Ai sensi della Deliberaz. G.R. 23/12/2019, n. 850 con riferimento al presente punto si specifica che:

a) per variazione della tipologia del processo di ossidazione si intende qualsiasi modifica al processo ossidativo che comporti una variazione della tecnologia depurativa tra le seguenti macro-categorie, indicate a titolo non esaustivo:

- chimico-fisico;

- fanghi attivi;

- biodischi, filtri percolatori, letto mobile;

- MBR, MBBR;

- fitodepurazione, lagunaggio.

b) non è variazione della tipologia di disinfezione il passaggio a sistemi di disinfezione previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

c) il gestore che intende effettuare una modifica NON sostanziale ne dà comunicazione all’autorità competente e, nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro trenta giorni dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica. L’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’atto di approvazione; tale aggiornamento non incide sulla durata dell’atto;

d) l’autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del punto precedente sia una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 31/2010; la modifica comunicata non può essere realizzata sino al rilascio del nuovo atto di approvazione;

e) i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche sostanziali dì impianti esistenti presentano apposita domanda attraverso la posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Abruzzo;

f) Il soggetto proponente:

1. nel caso in cui il progetto approvato è relativo alla realizzazione di un nuovo impianto, dovrà ottenere l’autorizzazione allo scarico, secondo la normativa vigente, prima dell’attivazione dello scarico stesso; è facoltà del proponente optare per la richiesta di un’autorizzazione provvisoria o definitiva (se non ha necessità di indicare limiti tabellari diversi da quelli di legge, richiede direttamente l’autorizzazione definitiva);

2. nel caso in cui il progetto approvato è relativo all’adeguamento di un impianto già esistente, in possesso di autorizzazione definitiva allo scarico vigente, se il proponente lo ritiene opportuno (in quanto necessita di deroghe ai limiti tabellari), potrà richiedere l’autorizzazione provvisoria allo scarico ovvero decidere di continuare ad avvalersi dell’autorizzazione definitiva allo scarico (se non ha necessità di indicare limiti tabellari diversi da quelli di legge): in ogni caso dovrà dare comunicazione di avvio e termine dei lavori di adeguamento alla Regione e all’ARTA;

g) l’approvazione del progetto ha una durata di cinque anni dal suo rilascio. Qualora i lavori non vengano avviati entro il periodo di validità del provvedimento di approvazione del progetto, dovrà essere richiesta nuova approvazione (riapprovazione).

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