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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 06/09/2001, n. 33
L. R. Basilicata 06/09/2001, n. 33
- L.R. 29/07/2003, n. 26
- L.R. 25/02/2005, n. 16
- L.R. 28/11/2006, n. 29
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- L.R. 30/04/2014, n. 7
- L.R. 27/01/2015, n. 4
- L.R. 30/09/2015, n. 43
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione promuove ed organizza la "bonifica integrale" quale azione di rilevanza pubblica, finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rur |
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Art. 2 - (Direttive e programmatiche regionali)1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione delle Direttive programmatiche per il settore della bonifica integrale, che indirizzano i contenuti del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, esplicitandone la compatibilità con la programmazione regionale ed, ove necessario, il coordinamento con i Piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane e con gli altri strumenti di pianificazione degli Enti Locali. 2. Le direttive programmatiche indicano le tipologie degli interventi e delle opere ammissibili al Piano; gli |
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Art. 3 - (Ambiti territoriali della bonifica e Consorzi di bonifica)1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, tutto il territorio regionale classificato di bonifica è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica. 2. Su ciascun comprensorio di bonifica è istituito un Consorzio di bonifica, ente pubblico economico che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità. 3. All'interno dei comprensori di bonifica sono delimitati ambiti |
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Art. 4 - (Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale)1. Il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, redatto per ogni comprensorio di bonifica tenendo conto dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994 n. 29, dei Piani di tutela delle acque e del Progetto di gestione degli impianti di cui al decreto legge 152/1999, del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 sulla base delle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2, individua e disciplina le azioni e gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica ed ha la durata di sei anni salvo che per gli interventi che motivat |
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Art. 5 - (Interventi pubblici di bonifica)1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, qualora realizzate nei comprensori di bonifica e previsti nel piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale, i seguenti interventi: a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e dist |
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Art. 6 - (Funzioni dei Consorzi di bonifica)1. Ai Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, competono le seguenti funzioni: a) elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale; b) provvedere alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui al precedente art. 5; c) provvedere alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 7 in sostituzione dei medesimi; |
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Art. 7 - (Opere di competenza privata)1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie nonché a loro carico tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successi |
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Art. 8 - (Concertazione, accordi di programma ed affidamento degli interventi)1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. I Consorzi di bonifica possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per |
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Art. 9 - (Contributi di bonifica)1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli siti nel comprensorio di contribuenza, che godono di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio. N5 “1 bis. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui dismissione sia affidata all’A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura) ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 47/2001 e s.m.i., sono obbligati al pagamento del tributo dovuto al Consorzio di Bonifica competente per territorio, gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti beni immobili, in luogo dell’ente proprietario, i quali in via esclusiva, godono di un beneficio derivante anche dalle opere irrigue la cui gestione è affidata al Consorzio di Bonifica. L’A.L.S.I.A. entro 210 giorni dall’entrata in vigore della presente legge fornirà ai Consorzi di Bonifica gli elenchi aggiornati di tutti gli assegnatari e/o di tutti i detentori di immobili che ricadono nell’ambito di competenza di ciascun Consorzio di Bonifica.” 2. Il Consorzio di bonifica a tal fine elabora, entro il termine perentorio di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di clas |
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Art. 10 - (Organi)1. Sono organi dei Consorzi di bonifica e durano in carica cinque anni: |
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Art. 11 - (Statuto)1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno Statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dal Consiglio Regionale. |
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Art. 12 - (Catasto consortile)1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili |
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Art. 13 - (Assemblea dei consorziati)1. L'Assemblea ha funzioni elettive. Fanno parte dell'Assemblea tutti i consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9. L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio dei delegati di cui al successivo art. 16. 2. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le sezioni di cui al successivo art. 14, cui devono essere iscritti i consorziati indicati al 1° comma appartenenti alla relativa sezione, per ciascuno dei quali vanno indicati |
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Art. 14 - (Elezione degli organi)1. Ogni consorziato che goda di diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto. 2. Il voto è segreto e personale e non delegabile ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. 3 Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto nella sezione in cui risulta maggior contribuente. 4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondent |
