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Sent.C. Stato 06/03/2009, n. 1348

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Per omessa documentazione - Previo contraddittorio - Non necessario - Condizioni 2. Appalti LSF - Gara - Ammissione - Presentazione preventiva di giustificazioni dell’offerta - Legittimità
1. Per l’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto - non dipesa da un giudizio sulla anomalia dell’offerta che deve necessariamente essere preceduto da un contraddittorio - che sia stata determinata da una carenza di documenti, richiedenti dal disciplinare di gara a pena di esclusione, non occorre la previa instaurazione del contraddittorio. 2. Nella gara d’appalto, la presentazione preventiva di giustificazioni risponde a finalità di semplificazione ed accelerazione della procedura ed è altresì garanzia di serietà della offerta, scongiurando il pericolo che le giustificazioni vengano ricostruite solo ex post, anziché essere realmente esistenti al momento della formulazione della offerta.

1a. (GARA-AMM.1) - La giurisprudenza è costante nell’affermare il principio secondo cui la P.A. esclude legittimamente dalla gara d’appalto di lavori pubblici l’impresa che non ha presentato una documentazione rilevante (cioè tale che la sua mancanza determina un’alterazione del corretto andamento della procedura concorsuale) prescritta nel bando o nell’invito o che l’ha presentata incompleta. Ved. C. Stato IV 1 ottobre 2007 n. 5053 R (In una gara d’appalto ll.pp. è legittima l’esclusione di un’impresa per la mancanza della dichiarazione prevista dal bando, attestante l’insussistenza di sentenze penali); IV 17 settembre 2007 n. 4848 R (In una gara d’appalto è legittima l’esclusione di un’impresa per omessa presentazione di un documento in copia autentica richiesta espressamente dalla lettera d’invito); IV 31 maggio 2007 n. 2836 [R=WCS31M072836] (In una gara d’appalto ll.pp. è legittima l’esclusione di un’impresa a seguito della iscrizione nel Casellario informatico dell’Osservatorio ll.pp. della notizia dell’avvenuta esclusione da altra gara per collegamento sostanziale con altra impresa); V 5 luglio 2006 n. 4267 R (Ai sensi dell’art. 17, L. 12 marzo 1999 n. 68 [R=L6899], requisito di ammissione alla gara è anche il documento che attesta l’osservanza della normativa sul lavoro dei disabili); V 4 maggio 2006 n. 2477 R (Legittima esclusione dalla gara per mancata allegazione di valido documento di identità a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà); Csi 18 aprile 2006 n. 149 R (Legittima esclusione dalla gara per presentazione di dichiarazione sostitutiva di un documento, priva di firma); C. Stato IV 7 giugno 2005 n. 2933 R (Esclusione legittima per mancata indicazione di condanna patteggiata nell’autocertificazione); VI 27 maggio 2005 n. 2745 R (Esclusione legittima per omessa allegazione della fotocopia di documento di riconoscimento); II, Par. 27 ottobre 2004 n. 3712/02 R (Esclusione legittima per presentazione di bilanci in fotocopia senza nota integrativa); IV 19 luglio 2004 n. 5198 R (Esclusione legittima per presentazione di documento sbagliato); V 4 febbraio 2004 n. 364 R [Esclusione legittima per la mancata sottoscrizione di un documento fondamentale (autocertificazione di esonero da un obbligo, nella specie)]; V 18 settembre 2003 n. 5321 R [Ai sensi dell’art. 12, 2° c., lett. b) del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 157 [R=DLG15795] è legittima l’esclusione dell’impresa che non ha dichiarato l’esistenza di condanne penali a suo carico]; V 1 ottobre 2003 n. 5677 R [Esclusione (legittima) dalla gara dell’impresa che non alleghi fotocopia di un documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti presentati in fotocopia autocertificata]; V 3 luglio 2003 n. 4001 R (Esclusione dell’impresa per la mancata tempestiva presentazione di documenti); IV 2 luglio 2001 n. 3066 R (Trascorso il termine perentorio di 10 giorni, ai sensi dell’art. 10, L. 11 febbraio 1994 n. 109 R, senza che l’impresa abbia presentato tutta la documentazione richiesta, la P.A. appaltante procede legittimamente alla esclusione dalla gara, insieme con l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità di garanzia); VI 12 dicembre 2000 n. 6583 R e IV 22 giugno 2000 n. 3505 R (È legittima l’esclusione dalla gara di un’impresa che ha presentato una documentazione incompleta rispetto a quella prescritta nel bando o nell’invito con una espressa clausola di esclusione per il caso di documenti incompleti o irregolari); V Ord. caut. 29 settembre 2000 n. 4874 R e VI 13 giugno 2000 n. 3290 R (È illegittima l’esclusione dalla gara di un’impresa per avere presentato documentazione incompleta, qualora tale motivazione discenda da una clausola generica del bando o della lettera d’invito); V 5 novembre 1999 n. 1832 R (Non può essere esclusa dalla gara un’impresa per la mancata presentazione, insieme con l’offerta, del programma dei lavori che ha rilevanza soltanto ai fini della revisione prezzi); V 15 aprile 1999 n. 141 R (È legittima l’esclusione di un’impresa che ha presentato la documentazione incompleta, in una gara per la quale nella lettera d’invito era prevista appunto l’esclusione in caso di irregolarità o incompletezza di qualche documento); C. Conti, S.U. 26 ottobre 1998 n. 36 R (È illegittima l’esclusione di un’impresa per avere prodotto un certificato in copia autenticata anziché in originale); C. Stato V 21 aprile 1997 n. 379 R (È illegittima l’esclusione di un’impresa per omessa presentazione del certificato antimafia).
(D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 86 ss.) R

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