Sent. C. Cass. 06/04/2006, n. 8103 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 06/04/2006, n. 8103

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Appalti - Esecuzione dei lavori - Mancata esecuzione od omesso completamento dell'opera - Applicabilità disciplina ex artt. 1667 e 1668 c.c. - Esclusione - Responsabilità appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c. - Configurabilità.

1. La comune responsabilità dell'appaltatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 Codice civile, non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 Codice civile, e non è da queste ultime disciplinata, perchè esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 Codice civile.

1. Conf. Cass. 15 febbraio 2006 n. 3302 R 16 ottobre 1998 n. 10255 R; 9 agosto 1996 n. 7364 R; 15 dicembre 1990 n. 11950 R


[Cod. civ. artt. 1453, 1455, 1667 (n) e 1668 (n)]

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