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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Abruzzo 28/03/2013, n. 227
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 23/12/2019, n. 850
- Delib. G.R. 20/01/2015, n. 41
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE VISTO il D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce “la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi − prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; − conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; − perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; − mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate; − mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità […]; − impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umi |
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Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane1. Programmazione e iter di approvazione dell'intervento 1.1 Considerazioni preliminari La programmazione di un sistema di collettamento e depurazione di acque reflue urbane deve rispondere alle diverse esigenze locali e deve coordinare le azioni al fine di ottenere la qualità desiderata della risposta. Un ruolo fondamentale per la realizzazione di questi obiettivi è giocato dalla committenza, che sceglie la tipologia di intervento, lo programma, e poi lo controlla sotto tutti i punti di vista: affidabilità e sicurezza dell'impianto, possibilità di evoluzione sia qualitativa che quantitativa delle installazioni, flessibilità dei sistemi alle varie condizioni di carico, impatto architettonico-ambientale. Le figure coinvolte nella fase di programmazione di un sistema di collettamento e depurazione di acque reflue urbane sono (si confronti la Sezione III alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (2) e s.m.i.): le Autorità di Bacino, le Regioni, le Province, i Comuni appartenenti ad un Ambito Territoriale Ottimale (ATO), riuniti in consorzio con il nome di Autorità d'Ambito (cfr. art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le definizioni; artt. 142, 143 e 148 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le funzioni dell'Autorità d'Ambito), ed i Gestori del Servizio Idrico Integrato. - Le Regioni redigono, adottano ed approvano il Piano di Tutela delle Acque (introdotto con il D.Lgs. 152/1999 all'art. 44 e confermato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art. 121), che contiene tutte le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico regionale. - Le Autorità d'Ambito, in accordo con gli obiettivi della pianificazione regionale, predispongono il Piano d'Ambito (art. 149 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per la gestione del servizio idrico integrato. - Il Piano d'Ambito è un documento di programmazione mediante il quale si stabilisce il modello gestionale ed organizzativo del servizio idrico; sono determinati i livelli di servizio da assicurare all'utenza; si determina un programma degli interventi con relative priorità ed un piano economico-finanziario, si determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito. - Il Piano contiene la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione ed il quadro conoscitivo dell'assetto del territorio. - Gli interventi sono quindi individuati dall'Autorità d'Ambito che definisce nel Piano d'Ambito le risorse economiche e le priorità in termini di tempo. - Il Gestore del Servizio Idrico Integrato redige tutti i livelli di definizione del progetto e ne segue le fasi realizzative. - Al soggetto gestore sono affidate realizzazione, gestione e manutenzione delle opere. - legge 18 maggio 1989, n. 183 (Difesa del suolo); - legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad eccezione dell'articolo 22 comma 6 (Legge Galli); - decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258. - All'Autorità d'Ambito sono affidati il controllo ed il monitoraggio degli interventi. 1.2 Iter di approvazione del progetto di un impianto di depurazione di acque reflue urbane N2 La programmazione degli interventi relativi a nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane, o a modifiche sostanziali degli esistenti, viene effettuata dall'Autorità d'Ambito. Sono da ritenersi modifiche sostanziali, il cui progetto va sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione, quelle che comportano (art. 20, comma 2 della L.R. 31/10): a) una variazione della capacità di progetto dell'impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al 30% della capacità di progetto originale; b) una variazione della tipologia del processo di ossidazione o di disinfezione. Nel caso di sostituzione dei sistemi di disinfezione a base di cloro ai sensi dell'art. 32 comma 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, si procederà come segue: - la sostituzione del reagente disinfettante, senza alcuna modifica di tipo impiantistico, non necessita di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010 ma di una semplice Comunicazione Preventiva a Regione, Provincia e Arta; - nel caso, sia necessaria la realizzazione di opere edili, riferite ai processi di disinfezione, che comportano una variazione inferiore al 30% in termini volumetrici rispetto alla situazione attuale, non occorrerà richiedere