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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 11/01/1996, n. 23
L. 11/01/1996, n. 23
L. 11/01/1996, n. 23
Con le modifiche introdotte da:
- L. 08/08/1996, n. 431
- Sentenza Corte Costituzionale 17/10/1996, n. 381
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Art. 1. - Finalità1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. |
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Art. 2. - Interventi da realizzare1. Possono essere finanziati in base alla presente legge: a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a ca |
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Art. 4. - Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi. N2 N4 2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le pro |
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Art. 5. - Norme tecniche1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell |
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Art. 6. - Osservatorio per l'edilizia scolastica1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di co |
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Art. 7. - Anagrafe dell'edilizia scolastica1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolast |
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Art. 8. - Trasferimento ed utilizzazione degli immobili1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione. 2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico. |
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Art. 9. - Trasferimento degli oneri1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla data normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo. |
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Art. 10. - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 37 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezion |
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Art. 11. - Norme integrative regionali1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principì della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione |
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Art. 12. - Norme transitorie e finali1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), definisce con proprio decreto, lo schema di convezione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati. |
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