Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 05/08/2020, n. 24
L. R. Abruzzo 05/08/2020, n. 24
L. R. Abruzzo 05/08/2020, n. 24
L. R. Abruzzo 05/08/2020, n. 24
- L.R. 20/01/2021, n. 1
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan |
|
Art. 2 - (Aree di sosta)1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti. 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzio |
|
Art. 3 - (Modalità di gestione delle aree)1. I Comuni gestiscono le aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre in |
|
Art. 4 - (Contributi)1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede, a decorrere dall’anno 2020, contributi in conto capitale ai Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio. |
|
Art. 5 - (Modalità e criteri)1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalit&ag |
|
Art. 6 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con le risorse del Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di spesa 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante". 2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 |
|
Art. 7 - (Abrogazioni)1. La legge regionale 28 dicembre 1998, n. 162 (Norme regolamentari del turismo itinerante) è abrogata. |
|
Art. 8 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). |
Dalla redazione
- Fisco e Previdenza
- Imposte indirette
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Agriturismo
- Alberghi e strutture ricettive
- Edilizia e immobili
Trattamento IVA costruzione, compravendita e locazione di residenze turistico alberghiere
- Stefano Baruzzi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Cambio di destinazione d'uso di immobili e unità immobiliari
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/12/2024
- Cambio della guardia tra bonus da Italia Oggi
- Per la sicurezza sul lavoro raddoppiano gli ispettori da Italia Oggi
- Impossibile affidare gratis la gestione di impianti sportivi da Italia Oggi
- Rush finale sulla progettazione da Italia Oggi
- Appalti integrati, tempi congrui da Italia Oggi
- Sempre possibile revocare il project financing da Italia Oggi