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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 16/12/2005, n. 36
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- L.R. 23/10/2007, n. 14
- L.R. 14/05/2007, n. 5
- L.R. 10/04/2007, n. 4
- L.R. 27/12/2006, n. 22
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge riordina il sistema regionale delle politiche abitative in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e del titolo III, capo II, sezione III, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. La presente legge disciplina in particolare: a) la programmazione regionale degli interventi pubblic |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli ERAP, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali, "per le finalità proprie del settore" N5 ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'articolo 11 o realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica); b) per edilizia agevolata gli alloggi di proprietà pubblica o privata recuperati, acquistati o realizzati con contributi pubblici di cui agli articoli 11, 13 e 14, comma 2; c) per nucleo famili |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)1. La Regione, le Province e i Comuni esercitano le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica previste rispettivamente a |
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Art. 4 - (Concertazione e partecipazione)1. La Regione, gli enti locali e gli ERAP, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicurano adeguate forme di |
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Art. 4-bis - (Comunicazione ai Comuni) |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE |
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CAPO I - Pianificazione regionale e programmi attuativi |
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Art. 5 - (Piano regionale di edilizia residenziale “pubblica” N26)1. Il piano regionale di edilizia residenziale “pubblica” N26, di validità triennale, detta gli indirizzi di politica abitativa e i criteri per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge. 2. Il piano stabilisce gli obiettivi generali nel triennio e indica gli interventi in cui si articola la politica abitativa regionale, come disciplinati dalla presente legge, in relazione alle disponibilità delle |
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Art. 5-bis - (Compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari). |
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Art. 5-ter - (Programmi regionali speciali) |
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Art. 6 - (Fondo regionale per le politiche abitative)1. Per finanziare i piani e i programmi “di cui agli articoli 5, 5-bis e 5 ter” N31 è istituito il fondo regionale per le politiche abitative." 2. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse: a) statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, comprese quelle per il sostegno all'accesso alle locazioni private; |
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Art. 6-bis - (Destinazione dei proventi delle alienazioni)1. La Giunta regionale, anche su proposta dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche e comunque in collaborazione con l’Ente medesimo, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli al |
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Art. 7 - (Programmi provinciali)1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5, “la Giunta regionale approva”N45 il programma di a |
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CAPO II - Raccolta e coordinamento delle informazioni |
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Art. 8 - (Osservatorio regionale della condizione abitativa)1. La Giunta regionale assicura l'accertamento dei fabbisogni abitativi, l'elaborazione delle politiche abitative e il monitoraggio della loro efficacia tramite l'Osservatorio regionale della condizione abitativa che si raccorda con l'Osservatorio di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abi |
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Art. 9 - (Anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo pubblico)1. La Regione, attraverso i dati forniti dai Comuni e dagli ERAP, provvede: |
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TITOLO III - INTERVENTI PER LE POLITICHE ABITATIVE |
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CAPO I - Interventi |
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Art. 10 - (Realizzazione e riqualificazione di alloggi di ERP sovvenzionata)1. Per soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti sociali meno abbienti il piano regionale prevede risorse per l'incremento degli alloggi di ERP sovvenzionata mediante interventi di nuova costruzione “di norma senza ulteriore consumo di suolo non urbano,” N |
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Art. 11 - (Contributi di edilizia agevolata per alloggi in locazione)1. La Regione prevede la concessione di contributi agli ERAP e agli operatori privati per interventi di nuova costruzione, recupero o "acquisto con eventuale recupero"N52 di alloggi da destina |
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Art. 13 - (Contributi di edilizia agevolata per la prima abitazione)1. La Regione prevede contributi per favorire l'accesso alla prima abitazione. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi: |
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Art. 15 - (Interventi di riqualificazione urbana)1. La Regione destina risorse per interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi con il concorso di soggetti pubblici e privati. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono finanziabili: a) gli interventi individuati dagli articoli |
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Art. 16 - (Sperimentazione)1. La Regione prevede il finanziamento di programmi di carattere sperimentale volti a promuovere l'uso di tecnologie innovative per il miglioramento della fruibilità degli immobili e della qualità abitativa, per il contenimento dei consumi de |
