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D. P.G.R. Abruzzo 05/08/2015, n. 3/REG

Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

Il decreto è stato integrato con la pubblicazione sul B.U.R. 02/09/2015, n. 32 delle appendici da 1 a 4 non presenti sul BUR del 19/08/2015, n. 30.

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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. In attuazione dell'articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28R (Norme per la riduzione d

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Art. 2 - Denuncia dei lavori

1. L'istanza per la richiesta di "autorizzazione sismica" o attestazione di avvenuto "deposito sismico", di seguito denominata anche "istanza", "denuncia" o "preavviso scritto", consiste nella presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della documentazione da allegare all'istanza è definito all'articolo 3.

2. L'istanza di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 (articolo 8, comma 6, L.R. n. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa sui materiali, abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza di cui al comma 1:

a) il titolare del permesso di costruire;

b) il richiedente il titolo abilitativo;

c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;

d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 380/2001.

4. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza, il Responsabile Unico del Procedimento.

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Art. 3 - Documentazione minima

1. Le disposizioni del presente articolo:

a) sono volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo dell'istanza di deposito sismico o di rilascio dell'autorizzazione sismica a norma dell'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001 R;

b) si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.

2. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza per il rilascio del deposito sismico o dell'autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni:

a) relazione tecnica generale;

b) progetto architettonico (articolo 93, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

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Art. 4 - Deposito sismico

1. Il "deposito sismico" è obbligatorio per i lavori di cui all'articolo 9 della L.R. n. 28/2011R, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zona 3), come individuate con Delib.G.R. n. 438 del 29 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della medesima legge regionale.

2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta il preavviso scritto e deposita il progetto e gli allegati, ai sensi dell'articolo 3, agli uffici indicati all'articolo 2, comma 5, i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto deposito. Nel caso di deposito al S.U.E. o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), questi rilasciano all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro il termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Gli uffici di cui al comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articol

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Art. 5 - Controlli sui depositi sismici

1. Gli Uffici competenti svolgono attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali è stato emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli articoli 9 e 10 della L.R. n. 28/2011R.

2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti, nella misura del 10 per cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente.

3. Le estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove dis

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Art. 6 - Autorizzazione sismica

1. L'"autorizzazione sismica" è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 7 della L.R. n. 28/2011R, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).

2. Nelle zone a bassa sismicità (zona 3), l'"autorizzazione sismica" è obbligatoria nei seguenti casi (articolo 7, comma 2, L.R. n. 28/2011):

a) interventi edilizi ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibile di instabilità di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l'area di intervento ed una specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l'influenza degli stessi sulla stabilità globale dell'area; in tali zone il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia;

b) progetti presentati a sanatoria e a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

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Art. 7 - Controlli sulla progettazione

1. Nella valutazione del progetto, l'Ufficio competente, dopo la verifica di completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in esame primariamente i contenuti della "Relazione sintetica del progetto strutturale" (redatta sulla base dello schema proposto dal Tavolo tecnico di coordinamento delle province (TTCP) ed approvato dalla Giunta regionale), procedendo, ove necessario, all'esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, a cui la relazione sintetica fa espresso rimando.

2. In particolare, il controllo del progetto è articolato nelle seguenti attività:

a) verifica della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla:

1) completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regionale e delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTCP;

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Art. 8 - Controlli sulla realizzazione

1. L'Ufficio competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001 R.

2. Le attività di controllo sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne agli uffici di cui al comma 1. Il controllo è a campione mediante sorteggio in misura del 10 per cento delle pratiche autorizzate o depositate nel mese precedente. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati l'avvenuto sorteggio della pratica, e definisce le modalità di effettuazione dei successivi controlli in corso d'opera.

3. Per le pratiche sorteggiate, il controllo &egrav

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Art. 9 - Certificato di rispondenza delle opere

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, previa richiesta da parte dell'interessato, l'Ufficio competente rilascia, entro il termine di sessanta giorni, il certificato di cui all'articolo 62 del D.P.R. n. 380/2001, attestant

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Art. 10 - Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.

2. Il direttore dei lavori:

a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b) comunica la data di inizio dei lavori (specificata all'articolo 2, comma 12) all'Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, L.R. n. 28/2011);

c) assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;

d) assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;

e) cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

f) vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedi

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Art. 11 - Collaudo

1. Il collaudatore indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del D.P.R. n. 380/2001R e della legge 5 novembre 1971, n. 1086R (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), per le opere in cemento armato e a struttura metallica.

2. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.

3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 2. Il collaudatore riport

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Art. 12 - Varianti al progetto originario

1. Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'articolo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:

a) "varianti sostanziali";

b) "varianti rilevanti";

c) "varianti non sostanziali".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.

3. Sono considerate, in ogni caso, "varianti sostanziali" quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

a) adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;

b) modifiche all'organismo strutturale nei seguenti casi:

1) sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;

2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;

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Art. 13 - Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti

1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della L.R. n. 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008.

2. È definita "sopraelevazione" qualsiasi intervento che comporti un aumento dell'altezza dell'unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l'aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio:

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Art. 14 - Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti

1. La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all'articolo 4, presso i competenti Uffici di cui all'articolo 2, comma 5.

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Art. 15 - Tavolo Tecnico di Coordinamento

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTCP), istituito dall'articolo 2, comma 4 della L.R. n. 28/2011R, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:

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Art. 16 - Tavolo Tecnico Scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della L.R. n. 28/2011R è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).

2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.

3. Sono attività principali del TTS:

a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico;

b) emanare circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;

c) collaborare con gli Uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;

d) collaborare nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle co

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Art. 17 - Oneri e spese istruttorie

1. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui all'articolo 15, comma 1 della L.R. n. 28/2011 e delle procedure di corresponsione degli stessi da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 4 allegata al presente Regolamento.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono distinti in:

a) contributo a favore della Regione Abruzzo per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale

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Art. 18 - Disposizioni finali

1. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:

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Appendice 1: Elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità

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Appendice 2: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento

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Appendice 3: Glossario

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Appendice 4: Criteri generali per la definizione degli oneri e delle spese istruttorie

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