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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 29/11/2021, n. 23
L. R. Abruzzo 29/11/2021, n. 23
L. R. Abruzzo 29/11/2021, n. 23
L. R. Abruzzo 29/11/2021, n. 23
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 11/03/2022, n. 5
- L.R. 24/01/2022, n. 2
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Capo I - Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione |
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Art. 1 - (Integrazione all'art. 3 della l.r. 40/2017)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1o agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso |
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Art. 2 - (Integrazione all'art. 26 della l.r. 13/2021)1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 28 |
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Art. 3 - (Modifiche all'art. 16 della l.r. 15/2021)1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 15 (Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r |
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Capo II - Disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi e Enti diversi |
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Art. 4 - Art. 13 Omissis
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Art. 14 - (Cofinanziamento Comuni abruzzesi per interventi di riqualificazione aree degradate e rilancio tessuto sociale ed economico ex DPCM del 15.10.2015)1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale ai Comuni abruzzesi utilmente inseriti nella graduatoria approvata del D.P.C.M. 6.6.2017 in esito al bando ministeriale per interventi di riqualificazio |
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Art. 15 - Art. 24 Omissis
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Capo III - Rifinanziamento, modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - (Rifinanziamento della l.r. 32/2019)1. Per l'esercizio 2021, la legge regionale 23 agosto 2019, n. 32 (Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abr |
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Art. 27 - Omissis
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Art. 28 - (Rifinanziamento della l.r. 19/2020)1. Per l'esercizio 2021, la legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo) è rif |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - (Rifinanziamento della l.r. 24/2020)1. Per l'esercizio 2021, la legge regionale 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante) è rifinanziata con un importo pari ad euro 100.000,00. |
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Art. 31 - Art. 32 Omissis
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Art. 33 - (Modiche alla l.r. 31/2010)1. Al fine della semplificazione amministrativa e dell'armonizzazione della disciplina regionale alle sopravvenute disposizioni normative nazionali, alla legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 20 è sostituito con il seguente: "Art. 20 - (Campo di applicazione e fasi autorizzative) 1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 152/2006, le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Il progetto, in coerenza con i livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici e delle relative norme attuative, è approvato in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato. 2. Nella Regione Abruzzo le funzioni tecnico-amministrative relative all'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono di competenza dell'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) di cui alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). 3. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006 |
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Art. 34 - (Integrazione all'art. 1 della l.r. 9/2011)1. Dopo il comma 24 dell'articolo 1 della legge regiona |
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Art. 35 - (Modifiche alla l.r. 41/2012)1. All'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) casa funeraria: edificio indipendente (terratetto) dove assicurare le attività proprie delle sale del commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione della salma e del cadavere;"; b) la lettera s) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "s) feretro: bara contenente il cadavere, già chiusa secondo le modalità previste in relazione alla destinazione finale (inumazione, tumulazione o cremazione);"; c) la lettera cc) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "cc) sala del commiato: luogo dove ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di commia |
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Art. 36 - (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 41/2012)1. L'articolo 30 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente: "Art. 30 - (Crematori) 1. I crematori sono realizzati e gestiti nel rispetto della normativa statale ed europea in materia. 2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2022, adotta il Piano regionale di coordin |
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Art. 37 - (Modifiche alla l.r. 3/2014)1. All'articolo 30 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione."; b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. L'autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata da parte dei competenti Servizi della Giunta regionale per: |
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Art. 38 - (Modifiche alla l.r. 25/2015)1. Alla legge regionale 8 ottobre 2015, n. 25 (Disciplina delle Cooperative di Comunità) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: |
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Art. 39 - (Abrogazioni all'art. 1 della l.r. 26/2016)1. I commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5 e 9 dell'articolo 1 del |
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Art. 40 - (Integrazione all'art. 1 della l.r. 8/2019)1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speci |
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Art. 41 - Omissis
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Art. 42 - (Modifiche alla l.r. 1/2021 e ulteriori disposizioni)1. L'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)) è sostituito con il seguente: "Art. 6 - (Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico) 1. Le previsioni di competenza sull'esercizio 2021 risentono degli effetti macroeconomici determinati dalle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, adottate dalle competenti Autorità nell'esercizio 2020 e con effetti a valere anche sull'annualità 2021. 2. Tenuto conto dell'assegnazione nel 2020 del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche, l'avanzo da sovra compensazione quantificato in sede di rendiconto, sulla scorta dei valori appositamente forniti dal MEF, nell'importo di euro 989.261,89, è applicato all'esercizio 2021 nella misura di euro 980.000,00 e destinato al finanziamento pro quota delle funzioni regionali di cui alle leggi regionali 4 febbraio 2021, n. 3 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e modifiche alle leggi regionali 31/2020, 32/2020 e 1/2021), articolo 3, e 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni), articolo 7. 3. A seguito della istituzione del Fondo di cui al comma 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regional |
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Art. 43 - Art. 46 Omissis
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Art. 48 - Art. 51 Omissis
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Art. 52 - (Interventi in ordine alla funzionalità dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica)1. Al fine di garantire la gestione del Programma applicativo per le Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica realizzate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) nell'ambito del Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, dirette ad accertare la consistenza, l |
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Art. 53 - Art. 58 Omissis
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Art. 59 - (Disposizioni in materia di aiuti di Stato)1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto d |
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Art. 60 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). |
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