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D. P.G.R. Abruzzo 17/08/2023, n. 3/Reg.

Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e modifiche al Reg. n. 3/2019 (Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio Regionale) e al Reg. n. 12/1995 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111).
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Premessa

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

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Relazione della Seconda Commissione Consiliare

(Territorio, Ambiente e Infrastrutture)

 

Il presente regolamento, approvato con la Delib.G.R. n. 793/C del 13 dicembre 2021 è stato assegnato in data 23.12.2021, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale, alla Secon

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Nuovo regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e modifiche al Reg. n. 3/2019 (Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio Regionale) e al Reg. n. 12/1995 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111)

 

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Art. 1 - Obiettivi, finalità e definizioni

1. In attuazione dell'articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente regolamento disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 28/2011 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

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Art. 2 - Denuncia dei lavori

1. L'istanza per il rilascio dell'"autorizzazione sismica" e il preavviso scritto di cui rispettivamente agli articoli 7 e 9 della L.R. 28/2011, consistono nella presentazione della denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 a mezzo di trasmissione telematica secondo le modalità previste all'articolo 1, comma 5. Alla denuncia è allegata la documentazione minima di cui all'articolo 4.

2. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle nonne tecniche in vigore, di cui al D.P.R. 380/2001, l'istanza ed il preavviso di cui al comma 1 sono validi anche ai fini della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del medesimo D.P.R. 380/2001 e di cui agli articoli 8, comma 6 e 9 comma 3 della L.R. 28/2011, se sottoscritti anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo 65 del D.P.R. 380/2001.

3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza ed il preavviso di cui al comma 1:

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Art. 3 - Procedure per la presentazione della denuncia dei lavori

1. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori per via telematica, allo Sportello unico per l'edilizia (di seguito SUE) competente per territorio che cura la trasmissione agli uffici comunali o regionali entro cinque giorni dalla presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Per le attività prod

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Art. 4 - Documentazione minima

1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i contenuti della denuncia dei lavori e la documentazione minima da allegare a corredo, in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e sono applicate in tutti i casi previsti all'articolo 6, comma 1, della L.R. 28/2011.

2. La denuncia dei lavori contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del direttore dei lavori, del costruttore e, ove previsti, del geologo e del collaudatore. Le figure professionali sono tenute ad indicare il proprio recapito di posta elettronica certificato (PEC).

3. Alla denuncia dei lavori, in attesa di dotare il MUDE di sistemi di pagamento elettronico, sono allegate le ricevute attestanti il pagamento dei contributi e spese di istruttoria, di cui all'articolo 15 della L.R. 28/2011, secondo i criteri generali dettati in appendice 3. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento, in fase istruttoria della denuncia, determina la non procedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della L.R. 28/2011 e l'immediata archiviazione del procedimento.

4. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza di deposito sismico/autorizzazione sismica, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nei commi 6 e 7.

5. L'istanza contiene altresì:

a) asseverazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dei progettisti relativa:

1) alla conformità degli elaborati alla normativa vigente relativa alle norme tecniche per le costruzioni;

2) alla coerenza degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abilitativo;

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Art. 5 - Deposito sismico

1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. 380/2001, l'inizio dei lavori per le opere di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 28/2011 è subordinato alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2 ed al contestuale deposito del progetto esecutivo presso gli uffici comunali competenti per territorio secondo le modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il soggetto interessato all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, presenta al comune territorialmente competente la denuncia dei lavori e il progetto esecutivo, unitamente all'asseverazione di cui all'

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Art. 6 - Controlli sui depositi sismici

1. Gli uffici regionali competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 28/2011.

2. Le estrazioni di cui al comma 1 sono aperte al pubblico ed effettuate dal dirigente del Servizio competente o da suo delegato con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

3. Gli uffici regionali competenti, in caso di estrazione a sorteggio della pratica, inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'ufficio comunale competente, al committente o al soggetto delegato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore, ove presente.

4. Con il procedimento di cui al presente articolo, sono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a conseguire il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione degli interventi oggetto di deposito sismico. Il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione è concluso nel termine di trenta giorni dall'avvio di ciascuno dei procedimenti.

