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08/02/2024

Cassa Geometri, obbligo iscrizione anche per attività occasionale

In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Riepilogo degli orientamenti della Corte di Cassazione.

Per i geometri liberi professionisti, sorge l’obbligo di iscrizione alla Cassa e pagamento della contribuzione minima con la sola iscrizione all’Albo professionale, a prescindere dalla natura occasionale dell’esercizio della professione e dalla mancata produzione di reddito.
L’occasione per riepilogare le norme sul punto, ma soprattutto l’orientamento della Corte di Cassazione, arriva da un “question time” in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati svoltosi il 07/02/2024, nel quale sono stati chiesti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti concernenti l’iscrizione dei geometri alla Cassa Italiana di previdenza e assistenza per i geometri liberi professionisti (CIPAG).
L’interrogazione verteva appunto sul fatto che per i geometri, iscritti al relativo Albo e non esercenti in maniera continuativa l’attività libero professionale, la Cassa provvede all’automatica iscrizione, a prescindere dallo svolgimento dell’attività lavorativa, di tutti i professionisti iscritti all’albo, reclamandone, poi, con efficacia retroattiva, il versamento dei relativi contributi previdenziali, anche in riferimento ad attività occasionali.

LE NORME REGOLATRICI DELLA CASSA GEOMETRI - A tale riguardo, il Ministero ha prima di tutto rappresentato che:
* la Cassa di previdenza dei Geometri liberi professionisti, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato con il D. Leg.vo 509/1994, ha acquisito una propria autonomia gestionale che le consente di definire i principi ai quali orientare il proprio operato, purché nel rispetto del perseguimento dei fini pubblicistici;
* la Cassa, pertanto, può disciplinare in autonomia le proprie previsioni statutarie e regolamentari, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, con il solo limite dell’interesse pubblico che è quello di assicurare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in favore degli iscritti, tenendo conto del vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio;
* a tale scopo, la Cassa può adottare ed introdurre ogni strumento per garantire il raggiungimento dei fini pubblicistici e, dunque, non solo gli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Lo Statuto della Cassa geometri prevede che siano obbligatoriamente iscritti, i geometri iscritti all’Albo professionale, che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. In tale ambito, l’Ente può procedere a verifiche ispettive sull’adempimento degli obblighi contributivi da parte dei propri iscritti o sulla corrispondenza delle dichiarazioni rese.
Si riporta di seguito il comma 1 dell’art. 5 del vigente Statuto della Cipag.

Art. 5 - Iscritti
5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla Cassa i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell’art. 2 della legge n. 75/85 Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla Cassa per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I rapporti tra la Cassa e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi Regolamenti.

In pratica, l’articolo introduce una vera e propria presunzione relativa di esercizio della professione per tutti gli iscritti all’albo dei Geometri. Tale presunzione - sempre secondo le disposizioni di autoregolamentazione emanate dalla Cipag - è valida fino a prova contraria, che l’interessato è chiamato fornire tramite una autodichiarazione da presentarsi entro termini perentori.

L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Con più specifico riferimento all’iscrizione automatica alla Cassa del geometra, indipendentemente dall’esercizio dell’attività professionale in forma continuativa e/o occasionale, sono intervenute varie pronunce della Corte di cassazione, da ultimo nel 2022, le quali hanno stabilito che per la Cassa geometri, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.

Il riferimento è alla pronuncia Cass. civ. 28/09/2022, n. 28188, la quale - nel solco di un consolidato orientamento espresso in diversi precedenti (ad esempio: Cass. civ. 10/03/2022, n. 7820: Cass. civ. 19/02/2021, n. 4568) - ha ribadito che “In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall’obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all’albo”.

IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO, ORA SUPERATO - Le citate sentenze della Corte di Cassazione hanno superato il precedente orientamento, espresso in particolare da Cass. civ. 22/02/2019 n. 5375, la quale aveva evidenziato come l’autonomia degli enti previdenziali privatizzati può esprimersi esclusivamente nella variazione delle aliquote contributive, nonché nella riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Detta autonomia non può viceversa spingersi ad introdurre una deroga a leggi dello Stato, nella fattispecie all’art. 22 della L. 773/1982, ridefinendo le regole relative all’iscrizione alla Cassa ed eliminando le categorie degli iscritti facoltativi, ossia di coloro che - iscritti all’albo professionale e fruendo di altra forma tutela previdenziale - possono scegliere di essere o non essere iscritti anche alla Cipag.
Si rappresenta infatti che il citato art. 22 della L. 773/1982 subordina chiaramente l’obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria all’accertamento dell’esercizio continuativo della professione di geometra in assenza d’iscrizione ad altra gestione obbligatoria.

La menzionata sentenza aveva pertanto ritenuto illegittime le pretese della Cipag di iscrizione alla Cassa e versamento dei contributi, nei confronti dei Geometri che esercitano la professione in maniera non abituale, o anche in maniera abituale ma in costanza di altra forma previdenziale obbligatoria.

LE RAGIONI DEL SUPERAMENTO - Tuttavia, tale orientamento è stato poi smentito, dapprima, da Cass. civ. 19/02/2021, n. 4568, la quale ha invece richiamato la disciplina dettata dall’art. 1 della L. 37/1967, secondo il quale sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
Secondo questa pronuncia, e le numerose successive, l’art. 22 della L. 773/1982 avrebbe semplicemente distinto - tra gli iscritti all’albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità - a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa.
Nel sistema della L. 773/1982, secondo la Corte, l’occasionalità dell’attività svolta dall’iscritto all’albo rilevava ai fini dell’esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della Cassa provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22 della L. 773/1982), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10 della L. 773/1982).

In tale contesto legale quindi - secondo l’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione - l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e la natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà 

Dalla redazione