L. R. Abruzzo 12/04/2011, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 12/04/2011, n. 9

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.
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Art. 1 - Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per assicurarne l’esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, con la presente legge disciplina l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato - di seguito denominato Servizio - costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del Servizio.

2. La presente legge si prefigge, inoltre, l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

3. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

4. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con l’intero territorio regionale.

6. Al fine dell’attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d’ambito individuato nell’ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l’ATUR. All’ERSI sono attribuite, ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d’Ambito soppressi.

7. La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all’interno dell’ATUR siano presenti più gestori, promuove l’unitarietà della gestione all’interno dell’ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l’adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l’intero Servizio. L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione. N6

8. L’ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L’ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l’attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l’uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull’intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni. L’ERSI, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla presente legge in riferimento alla gestione unitaria del Servizio, promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione. L’ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo. Lo Statuto dell’ERSI è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo.N9

9. Sono organi dell’ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di n

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