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Sent.C. Cass. 11/12/1995, n. 12675

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1. Geometri - C.N.P.A. - Pensione di vecchiaia - Importo - Aumento ex D.M. 1988 n. 29 - Decorrenza 1° gennaio 1987 - Applicabilità anche alle pensioni già liquidate.
1. Con riferimento alle pensioni di vecchiaia erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, il cui importo, a norma dell'art. 2 L. 20 ottobre 1982 n. 773, era pari al prodotto del numero di anni di iscrizione e contribuzione per la percentuale dell'1,75 del reddito professionale medio annuale dell'ultimo decennio (salvo il ricorso a percentuali minori per scaglioni di reddito superiori a determinati importi), l'aumento dell'indicato coefficiente da 1,75 a 2, disposto (unitamente al proporzionale aumento dei coefficienti per i più elevati scaglioni di reddito) dal D.M. 19 gennaio 1988 n. 29 - sulla base della facoltà concessa dall'art. 2 cit. nono comma in relazione alle condizioni tecnico-finanziarie del Fondo -, ha effetto, con la prevista decorrenza, dal 1° gennaio 1987, anche nei confronti delle pensioni già liquidate; infatti hanno carattere unitario le norme di legge che hanno indicato la percentuale in vigore inizialmente e previsto la possibilità di un suo successivo aumento, ed è illogico che nelle stesse già fosse insita la volontà di discriminare il trattamento dei pensionati a seconda dell'epoca del loro collocamento in pensione.


L. 20 ottobre 1982 n. 773, art. 2R ; D.M. 19 gennaio 1988 n. 29

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