l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 31/2010 ma sarà necessaria una semplice Comunicazione Preventiva a Regione, Provincia e Arta unitamente alla seguente documentazione: - relazione tecnico-descrittiva dell'impianto; - planimetria dell'impianto in scala 1:200; - dichiarazione del tecnico progettista relativa alla compatibilità e coerenza del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. N1 Le opere di adeguamento degli impianti di depurazione che determinano un miglioramento della qualità degli effluenti scaricati, salvo quelle che prevedano le variazioni indicate nei due punti precedenti, non sono soggette a preventiva approvazione (art. 20, comma 3 della L.R. 31/10). Il primo step di progettazione, tra le forme previste dalla normativa vigente, è il progetto preliminare, che andrà sottoposto ad approvazione della Regione, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scopo di verificare la conformità ai criteri di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree servite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. L'iter previsto per tale approvazione è il seguente: - I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti presentano apposita domanda alla Regione unitamente alla documentazione in duplice copia (sia in formato cartaceo che elettronico - pdf). - La Regione Abruzzo verifica la completezza (formale ma non sostanziale) degli elaborati successivamente elencati, ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio. - Nel caso di incompletezza documentale, la domanda risulta improcedibile e la Regione ne da apposita comunicazione al richiedente. - Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda va allegata copia della comunicazione del progetto all'Autorità competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. - Nel caso in cui la domanda risulti procedibile, la Regione ai fini dell'approvazione del progetto dell'impianto di depurazione, invia copia della richiesta ed entrambe le copie della documentazione all'ARTA. - L'ARTA esprime il proprio parere tecnico sull'approvazione del progetto, entro sessanta giorni dalla ricezione, valutando: a) il progetto preliminare con riferimento ai contenuti dettagliati nel paragrafo 2; b) le modalità di gestione dell'impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti sviluppi futuri; c) l'affidabilità tecnica dell'impianto, nel rispetto dei limiti dell'effluente previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle norme vigenti. Per tale finalità, nell'ambito della valutazione, è coinvolto anche un rappresentante della Provincia competente per territorio; d) tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; - L'ARTA può chiedere una sola volta integrazioni o chiarimenti sul progetto preliminare al soggetto proponente, con conseguente interruzione dei termini per il rilascio del parere. Nel caso di grave carenza tecnica - non sanabile tramite integrazioni - della documentazione necessaria alla formulazione del parere, lo stesso sarà negativo per incompletezza sostanziale della pratica, con conseguente necessità eventuale di procedere a nuova richiesta di approvazione da parte del soggetto proponente. - A conclusione della valutazione, e sulla base delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime il proprio parere sull'approvazione del progetto (eventualmente con prescrizioni) e lo invia alla Regione, corredato di una copia completa del progetto, timbrato e numerato dall'ARTA su ogni elaborato. - La Regione, tramite determina dirigenziale, approva il progetto preliminare oppure, in caso di parere negativo dell'ARTA, respinge il progetto. - Qualora l'approvazione del progetto sia stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni o al rilascio di ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti, il richiedente deve presentare all'ARTA la documentazione richiesta, entro i tempi indicati dal provvedimento di approvazione. L'ARTA attesta il rispetto di tali prescrizioni e ne dà comunicazione alla Regione per la conclusione definitiva dell'iter di approvazione dell'impianto. - Dopo l'approvazione del progetto, e prima della realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente. - Il soggetto proponente presenterà il progetto esecutivo alla Regione in duplice copia, unitamente ad una dichiarazione del progettista che ne attesti la conformità al progetto preliminare approvato. Qualsiasi variazione sostanziale al progetto preliminare già approvato dall'ARTA va sottoposto di nuovo all'iter approvativo. - L'approvazione del progetto preliminare ha una durata di tre anni dal suo rilascio. Qualora l'impianto non venga realizzato entro il periodo di validità del provvedimento di approvazione del progetto ne dovrà essere richiesta nuova approvazione. L'ARTA definisce all'interno del proprio tariffario, ove possibile nel rispetto delle previsioni della L.R. 64/98, istitutiva della stessa Agenzia, le spese di istruttoria a carico del richiedente, per la valutazione del progetto. Vanno sottoposti all’approvazione preventiva, secondo l’iter definito nel presente documento, i progetti degli impianti di depurazione a servizio i nuclei superiori a 50 abitanti equivalenti. N1 |
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