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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 20/10/1982, n. 773
L. 20/10/1982, n. 773
L. 20/10/1982, n. 773
L. 20/10/1982, n. 773
- L. 04/08/1990, n. 236
- Sent. Corte Cost. 07/04/2006, n. 137
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Art. 1. - Prestazioni1) La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, R e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni: |
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Art. 2. - Pensione di vecchiaia"1) La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all’albo. 2) La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione."N1 3) Per il calcolo della media di |
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Art. 3. - Pensione di anzianità1) La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. |
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Art. 4. - Pensione di inabilità1) La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale; b) l’iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l’inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l’iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di et&a |
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Art. 5. - Pensione di invalidità1) La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’articolo 4, primo comma, lettera b). |
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Art. 6. - Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità1) Le modalità per l’accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. |
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Art. 7. - Pensioni di reversibilità ed indirette"1) Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti: a) al coniuge, nella misura e con l’aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo; |
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Art. 8. - Pagamento delle pensioni1) Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredices |
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Art. 9. - Provvidenze straordinarie1) Le provvidenze straordinarie previste dall’articolo 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, Rpossono essere erogate |
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Art. 10. - Contributo soggettivo1) Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF. a) reddito sino a lire "117.300.000"N2: 7 per ce |
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Art. 11. - Contributo integrativo1) A partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge (e quindi dal 1/11/1982), gli iscritti all’albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA, e versarne alla Cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento, che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è rip |
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Art. 12. - Fondo di garanzia1) Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liqui |
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Art. 13. - Variabilità dei contributi1) Le percentuali e il contributo minimo di cui all’articolo 10, primo, secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all’ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l’ammontare di tre annualit&ag |
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Art. 14. - Soppressione di contributi1) Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente articolo 11, cessa l |
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Art. 15. - Rivalutazione dei redditi1) Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all’articolo 2, quinto comma, sono rivalutate secondo l’and |
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Art. 16. - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi1) Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT. La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all’ |
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Art. 17. - Comunicazioni obbligatorie alla Cassa1) Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’articolo 10 dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all’articolo 11 dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia. 2) Relativamente al volume d’affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all’articolo 11, secondo comma. 3) In caso di morte |
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Art. 18. - Pagamento dei contributi1) I contributi minimi di cui all’articolo 10, secondo e sesto comma, e all’articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo. 2) Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all’articolo 11, terzo comma, e l’intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal |
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Art. 19. - Prescrizione dei contributi1) La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si |
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Art. 20. - Controllo delle comunicazioni1) La Cassa ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a |
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Art. 22. - Iscrizione alla Cassa1) L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. 2) L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all’albo professionale. |
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Art. 23. - Riscatto dei periodi pregressi1) Gli iscritti all’albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l’età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero d |
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Art. 24. - Sanzioni relative al periodo pregresso1) Il terzo comma dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583, è abrogato. |
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Art. 25. - Base del reddito per il passato1) Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell’articolo 2, secondo comma, e del |
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Art. 26. - Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie1) Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore (e quindi dal 1.11.1982). 2) Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma |
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Art. 27. - Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni1) Le norme di cui agli articoli 10 e 22 decorrono dal primo giorno del mese successi |
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Art. 28. - Decorrenza delle rivalutazioni1) Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all’articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell’articolo 15, con la stessa de |
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Art. 29 - Art. 30 - OmissisSi omettono gli artt. 29 e 30 che dettano norme modificative degli artt. 5 e 31 della |
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Art. 31. - Iscritti in più albi professionali1) L’iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può opta |
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Art. 32. - Disposizioni finali1) Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunq |
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Art. 33. - Entrata in vigore della legge1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli |
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