L.R. Abruzzo 29/07/1998, n. 64 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Abruzzo 29/07/1998, n. 64

Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. (A.R.T.A.).
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TITOLO I - PARTE GENERALE
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Art. 1 (Obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con

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Art. 2 (Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente)

1. È istituita l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, con sede in Pescara.

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Art. 3 (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale emana direttive in materia ambientale e sanitario e provvede, in particolare a:

a) definire gli obiettivi generali dell'attività di prevenzione, protezione e controllo ambientale;

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Art. 4 (Funzioni della Provincia)

1. Le Province espletano le funzioni amministrative di cui all'

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Art. 5 (Compiti dell'Agenzia)

L’A.R.T.A. svolge le attività tecnico-scientifiche indicate nell’articolo 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito nella L. 61/94, connesse all’esercizio di funzioni di interesse regionale. N23

L'Agenzia provvede, in particolare a:

a) promuovere, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, e, in particolare, con il sistema universitario della Regione, iniziative di ricerca, applicata sui componenti dell'ambiente, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per l'uomo, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programma di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Regione Abruzzo;

c) realizzare e gestire un Sistema Informativo Regionale sull'ambiente e sul Territorio (S.I.R.A.), ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici anche in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL ed in stretto collegamento con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (S I N A);

d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elabor

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Art. 6 (Competenze dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. in relazione alla presente legge)

1. Restano attribuiti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L., secondo l'articolazione in servizi di cui alla L.R. 25.10.1994, n. 72, le seguenti funzioni così come previste:

art. 1 L.R. 14.8.81, n. 32 con esclusione dei punti 7 e 13 relativi alla tutela

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Art. 7 (Coordinamento tra A.R.T.A. e Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale")

1. L'A.R.T.A. ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità del procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente; l'altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.

3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata all'A.R.T.A. che si avvale dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

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Art. 8 (Vigilanza e Controllo)

N29

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sull’Agenzia per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite della Commissione consiliare competente per materia.

3. L’Agenzia trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente:

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Art. 9 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

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Art. 10 (Direttore Generale)

N33

1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione dell’ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’ente e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e dalle direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore competente. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

2. Il Direttore generale in particolare provvede a:

a) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l’attività amministrativa e contabile dell’ente;

c) adottare la pianta organica e le relative variazioni;

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Art. 11 - Revisione legale

N14

1. La revisione legale dell’Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta

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Art. 11 bis (Gestione finanziaria dell’A.R.T.A.)

N20

1. La gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. Al Rendiconto

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Art. 12 (Regolamento di contabilità)

1. Nell'ambito delle norme statutarie dell'Agenzia, il Direttore Generale emana il Regolamento di contabilità economico-patrimonial

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Art. 13 (Il sistema di budget)

1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato di piani e programmi e la formalizzazione dei correlati

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Art. 13 bis (Controllo di gestione)

N8

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Art. 14 (Direttore tecnico e Direttore amministrativo)

N31

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata pari a quella del Direttore generale.

2. Il Direttore tecnico è un laureato in discipline tecnico-scientifiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi. Il Direttore tecnico dirige e coordina le attività tecniche assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:

a) coordina, assicurandone livelli omogenei nella qualità e nell

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Art. 15 (Organizzazione dell'A.R.T.A.)

N30

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Art. 16 (Direzione centrale)

1. La direzione centrale comprende:

a) un’area amministrativa;

b) un’area tecnica. N6

2. L’area tecnica costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attività dell’A.R.T.A. sia a livello centrale che periferico. Offre assistenza tecnica nel settore pubblico e privato, svolge le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, in collaborazione con le università abruzzesi e i centri di ricerca presenti nella Regione Abruzzo, alla rilevazione dello stato della ricerca e dell’avanzamento delle nuove tecnologie per la migliore tutela dell’ambiente. Effettua indagini conoscitive finalizzate all’acquisizione di nuova strumentazione per la dotazione strumentale dei dipartimenti. Organizza le attività di documentazio

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Art. 17 (Istituzione S.I.R.A.)

