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D. P.G.R. Abruzzo 30/12/2016, n. 3/REG.

Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 11/08/2020, n. 4/Reg.
- D.P.G.R. 14/08/2019, n. 4/Reg.
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Testo del documento

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Articolo 1 - Obiettivi e finalità

1. In attuazione dell'articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su

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Articolo 2 - Denuncia dei lavori

1. La richiesta per il rilascio dell'"autorizzazione sismica" o attestazione di avvenuto "deposito sismico", anche detta istanza o domanda, consiste nella presentazione della denuncia dei lavori, a mezzo preavviso scritto, con contestuale domanda per il rilascio del provvedimento. Alla denuncia deve essere unito il progetto esecutivo e i relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della denuncia e la documentazione minima da allegare a corredo sono definiti all'articolo 4.

2. Per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R. n. 380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) l'istanza di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 (articolo 8, comma 6 e articolo 9, comma 3 della L.R. n. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza di cui al comma 1:

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Articolo 3 - Procedure per la presentazione della denuncia dei lavori

1. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001), al quale compete la trasmissione agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell'istituzione del S.U.E., la denuncia può essere presentata direttamente agli Uffici competenti per territorio.

2. Per gli Uffici competenti dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al comma 1, si intende assolta con l'acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema.

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Articolo 4 - Documentazione minima

1. Le disposizioni del presente articolo:

a) sono volte a definire i contenuti della denuncia dei lavori e la documentazione minima da allegare a corredo, a norma dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001;

b) si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.

2. La denuncia dei lavori contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del direttore dei lavori, del costruttore e, ove previsti, del geologo e del collaudatore.

3. Alla denuncia dei lavori sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale di cui all'articolo 15 della L.R. n. 28/2011 secondo le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 3 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della L.R. n. 28/2011 e l'immediata restituzione della stessa all'interessato.

4. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza di deposito sismico/autorizzazione sismica, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nei commi 6 e 7.

5. L'istanza contiene altresì:

a) asseverazione dei progettisti relativa a:

1) conformità degli elaborati redatti alla normativa vigente;

2) conformità degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abitativo;

3) livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;

4) redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;

5) rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

6) rispetto delle eventuali prescrizioni contenu

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Articolo 5 - Deposito sismico

N3

1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.p.r. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 28/2011 è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio ed al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

2. Il soggetto interessato all'esecuzio

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Articolo 6 - Controlli sui depositi sismici

N3

1. I Servizi regionali del Genio Civile competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo.

2. Le estrazioni di cui al comma 1 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'Ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

3. Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ove presente, e all'Ufficio comunale competente.

4. Con il procedimento di cui al presente articolo, vengono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a conseguire il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione degli interventi oggetto di deposito sismico. Relativamente ai controlli sulla progettazione l'Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, riguardo a:

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Articolo 7 - Autorizzazione sismica

1. L'"autorizzazione sismica", di cui all'articolo 7 della L.R. n. 28/2011, è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 6 della L.R. n. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).

2. Sulle domande di autorizzazione sismica l'Ufficio competente effettua un controllo con metodo a campione. Il campionamento avviene mediante sorteggio nella misura del 15 per cento delle pratiche entrate nella settimana precedente. Le estrazioni avvengono con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati l'avvenuto sorteggio della pratica. Il controllo è finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'articolo 8 della L.R. n. 28/2011, come specificato dal presente articolo. Le modalità operative del controllo sono disciplinate all'articolo 8 del presente regolamento.

3. Per i progetti che non rientrano nel campione sorteggiato, il Dirigente dell'Ufficio competente rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, secondo il procedimento di cui all'articolo 5, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 15 del presente articolo. Le attestazioni di avvenuto deposito di cui al presente comma non rientrano tra quelle sottoposte a sorteggio ai sensi dell'articolo 6.

4. Nelle zone sismiche ad alta, media e bassa sismicità gli interventi di seguito elencati (articolo 7, commi 2 e 3, L.R. n. 28/2011) sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica e rientrano direttamente nel campione sottoposto a controllo senza che siano sottoposti a sorteggio:

a) interventi edilizi ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibile di instabilità di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), o equivalenti, individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e interventi edilizi ricadenti nelle aree classificate a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4) individuate nei vigenti Piani stralcio Difesa Alluvioni (PSDA). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l'area di intervento ed una specifica

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Articolo 8 - Controlli sulla progettazione

1. L'Ufficio competente verifica, ai fini istruttori, il soddisfacimento dei requisiti tecnico-amministrativi per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione sismica, attraverso i controlli di cui al comma 2. L'istruttoria è svolta attraverso "Liste di Controllo", ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto. Sia le liste che la Relazione sintetica sono redatte sulla base di schemi proposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento delle province (TTC) ed approvato dalla Giunta regionale.