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Art. 15 - (Ineleggibilità)1. Non possono essere eletti nel Consiglio: a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; b) coloro che siano st |
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Art. 16 - (Consiglio dei delegati)1. Il Consiglio dei delegati è composto da 20 membri di cui 15 eletti dall'Assemblea nel suo seno secondo le norme di cui al precedente art. 14, e 5 nominati, quali membri di diritto, dalle Comunità Montane rientranti nell'ambito del comprensorio consortile in numero di due, e dai Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, in numero di tre. |
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Art. 17 - (Elezione dei rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni)1. Le Comunità Montane e i Comuni eleggono quali membri di diritto nel Consiglio dei delegati dei Consorzi i rappresentanti legali o delegati specificamente designati dai competenti organi al proprio interno. 2. Ai fini dell'elezione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente del Conso |
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Art. 18 - (Presidente del Consorzio)1. Il Consiglio dei delegati, nella prima seduta, da convocarsi da parte del Presidente del Consorzio uscente non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni, elegge il Presidente. Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni, alla co |
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Art. 19 - (Direttore Generale del Consorzio)1. Il Direttore Generale del Consorzio assume ed esercita la responsabilità piena e diretta della gestione amministrativa, operativa e finanziaria del Consorzio e cura l'attuazione dei piani di intervento di competenza del Consorzio attenendosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare: a) predispone i Regolamenti, le norme per il funzionamento del servizio, il regolamento mansionario dei dipendenti da sottoporre all'approv |
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Art. 20 - (Revisori dei Conti)1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. 2. Il Presidente del Collegio dei |
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Art. 21 - (Bilancio di previsione)N2 "In pendenza del controllo previsto dal successivo articolo 26 il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non s |
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Art. 22 - (Struttura del bilancio)1. Il bilancio annuale di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate ed una rip |
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Art. 23 - (Relazione programmatica e bilancio pluriennale)1. I Consorzi approvano ogni anno, unitamente al bilancio di previsione, una relazione programmatica relativa al triennio successivo contenente, sul piano generale, l'indicazione delle caratteristiche fisiche del territorio, delle dinamiche economiche e sociali in |
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Art. 24 - (Controllo interno di gestione)1. I Consorzi provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire: a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello |
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Art. 25 - (Conto Consuntivo)1. Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato dal Consiglio entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. |
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Art. 26 - (Controllo regionale sugli atti consortili)1. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie, nonché le disposizioni speciali previste dalla presente legge, sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti i Regolamenti consortili e i Piani di organizzazione variabile del personale, e le assunzioni a qualsiasi titolo, N8 l'avviso pubblico per la individuazione del Direttore Generale di cui al precedente art. 19. 1 bis. Il controllo regionale sui bilanci preventivi, relative variazioni e conti consuntivi è esercitato ai sensi della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11. N9 |
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Art. 27 - (Scioglimento degli organi)1. La mancata approvazione del Conto Consuntivo o l'approvazione dello stesso con perdita di esercizi, comporta di diritto, lo scioglimento degli organi consortili. 2. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio. |
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Art. 28 - (Impugnativa dei provvedimenti consortili)1. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammessa opposizione, ai |
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Art. 29 - (Informazione)1. Nell'attività di programmazione ed amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano c |
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Art. 30 - (Finanziamento del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale e delle azioni di cui all'art. 5)1. La Regione eroga un contributo alle Province per la predisposizione del Piano di cui al precedente art. 4. 2. In conformità a quanto previsto nella presente legge i fondi necessari alla realizzazione del Piano sono reperiti attraverso: |
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Art. 31 - (Norma finanziaria)1. La Regione Basilicata concede ogni anno fino al 2015 contributi nella misura massima del 70% dell'ammontare della rata di ammortamento dei mutui contratti o da contrarre relativamente ai debiti già in essere alla data del 31.12.1996 ma accertati successivamente in base ad atti |
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Art. 32 - (Norma di rinvio e abrogazione)1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. n. 22 del |
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Art. 33 - (Norme transitorie)1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3, i comprensori degli esistenti Consorzi di Bonifica operanti in Basilicata: Bradano e Metaponto, Alta Val d'Agri, Vulture Alto Bradano, vengono delimitati come risulta dall'allegata cartografia e relativa legenda. |
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Art. 34 - (Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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