1. È istituito, tramite accordo di programma fra tutti gli organismi e le strutture competenti della Regione Abruzzo, il Servizio I

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Art. 18 (Distretti Provinciali)

N25

1. In ciascuna Provincia sono istituiti i Distretti Provinciali dell'A.R.T.A. che per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro as

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Art. 19 (Regolamento)

1. Il regolamento dell'A.R.T.A. è predisposto dal Direttore Generale sentiti i Direttori tecnico ed amministrativo di cui all'art. 14; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.

2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'A.R.T.A. e, in particolare, definisce:

a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centra

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TITOLO II - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI
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Art. 20 (Rapporti con gli Enti istituzionali)

N32

1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, fatti salvi i compiti attribuiti ai servizi di sanità pubblica veterinaria, devono avvalersi dell'A.R.T.A., la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico, strumentale e analitico.

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Art. 21 (Rapporti dell'A.R.T.A. con l'Agenzia Nazionale)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 61/94, l'A.R.T.A. è tenuta a collaborare con l'Agenzia Nazionale per la Protezione de

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Art. 22 (Comitato Regionale di Indirizzo)

1. La Giunta regionale, al fine di definire gli obiettivi generali e di predisporre le direttive di cui all'art. 3, ricerca la collaborazione delle Province e degli altri Enti Locali.

2. A tal fine è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato regionale di indirizzo con compiti generali di consulenza, di indirizzo e di verifica composto dal Presidente della Giunta regionale, dagli Assessori all'ecologia e alla sanità, dagli altri Assessori r

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Art. 23 (Comitato Tecnico dell'A.R.T.A.)

1. Il Direttore Generale, nell'espletamento delle sue responsabilità gestionali, istituisce e presiede un Comitato Tecnico con funzioni consultive, composto dai responsabili delle a

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TITOLO III - COSTITUZIONE DELL'A.R.T.A. E SUE DOTAZIONI
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Art. 24 (Costituzione)

N16

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Art. 25 (Dotazione di personale)

1. Sono assegnati all'A.R.T.A., con provvedimento della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 27:

a. il personale dei presidi multizonali di prevenzione così come previsto nella pianta organica in essere alla data del 31.12.1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali posizioni soprannumerarie, riferite al personale in dotazione dei P.M.I.P. ed assegnate all'A.R.T.A., saranno riassorbite da questa nei rispettivi ruoli previsti negli organici. Il personale del settore impiantistico-infortunistico dei P.M.I.P. le cui funzioni, ai sensi del precedente art. 6, comma 2, sono attribuite alle ASL, resta assegnato, in forma definitiva, alle ASL interessate;

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Art. 26 (Dotazione di beni)

1. Sono assegnati all'A.R.T.A., con provvedimento della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 27:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di preven

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Art. 27 (Modalità di assegnazione del personale e dei beni)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione effettuata dal Direttore Generale dell'A.R.T.A. nell'esercizio delle proprie funzioni di Commissario Straordinario di cui all'art. 24, provvede a trasferire all'A.R.T.A. le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, indicati all'art. 25, comma 1, lettere da a) a d), e all'art. 26, comma 1, lettere a), b) e c) e le relative risorse finanziarie.

2. All'atto del trasferimento all'A.R.T.A. del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici, fatta salva la possibilità di richiedere apposita convenzione per l'espletamento di specifici compiti.

3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti:

a) i Diret

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Art. 28 (Trattamento giuridico ed economico)

N7

1. Al personale dell’A.R.T.A. si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell

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Art. 29 (Dotazione finanziaria)

1. Le entrate dell'A.R.T.A. sono costituite:

a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione:

1. ai posti delle dotazioni org

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Art. 30 (Istituzione di dipartimento sub-provinciale di S. Salvo)

1. Sulla base di quanto previsto dal punto c) dell'art. 15, ed in attesa della articolazione territoriale delle strutture afferenti

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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 31 (Norme finali)

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per

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Art. 32 (Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in ú. 3.500.000.000 si provvede:

quanto a L. 500.000.000 ai sensi dell'art. 38 de

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Art. 33 (Norme transitorie)

1. Sino alla costituzione dell'A.R.T.A. gli attuali Presidi multizonali di prevenzione continuano a svolgere l'attività prestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Analogamente, le strutture della Regione, delle Province e dei Comuni continuerann

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Art. 34 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

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