5. Relativamente ai controlli sulla progettazione l'Ufficio regionale verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, riguardo a*^-^.

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Art. 7 - Autorizzazione sismica

1. L'"autorizzazione sismica" preventiva, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 e all'articolo 7 della L.R. 28/2011, è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 7 della L.R. 28/2011.

2. L'autorizzazione sismica di cui al comma 1 è rilasciata dagli uffici regionali territorialmente competenti che effettuano un controllo secondo le modalità operative disciplinate all'articolo 8 della 1. r. 28/2011.

3. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4 per mezzo della piattaforma telematica MUDE di cui all'articolo 1, comma 5.

4. Per le pratiche di autorizzazione sismica l'ufficio regionale territorialmente competente avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di cui all'articolo 94, comma 2 del D.P.R. 380/2001. L'avvio del procedimento coincide con la data di protocollo in ingresso dell'istanza trasmessa per via telematica sul portale regionale.

5. L'ufficio regionale, nell'ambito dell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica, verifica la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8.

6. L'ufficio regionale, qualora riscontri la non completezza della documentazione di cui al comma 5, secondo quanto indicato all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), può fare richiesta di chiarimenti ed integrazioni documentali, per una sola volta, direttamente agli interessati. In tal caso il procedimento rimane sospeso per un massimo di trenta giorni. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano fomiti entro il termine assegnato nella ric

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Art. 8 - Controlli sulla progettazione delle autorizzazioni sismiche

1. L'ufficio regionale verifica, ai fini istruttori, il soddisfacimento dei requisiti tecnico-amministrativi per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione sismica, attraverso i controlli di cui al comma 2. L'istruttoria è svolta in base alla "relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto.

2. Il controllo della documentazione, ai fini istruttori, è eseguito come di seguito specificato:

a) verifica della completezza formale della documentazione, con particolare riguardo alla:

1) completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa allegata all'istanza di autorizzazione; asseverazioni; versamento del contributo regionale e delle spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documen

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Art. 9 - Controlli sulla realizzazione

1. L'ufficio regionale competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica con metodo a campione nella misura del 10 per cento, ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del D.P.R. 380/2001, in concorso con i soggetti elencati al comma 1 del medesimo articolo 103. La modalità di sorteggio è indicata all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Le attività di controllo sugli interventi oggetto di istanza di autorizzazione sismica di cui all'articolo 7, comma 1, sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne al servizio di cui al comma 1, che provvede a comunicare agli interessati le modalità di effettuazione dei controlli in corso d'opera.

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Art. 10 - Certificato di rispondenza delle opere e dichiarazione di regolare esecuzione

1. Ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (segnalazione certificata di agibilit

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Art. 11 - Direzione dei Lavori

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.

2. Il direttore dei lavori:

a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;

b) comunica la data di inizio dei lavori all'Ufficio competente, congiuntamente ai committente ed al costruttore ai sensi degli articoli 7 e 9, L.R. 28/2011;

c) assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;

d) assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;

e) cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;

f) vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali;

g) redige i verbali di accettazione e i verbali di prelievo in cantiere sui materiali e prodotti strutturali come stabiliti al capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni espletando i relativi controlli e prove di accettazione;

h) acquisisce i documenti ed i certificati di identificazione e di qualificazione dei materiali e dei sistemi strutturali secondo i criteri fissati al capitolo 11 delle vigenti nonne tecniche per le costruzioni;

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Art. 12 - Certificato di Collaudo e Certificato Idoneità Statica

1. Il collaudatore indicato dal committente nella denuncia di cui all'articolo 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del D.P.R. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

2. Per le pratiche di autorizzazione/deposito sismico il collaudo è obbligatorio nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dal D.P.R. 380/2001.

3. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore anteriormente alla presentazione della denuncia dei lavori di chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una tema di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

4. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.

