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Sent.C. Cass. 15/02/2006, n. 3302

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1. Appalti di lavori - Esecuzione - Mancato completamento dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore - Disciplina generale - Conseguente scioglimento del contratto.
1. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 Cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 Cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata eseguita, ma presenti vizi, difformità o difetti.

1. Conf. Cass. 16 ottobre 1998 n. 10255 R; 9 agosto 1996 n. 7364;R 15 dicembre 1990 n. 11950.R Ved. Cass. 16 ottobre 1995 n. 10772 R
[Cod. civ. artt. 1453 (n), 1455 (n), 1655 (n), 1667 (n), 1668 (n)]

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