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CAPO II - Beneficiari dell'edilizia agevolata e operatori privati |
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Art. 18 - (Requisiti soggettivi dei beneficiari)1. Per beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale; N64 b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) di un Comune della regione. Nell'ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il Comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale; N65 c) non e |
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Art. 19 - (Requisiti degli operatori privati)1. Il piano di cui all'articolo 5 determina i requisiti di ordine gestionale, professionale, economico e finanziario, nonché i live |
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Art. 20 - (Qualificazione del processo edilizio)1. La Regione promuove la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa assistiti da contributi pubblici, con riguardo alle diverse fasi di programma |
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TITOLO III-bis - ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP SOVVENZIONATA |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 20-bis - (Enti gestori e partecipazione alla gestione)1. Gli enti proprietari del pat |
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Art. 20-ter - (Diversa destinazione degli alloggi)1. Gli enti proprietari possono destinare gli alloggi ad un utilizzo diverso da quello previsto dal presente titolo, garantendone la contemporanea sostituzione con un patrimonio che garantisce una equivalente offerta abitativa complessiva, nei se |
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Capo II - Assegnazione e disciplina del rapporto contrattuale |
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Art. 20-quater - (Requisiti per l'accesso e per la permanenza)1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale; N71 a-bis) N72 b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione; N53 c) non essere titolari di una |
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Art. 20-quinquies - (Disciplina delle assegnazioni e durata del contratto di locazione)1. Il Comune assegna gli alloggi su istanza degli interessati, utilizzando uno dei seguenti procedimenti: a) avviso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali, con cadenza almeno biennale; b) formazione di una graduatoria aperta, aggiornata con cadenza almeno annuale, disciplinata dai regolamenti comunali, nella quale le domande sono inserite in base ai punteggi attribuiti ai sensi del comma 2. In tale ipotesi l'adeguamento dei punteggi di cui ai numeri 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10 della lettera a) "condizioni soggettive" dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative") avviene automaticamente a cura degli uffici competenti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, semplificazione ed informazione al cittadino. N77 1-bis. In presenza di alloggi per edilizia residenziale pub |
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Art. 20-quinquies1 - (Riserva di alloggi a favore delle Forze dell’ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)1. Ai fini dell’assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata, ai soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo nazionale dei vigil |
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Art. 20-sexies - (Regolamento gestionale)1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, tenuto conto delle proposte d |
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Art. 20-septies - (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)1. Il subentro nell’assegnazione a seguito di decesso dell’assegnatario o abbandono dell’alloggio è consentito esclusivamente a beneficio dei componenti del nucleo familiare, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), conviventi sin dal momento dell’assegnazione ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e seguenti. |
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Art. 20-octies - (Mobilità)1. Gli enti gestori disciplinano, sentiti i Comuni, con apposito regolamento la mobilità degli assegnatari negli alloggi di ERP sovvenzionata in conformità ai seguenti principi: a) la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare, per esigenze di avvicinamento al posto di lavoro, per gravi e comprovate esigenze familia |
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Capo III - Annullamento dell'assegnazione, decadenza, morosità |
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Art. 20-novies - (Annullamento dell'assegnazione)1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune, anche su segnalazione dell'ente |
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Art. 20-decies - (Decadenza dall'assegnazione)1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta dell'ente gestore, nei casi in cui: a) l’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, ovvero non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla consegna; N84 b) l'alloggio sia stato sublocato in tutto o in parte o ne sia stata mutata la destinazione d'uso; c) l'alloggio sia stato adibito a scopi illeciti ovvero si sia gravemente contravvenuto alle disposizioni d'uso degli alloggi; |
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Art. 20-undecies - (Morosità)1. In caso di morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione, delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell'autogestione, gli enti gestori procedono alla risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione. |
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Art. 20-duodecies - (Occupazione illegale degli alloggi) |
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Art. 20-terdecies - (Sanzioni amministrative)1. Per la violazione delle norme del regolamento gestionale degli alloggi e delle parti comuni di cui all'articolo 20 |
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Capo IV - Canone di locazione |
