stimato in € 200.000,00, trova copertura sugli stanziamenti di competenza, iscritti a valere sulla Missione |
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Art. 36 - Concessioni in essere1. Il commissario liquidatore, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regio |
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Art. 37 - Rapporti pendenti1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e dal precedente art. 36, comma 2, i crediti ed i debiti maturati e matura |
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Art. 38 - Norme sulla liquidazione1. Per le attività di liquidazione il commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale del nuovo C |
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Art. 39 - Fondo straordinario di riserva |
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Art. 40 - Intervento regionale nella fase della liquidazione1. Completata per ogni consorzio la liquidazione dell’attivo, ove lo stesso non dovesse essere sufficiente per il so |
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Art. 41 - Viabilità consortile1. Successivamente all’entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2017, tutte le strade, |
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Art. 42 - Acquedotti rurali1. Entro il 31 dicembre 2018 tutti gli acquedotti rurali e gli impianti di depurazione attualmente in gestione dei disciolti Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di bonifica Alta Val d’Agri dovranno essere t |
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Art. 43 - Concessioni1. Il nuovo Consorzio con effetti dal 1 gennaio 2018 subentra in tutte le concessioni rilasciate dai disciolti Consorzi ai |
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Art. 44 - Norma di rinvio e abrogazione1. Con l’entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 e sue successive modificazioni ed integra |
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Art. 45 - Entrata in vigore1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e |
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29/11/2024
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