5. Il collaudatore redige la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo che riassumono le attività svolte riportando negli atti di collaudo gli elementi essenziali della Relazione a Strutture Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della Relazione a Strutture Ultimate di cui all'articolo 65, comma 6 del D.P.R. 380/2001, il certificato di collaudo è sostituito dalla Dichiarazione di Regolare E

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Art. 13 - Varianti al progetto originario

1. Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'articolo 2, sono classificate ai fini della sicurezza strutturale secondo i criteri fissati dalle linee guida del MIT, in:

a) "varianti sostanziali";

b) "varianti non sostanziali".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative ad opere in corso di realizzazione riferite sia alle nuove costruzioni che agli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

3. Sono considerate "varianti sostanziali" quelle che comportano, rispetto al progetto iniziale depositato o autorizzato significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità e che non sono riconducibili alla casistica di variante "non sostanziale".

4. Nella relazione sintetica di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b, è aggiunto un ulteriore paragrafo in cui sono evidenziate tu

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Art. 14 - Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti

1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione delle NTC vigenti e per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. 380/2001 e di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) della L.R. 28/2011 o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione delle NTC vigenti.

2. Al fine dell'individuazione di un intervento come appartenente alla tipologia di "ampliamento" o di "sopraelevazione", si considerano le modifiche relative agli elementi strutturali. Le modifiche che comportano variazioni che attengono al solo calcolo dei parametri urbanistici, che non ampliano/sopraelevano l'involucro strutturale, non sono direttamente riconducibili a questa fattispecie, a meno dei casi specifici riportati negli schemi di cui all'Appendice 1. È comunque valutata l'incidenza di tali modifiche sul comportamento globale della struttura e verificat

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Art. 15 - Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti

1. La valutazione di sicurezza di costruzioni esistenti ai sensi delle vigenti NTC i cui esiti non comportano l'esecuzione di interventi sulla struttura, può essere depositata, a cura del soggetto interessato, con le medesime procedure di cui all'articolo 5 mediante la piattaforma MUDE nella parte appositamente dedicata.

2. La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere "strategico" o "rilevante" ai sensi dell'articolo 2 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica).

3. L'elenco delle categorie di opere "strategiche" o "rilevanti" di inter

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Art. 16 - Tavolo Tecnico di Coordinamento

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per tenitorio provinciale o di area vasta (TTC), istituito dall'articolo 2, comma 4 della L.R. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul tenitorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:

a) verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;

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Art. 17 - Tavolo Tecnico Scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della L.R. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).

2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della materia sismica a sono garantiti l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.

3. Sono attività principali del TTS:

a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la materia sismica;

b) emanare circolari attinenti l'interpretazione delle nonne tecniche vigenti;

c) emanare linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;

d) supportare gli Uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplin

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Art. 18 - Contributi e spese di istruttoria

1. I criteri generali per la definizione del contributo di cui all'articolo 15, comma 1 della L.R. 28/2011 e delle procedure di corresponsione dello stesso da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 3.

2. Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma 6 aprile 2009 e del sisma 2016 il pagamento degli oneri di cui al comma 1 è ridotto del 60 per cento ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo Legge Finanziaria Reg

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Art. 19 - Allegati

1. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:

a) Appendice 1: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;

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Art. 20 - Disposizioni transitorie

1. Le istanze di nuovi interventi e le varianti pervenute al protocollo degli Uffici competenti entro la data di entrata in vigore del presente Regolam

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Art. 21 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, sono o restano abrogati le seguenti disposizioni:

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Art. 22 - Modifiche al regol. reg. 3/2019

1. All'articolo 7 del decreto 22 luglio 2019, n. 3/Reg. (Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio regional

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Art. 23 - Modifiche al regol. reg. 12/1995

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 7 del Reg. reg. 7 novembre 1995, n. 12 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione profe

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Relazione alla proposta di modifica del regolamento regionale

Modifiche ed integrazioni al regolamento 30 dicembre 2016 n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Nonne per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 giugno 2020 n. 11, della L.R. 13 ottobre 2020 n. 29 e della L.R. 20 novembre 2020, n. 32.

Trattasi di provvedimento necessario per aggiornare il Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dei numerosi aggiornamenti intervenuti sulle specifiche norme di settore.

I principali testi normativi, nazionali e regionali, che hanno reso necessarie le modifiche in parola sono di seguito riportati:

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Allegato A

Appendice 1 - Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Appendice 2 - Glossario

Parte di provvedimento in formato grafico

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