Lettera aggiunta dall’art. 13, comma 2, della L.R. 27/12/2018, n. 49.

La Sent. Corte Cost. 17/07/2023, n. 145 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole «avere la residenza o».

In seguito, la presente lettera è stata abrogata dall’art. 13, comma 1, della L.R. 13/12/2023, n. 24, così recitava:

“a-bis) [avere la residenza o] prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;”.

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