Comma abrogato dalla L.R. 27/12/2006 n.22. Il comma 1 così recitava: "Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano perso la qualifica di assegnatario ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), è disposta, su domanda dell'interessato, la riassegnazione da parte del Comune, subordinatamente:

a) all'accertamento del possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata;

b) al pagamento da parte dell'interessato di tutti i canoni, quote e debiti a qualsiasi titolo dovuti all'ente gestore."

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