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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 11/08/2011, n. 28
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- L.R. 14/08/2019, n. 23
- Sent. Corte Cost. 24/03/2017, n. 60
- L.R. 12/01/2017, n. 4
- L.R. 04/03/2016, n. 8
- L.R. 19/01/2016, n. 5
- L.R. 22/09/2015, n. 23
- L.R. 08/06/2015, n. 12
- L.R. 29/12/2014, n. 49
- L.R. 16/07/2013, n. 20
- L.R. 10/01/2013, n. 2
- L.R. 14/11/2012, n. 53
- L.R. 27/02/2012, n. 10
- L.R. 10/01/2012, n. 1
- L.R. 13/12/2011, n. 43
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge ha per finalità la tutela della pubblica incolumità ed il miglioram |
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Art. 2 - (Funzioni regionali)1. La Giunta regionale svolge: a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali; b) attività di supporto nei confronti degli enti locali. 2. La Giunta regionale promuove, altresì: |
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA |
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Art. 3 - (Principi generali in materia di pianificazione)1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o comunque denominati concor |
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Art. 4 - (Pianificazione Provinciale)1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle |
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Art. 5 - (Pianificazione comunale)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell’introduzione delle disposizioni vincolanti delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. N51 2. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della “carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo” del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. 3. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono progressivamen |
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TITOLO III - PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE |
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Art. 6 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti. 1-bis. I Geni Civili regionali e i Comuni, per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, utilizzano la piattaforma regionale MUDE appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica.N48 2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni di seguito elencate, per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica è svolta dalle competenti amministrazioni statali: a) opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett |
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Art. 7 - (Autorizzazione sismica)1. Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'articolo 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. 2. Sono altresì soggett |
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Art. 8 - (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta per via telematica la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica allo sportello unico competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 11 ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione agli uffici regionali competenti per territorio. 2. L'ufficio regionale competente per territorio: |
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Art. 9 - (Deposito dei progetti)1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo D.P.R. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio e al contestuale deposito del progett |
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Art. 10 - (Procedimento per il deposito del progetto esecutivo)1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori indicati come "interventi di minore rilevanza" o "priv |
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Art. 11 - (Asseverazione)1. I progetti di cui all’art. 8, comma 1 e all’art. 10, comma 1 sono accompagnati da u |
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Art. 12 - (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza)1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali strategiche o rilevanti di cui all'articolo 2 della OPCM n. 3274 del 20.3.2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territo |
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Art. 13 - (Procedimenti relativi agli insediamenti produttivi)1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’ |
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TITOLO IV - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO |
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Art. 14 - (Attività di vigilanza e controllo)1. L'attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, è effettuata ai sensi dell' |
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Art. 15 - (Contributi e spese di istruttoria)1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2. N64 |
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Art. 16 - (Repressione delle violazioni)1. Alle |
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Art. 18 - (Eliminazione delle barriere architettoniche)1. Ferma restando l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l’esecuzione |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 19 - (Disposizioni transitorie)1. N65 2. Per tutte le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 104 del DPR n. 380/2001. 3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti. |
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Art. 19-bis - (Regolamento attuativo)1. Con Regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" |
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Art. 20 - (Norma di rinvio)1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normati |
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Art. 211. Le entrate regionali di cui al comma 1 dell'art. 15, sono contabilizzate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel titolo 3, tipologia 500 riguardante le entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all’art. 15. 2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 15 e all'art. 2, le entrate di cui al comma 1, quantificate presuntivamente per l'anno 2016 in euro 1.000.000,00, sono destinate al finanziamento di apposito stanziamento di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona sismica, nonché di quelli di cui al comma 10. |
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Art. 22 - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate: |
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Art. 23 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel |
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