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Sent. C. Stato 24/02/1999, n. 197

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Demolizione con fedele ricostruzione - É tale. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Caratteristiche.
1. La demolizione e la successiva ricostruzione del fabbricato vanno considerate come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457, a condizione che si abbia una "fedele" ricostruzione così che sagoma e volumi definitivi, dopo il completamento dei lavori, risultino identici a quelli preesistenti. 2. Si ha una "ristrutturazione" - come definita dall'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 - quando l'intervento edilizio su un immobile lo lascia inalterato nella sua forma, volume ed altezza; infatti la ristrutturazione può dare luogo ad un manufatto in tutto od in parte diverso dal precedente (ma senza che vengano realizzati nuovi volumi), in cui la diversità può consistere nel ripristino o sostituzione o eliminazione o modifica o inserimento di alcuni elementi costitutivi del manufatto stesso.

1. Ved. C. Stato V 14 novembre 1996 n. 1359R, 12 luglio 1996 n. 861R, 9 luglio 1990 n. 594[R=WCS9L90594]. 2. Ved. C. Stato V 26 febbraio 1992 n. 143R.
1. e 2. (L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31)R

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