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Sent.C. Cass. 08/04/1989, n. 1706

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1. Geometri - C.N.P.A. - Pensione indiretta di inabilità - Limitazioni - Contrasto con il trattato CEE e con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. - Esclusione.
1. Le disposizioni degli artt. 4, lett. b), comma 3, e 26 della L. 20 ottobre 1982 n. 773 (sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), in virtù delle quali, nel caso di geometra che si sia iscritto alla Cassa dopo il compimento dei quarant'anni di età e che non abbia maturato dieci anni d'iscrizione e contribuzione, è escluso il diritto del coniuge e dei figli superstiti del professionista (deceduto nella vigenza della legge predetta) alla pensione indiretta d'inabilità, non sono in contrasto con alcuna norma del trattato CEE né sono sospettabili d'illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 36 e 38 Cost.


Cost. artt. 3, 36, 38; Trattato CEE; L. 20 ottobre 1982 n. 773, artt. 4, 26R

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