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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Marche 13/07/2009, n. 1144
Delib. G.R. Marche 13/07/2009, n. 1144
Delib. G.R. Marche 13/07/2009, n. 1144
- Delib. G.R. 16/11/2015, n. 1001
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE VISTO il d |
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Documento istruttorioLa legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, è intervenuta per riordinare il sistema delle politiche abitative regionali, demandando a successivi provvedimenti attuativi la piena operatività delle disposizioni ivi contenute. Tra questi, la determinazione degli elementi essenziali della convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni, erogatori dei contributi pubblici, e i soggetti attuatori degli interven |
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Allegato 1 - Edilizia agevolata - Elementi essenziali della convenzione tra comuni e attuatori degli interventi fruenti di contributo pubblico (Art. 17 L.R. 36/2005)La convenzione di cui all'articolo 17 della LR 16 dicembre 2005, n. 36, che si applica solo in presenza di contributi pubblici per interventi di edilizia agevolata, viene stipulata tra il Comune nel quale si realizza l'intervento e l'attuatore dell'intervento edilizio, sia esso: a. un operatore privato (impresa singola o associata, cooperative di abitazione e loro consorzi) b. un operatore pubblico (ERAP) c. un operatore privato o un privato cittadino che riceve il contributo per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari Qualora l'intervento edilizio sia già stato convenzionato / sia da convenzionarsi col Comune ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971 ovvero dell'art. 18 del DPR 380/2001, dunque senza contributo pubblico, le presenti disposizioni, se più restrittive per "operatore, sono inderogabili e prevalgono sulle altre. A) DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI A1) Oggetto La convenzione contiene la descrizione dell'intervento e l'esatta individuazione degli immobili interessati (ubicazione; dati catastali; numero, tipologia e dimensioni delle abitazioni;...); l'indicazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi; la disciplina relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili interessati devono essere liberi da oneri reali, prescrizioni pregiudizievoli e iscrizioni ipotecarie, nonché da diritti a favore di terzi che ne possano limitare la proprietà, salvo le iscrizioni ipotecarie a garanzia dei mutui contratti per il finanziamento dell'intervento medesimo e le servitù costituite per le esigenze di cui agli articoli da 1033 a 1057 del codice civile. A2) Modalità di calcolo del prezzo di cessione/assegnazione in proprietà degli alloggi Il prezzo iniziale di cessione/assegnazione in proprietà degli alloggi tiene conto del contributo pubblico ed è calcolato con la seguente formula: PIC = [a) - b)] dove: a) = costo dell'intervento di cui al piano finanziario; b) = ammontare del contributo pubblico. Con il piano finanziario a) si individua il costo complessivo dell'intervento costituito dai seguenti elementi: a.1 (per gli interventi di nuova costruzione) costo dell'area edificatoria pari al valore definito in occasione del trasferimento di proprietà avvenuto nel decennio anteriore alla data di stipula della convenzione, con rivalutazione in base alla variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il valore dell'area edificatoria viene stimato dal Comune nel caso di trasferimenti avvenuti da più di dieci anni dalla data di stipula della convenzione. In ogni caso il costo dell'area edificatoria non può superare il 30 per cento del costo di costruzione di cui al successivo punto a.2 per gli interventi realizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa, nei Comuni costieri e in quelli con popolazione superiore a 15 mila abitanti; e non può superare il 20 per cento del costo di costruzione di cui al successivo punto a.2 per gli interventi realizzati nei rimanenti Comuni; a.1 (per gli interventi di recupero) costo iniziale dell'immobile pari al valore definito in occasione del trasferimento di proprietà avvenuto nel decennio anteriore alla data di stipula della convenzione, con rivalutazione in base alla variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il valore dell'immobile viene stimato dal Comune nel caso di trasferimenti avvenuti da più di dieci anni dalla data di stipula della convenzione; a.2 (per gli interventi di nuova costruzione) costo di costruzione, non superiore al prodotto tra la superficie complessiva degli alloggi e il 70 per cento del costo dell'intervento determinato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. c), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, maggiorato del 15 per cento. Il Comune, entro una percentuale di variabilità pari al 20 per cento di incremento/riduzione rispetto al valore di cui sopra, determina poi il costo di costruzione in relazione a particolari condizioni del mercato edilizio locale, ubicazione, qualità e tipologia dell'intervento, altro (da specificare); a.2 (per gli interventi di recupero) costo del recupero non superiore al prodotto tra la superficie complessiva e il 70 per cento del costo dell'intervento determinato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. c), della l.r. n. 10/1999 per gli interventi di recupero primario/secondario/manutenzione straordinaria, maggiorato del 15 per cento. Il Comune, entro una percentuale di variabilità pari al 20 per cento di incremento/riduzione rispetto al valore di cui sopra, determina poi il costo di costruzione in relazione a particolari condizioni del mercato edilizio locale, ubicazione, qualità e tipologia dell'interve |
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