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Art. 20-quinquiesdecies - (Aggiornamenti del canone e verifiche periodiche)1. L'Ente gestore, entro il 30 novembre di ogni anno, acquisisce dagli assegnatari la documentazione utile per l'aggiornamento del canone e la verifica dei requisiti per |
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Art. 20-sexiesdecies - (Destinazione dei proventi dei canoni) |
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Capo V - Alienazione del patrimonio |
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Art. 20-septiesdecies - (Alienazione degli alloggi)1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati: a) per l’esigenza di una razionale ed economica gestione del patrimonio, con reinvestimento dei proventi nel settore dell’ERP; b) per il finanziamento dei piani e dei programmi di settore previsti dalla presente legge. N94 2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni approvano programmi di alienazione e reinvestimento che sono trasmessi alla Provincia ed alla Giunta regionale a fini informativi. 3. L’ERAP Marche propone per l’approvazione alla Giunta regionale i programmi di alienazione del proprio patrimonio abitativo, in base agli indirizzi e alle direttive adottati dalla Giunta regionale medesima. N41 4. Si procede alle alienazioni mediante avviso pubblico, assumendo come prezzo base dell'immobile il valore di mercato determinato dall'ente proprietario su |
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TITOLO IV - ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE (ERAP Marche) |
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Art. 21 - (ERAP Marche)1. È istituito l’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). |
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Art. 22 - (Organi)1. |
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Art. 23 - (Consiglio di amministrazione)1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche, di seguito denominato Consiglio di amministrazione, è composto da sette membri e resta in carica cinque anni. Chi ha ricoperto l'incarico di componente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato. |
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Art. 23-bis - (Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione)1. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni: a) esercita i poteri di indirizzo e controllo sull'attività dell'ente; b) approva il bilancio e gli atti di programmazione; |
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Art. 23-ter - (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione)1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 23, |
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Art. 23-quater - (Segretario)1. Ai fini del contenimento della spesa e dell'integrazione funzionale delle attività la Giunta r |
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Art. 24 - (Revisore dei conti)1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro nazionale. |
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Art. 25 - (Presidi)1. L'ERAP Marche è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia. 2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dalla Giunt |
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Art. 28 - (Il direttore generale) |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 29 - (Disposizioni per l'ERAP della Provincia di Fermo)1. L'ERAP della Provincia di Fermo esercita le proprie funzioni nella circoscrizione territoriale della Provincia di Fermo costituita ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 147 (Istituzione della Provincia di Fermo). 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ERAP della Provincia di Ascoli Piceno provvede alla ricognizione dei |
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Art. 30 - (Norme transitorie e finali)1. N3 2. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica in virtù di un provvedimento provvisorio di assegnazione del Comune, è disposto un prolungamento dell'assegnazione medesima per un periodo massimo di tre anni purché in regola con il pagamento dei canoni. I Comuni provvedono alla modifica del termine dell'assegnazione provvisoria entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 31 - (Trattamento di quiescenza del personale degli IACP)1. La facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 3 novembre 1984, n. 34 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali |
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Art. 32 - (Indennità di carica degli organi degli ERAP)1. Alla Tabella A allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici ope |
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Art. 33 - (Modifiche alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10)1. L'articolo 38 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è sostituito dal seguente: "Art. 38 - Funzioni della Regione. 1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti: a) l'approvazione del piano regionale di edilizia residenziale; b) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi abitativi di interesse comunitario e statale; c) la determinazione dei limiti di costo, dei requisiti prestazionali e di standard di qualità abitativa da rispettare nella realizzazione degli interventi; d) la verifica nei confronti degli enti locali dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie; e) il funzionamento dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa per |
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Art. 34 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la l.r. 5 giugno 1988, n. 18; b) l'articolo 11 della l.r. 2 sett |
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Art. 35 - (Disposizioni finanziarie)1. A partire dall'anno 2006, la legge finanziaria di ciascun anno stabilisce l'entità delle spese di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). 1-bis |
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Art. 36 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
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