2. Il controllo della documentazione, ai fini istruttori, è eseguito come di seguito specificato:

a) verifica della completezza formale della documentazione, con particolare riguardo alla:

1) completezza e regolarità formale della d

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Articolo 9 - Controlli sulla realizzazione

1. L'Ufficio competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell'articolo 103 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 .

2. Le attività di controllo sono effettuate sulle pratiche sorteggiate ai sensi dell'articolo 6, dell'articolo 7 comma 2 e sulle pratiche di cui all'articolo 7 comma 4, con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne agli Uffici di cui al comma 1. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati le modalità di effettuazione dei controlli in corso d'opera.

3. Per le pratiche sorteggiate, il controllo è finalizzato ad accertare:

a) che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di

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Articolo 10 - Certificato di rispondenza delle opere

1. Ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (segnalazione certificata di agibilità) il deposito del certificato di collaudo equivale al Certificato di Rispondenza delle Opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 D.P.R. n. 380/2001 . Per

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Articolo 11 - Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.

2. Il direttore dei lavori:

a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b) comunica la data di inizio dei lavori all'Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, L.R. n. 28/2011);

c) assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;

d) assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;

e) cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

f) vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali;

g) allega alla Relazione a Strutture Ultimate ovvero alla relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;

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Articolo 12 - Collaudo

1. Il collaudatore indicato dal committente nella denuncia di cui all'articolo 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del D.P.R. n. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

2. Per le pratiche di autorizzazione/deposito sismico il collaudo è obbligatorio nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dal D.P.R. n. 380/2001 .

3. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

4. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovv

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Articolo 13 - Varianti al progetto originario

1. Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'articolo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:

a) "varianti sostanziali";

b) "varianti rilevanti";

c) "varianti non sostanziali".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.

3. Sono considerate, in ogni caso, "varianti sostanziali" quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

a) adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;

b) modifiche all'organismo strutturale nei seguenti casi:

1) sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;

2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;

3) variazioni della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali

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Articolo 14 - Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti

1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della L.R. n. 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008.

2. Al fine dell'individuazione di un intervento come appartenente alla tipologia dell'"ampliamento" o della "sopraelevazione", si considerano le modifiche relative ad elementi strutturali. Le modifiche che comportano variazioni che attengono al solo calcolo dei parametri urbanistici, che non ampliano/sopraelevano l'involucro strutturale, non sono direttamente riconducibili a questa fattispecie, a meno dei casi specifici riportati negli schemi di cui all'Appendice 1 al presente regolamento. Dovrà essere comunque valutata l'incidenza di tali modifiche sul comportamento globale della struttura e verificato che non si ricada neg

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3388600 10816392
Articolo 15 - Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti

1. La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all'articolo 5, presso i competenti Uffici di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere "strategico" o "rilevante" ai sensi dell'articolo 2 della O.P.C.M. n. 3274/2003.

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3388600 10816393
Articolo 16 - Tavolo Tecnico di Coordinamento

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTC), istituito dall'articolo 2, comma 4 della L.R. n. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:

a) verifica l'attuazione delle dispo

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Articolo 17 - Tavolo Tecnico Scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della L.R. n. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).

2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.

3. Sono attività principali del TTS:

a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico;

b) emanare circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;

c) collaborare con gli Uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;

d) collaborare nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle cos

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3388600 10816395
Articolo 18 - Oneri e spese istruttorie

1. I criteri generali per la definizione del contributo di cui all'articolo 15, comma 1 della L.R. 28/2011 e delle procedure di corresponsione dello stesso da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 3 allegata al presente Regolamento.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono destinati all'espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della L.R. n. 28/2011 ed alla copertura delle spese di istruttoria, conservazione e consultazione dei progetti, e sono cor

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3388600 10816396
Articolo 19 - Allegati

1. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:

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Articolo 20 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento emanato con il D.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 3/Reg.

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Appendice 1 - Schemi esemplificativi di interventi di sopraelevazione e ampliamento

Parte di provvedimento in formato grafico

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Appendice 2 - Glossario

Parte di provvedimento in formato grafico

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Appendice 3 - Criteri generali per la definizione del contributo regionale

Parte di provvedimento in formato grafico

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