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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 30/12/2017, n. 39
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/05/2022, n. 9
- Sent. Corte Cost. 21/12/2021, n. 247
- L.R. 13/03/2019, n. 4
- Sent. Corte Cost. 21/12/2018, n. 238
- L.R. 29/06/2018, n. 11
- L.R. 28/03/2018, n. 5
- L.R. 29/01/2018, n. 1
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CAPO I - RIASSUNZIONE IN CAPO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E CESSAZIONE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2011, N. 17 |
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Articolo 2 - Riassunzione delle funzioni1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 e s.m.i., alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 e s.m.i. ed alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 48 e s.m.i., delegate alle Aree Programma dall’articolo 26 della legge regionale 30 |
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Articolo 3 - Esercizio delle funzioni1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 e la conseguente organizzazione strutturale e funzionale, provvedendo altresì all’assegnazione del personale di cui al successivo articolo 4, in considerazione della categoria di inquadramento e del profilo professionale posseduto da ciascuno e sulla base di criteri applicativi stabiliti previo confronto con le Organizzazioni sindacali regionali e previo parere del CICO. Con gli stessi a |
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Articolo 4 - Cessazione ruolo speciale ad esaurimento e trasferimento del personale1. A far data dal 1° gennaio 2018, il ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 è soppresso. 2. Il personale a tempo indeterminato del |
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Articolo 5 - Disposizioni di invarianza finanziaria1. Dall’applicazione delle disposizioni del presente capo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale. 2. |
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Articolo 6 - Norme transitorie1. Al fine di consentire alla Regione il completo esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 comma 1, lett. c) del presente capo, garantendo la continuità dell’attività amministrativa ed operativa, i Comuni Capofila delle Aree programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., provvedono alla conclusione dei progetti e/o delle attività finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali in corso alla data del 31 dicembre 2017, ivi compreso il riscontro delle istanze di taglio boschi acquisite, alla stessa data, ai sensi dell’art.15 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42, avvalendosi del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento che, alla medesima data, vi presta servizio. Il predetto personale continua ad operare in posizione di distacco funzionale per il temp |
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CAPO II - DISPOSIZIONI DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1997, N. 34 |
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Articolo 7 - Articolo 8 Omissis
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CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE |
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Articolo 9 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 - Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)1. Il comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 |
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Articolo 11 - Disposizioni di coordinamento1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale |
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Articolo 13 - Disposizioni in materia di procedure di gestione e controllo delle attività edilizie in zona sismica1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge inteso ad adeguare la |
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Articolo 14 - Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regio |
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Articolo 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio e disposizioni urgenti per lo svolgimento delle prime elezioni consortili del Consorzio di Bonifica della Basilicata1. I termini per l’espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 9 e 34 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 sono prorogati di dodici mesi. 2. Al fine di avviare l’ordinario esercizio istituzionale del Consorzio di Bonifica della Basilicata, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’art. 34, comma 3, della predetta legge region |
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Articolo 16 - Articolo 17 Omissis
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Articolo 20 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 301. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è c |
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Articolo 21 - Articolo 22 Omissis
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Articolo 23 - Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie |
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Articolo 24 - Omissis
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Articolo 26 - Omissis
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Articolo 28 - Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti1. Nelle more della piena operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al fine di assicurare il principio di rotazione nella composizione delle commissioni giudic |
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Articolo 29 - Articolo 30 Omissis
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Articolo 31 - Disposizioni in materia di autorizzazione commerciale non alimentare1. La autorizzazione commerciale non alimentare all’interno di medie strutture di |
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Articolo 33 - Omissis
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Articolo 34 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 è così sostituito: “3. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all’art. 1, comma 7bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, e comunque fino al 30 giugno 2018, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di tra |
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Articolo 35 - Entrata in vigore1. La presente Legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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