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Sent.C. Cass. 17/11/1993, n. 11359

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1. Geometri - C.N.P.A. - Interpretazione, diversa dalla letterale, della L. 77311982 e 23611990 - Divieto.
1. Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa. Pertanto, la norma dell'art. 7, 3° c., della L. 20 ottobre 1982 n. 773 (poi novellata dall'art. 1 della L. 4 agosto 1990 n. 236) non può essere interpretata (in contrasto con il dato letterale) nel senso che essa, ai fini del conseguimento della pensione indiretta ai superstiti del geometra deceduto, non esige il requisito (non previsto invece dalla precedente L. 4 febbraio 1967 n. 37) dell'attualità della iscrizione (alla Cassa nazionale previdenza ed assistenza a favore dei geometri) del professionista deceduto.

1. Ved. Cass. 3 dicembre 1970 n. 2533.[R=W3D702533]
[Pre-leggi art. 12 ; L. 4 febbraio 1967 n. 37 R; L. 20 ottobre 1982 n. 773 R; L. 4 agosto 1990 n. 236 R

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