N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 20/08/2018, n. 18, così recitava:

“Art. 39 - Fondo straordinario di riserva

1. Per l’eventualità che la liquidazione dell’attivo dei singoli consorzi non dovesse risultare sufficiente a soddisfare le ragioni dei rispettivi creditori, il nuovo Consorzio, con l’esercizio finanziario 2018, dovrà costituire un fondo straordinario di riserva nel quale dovrà far confluire una percentuale non inferiore al 10 per cento delle somme incassate a titolo di contributi consortili.

2. Le somme accantonate possono essere richieste dal commissario liquidatore soltanto ad avvenuto totale realizzo dell’attivo dei rispettivi disciolti consorzi e dovranno essere trasferite alle relative gestioni liquidatorie in proporzione del disavanzo accertato.

3. Ultimate le liquidazioni, eventuali residue disponibilità finanziarie del fondo saranno fatte proprie dal nuovo Consorzio il quale le utilizzerà nell’ambito di un programma di contenimento del carico contributivo.”

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