Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
Ai sensi dell'articolo 12 della L. 23/1996 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge stessa (03/02/1996) il presente decreto non trova più applicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della suddetta legge.
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526477330621
Art. 1.
Sono a provate le allegate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compr
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NORME TECNICHE
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1. Criteri generali
1.0. Introduzione
1.0.1. In sede di formazione dei piani urbanistici dovrà procedersi alla localizzazione e al dimensionamento delle scuole di ogni ordine e grado, attenendosi ai criteri di cui ai seguenti punti e tenendo conto di tutti gli elementi che confluiscono nel problema, e cioè:
I) delle condizioni ecologiche ed urbanistiche;
II) delle caratteristiche di sviluppo demografico ed economico del territorio esaminato, con riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente;
III) della conseguente entità degli effettivi da scolarizzare, nonché dei tipi e della quantità delle scuole;
IV) del livello delle attrezzature culturali;
V) della quantità e dello stato degli edifici esistenti;
VI) dei piani finanziari per attuare il programma, ai vari livelli;
VII) dei tempi di attuazione;
VIII) delle osservazioni e delle proposte formulate dal consiglio scolastico provinciale e dai consigli scolastici distrettuali ove costituiti.
Qualora le previsioni del piano urbanistico generale debbano essere attuate mediante la successiva precisazione della delimitazione dell'area, i criteri suddetti dovranno essere verificati in sede di formazione dei piani di esecuzione (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, ecc.).
Le previsioni dei piani regolatori vigenti o adottate dovranno essere adeguate alle presenti norme e pertanto dovrà procedersi alle relative verifiche. La stessa verifica dovrà essere effettuata per i programmi di fabbricazione.
Per le opere da realizzare in comuni sprovvisti di piani urbanistici l'ubicazione degli edifici sarà determinata tenendo conto delle presenti norme.
1.0.2. Allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, indipendentemente dalla localizzazione e dime
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2. Area
2.0. Caratteristiche generali
2.0.1. Oltre ad avere tutti i requisiti generali, di cui ai capitoli precedenti, l'area deve avere le seguenti caratteristiche specifiche:
I)deve essere generalmente di forma regolare e possibilmente pianeggiante; qualora non siano disponibili suoli di tali caratteristiche l'ampiezza minima di cui al punto 2.1.2. dovrà essere congruamente aumentata;
II) non deve insistere su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali; inoltre le caratteristiche meccaniche devono essere tali da non esigere fondazioni speciali che possano incidere eccessivamente sul costo totale della costruzione;
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3. Norme relative all'opera
3.0. Caratteristiche dell'opera in generale
3.0.1. Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione dell'edificio o plesso scolastico, completo dell'indicazione di tutti gli impianti, servizi e arredi, nonché della sistemazione dell'area.
3.0.2. In relazione al tipo di scuola e al numero di alunni e di servizi e di classi, ed alle reciproche integrazioni, determinate in base ai capitoli precedenti, i progetti dovranno prevedere tutti i locali e spazi necessari:
I) per lo svolgimento dei programmi didattici e delle attività parascolastiche;
II) per lo svolgimento dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;
III) per le attività di medicina scolastica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;
IV) per l'alloggio del custode quando sia riconosciuto necessario dall'ente obbligato, sentito il parere del provveditore agli studi;
V) per la mensa scolastica, quando non sia possibile assicurare diversamente tale servizio se indispensabile.
3.0.3. Per quanto riguarda la morfologia dell'edificio, si stabilisce quanto segue:
I) l'edificio, qualunque sia l'età degni alunni e il programma didattico, sarà concepito come un organismo architettonico omogeneo e non come una semplice addizione di elementi spaziali, contribuendo così allo sviluppo della sensibilità dell'allievo e diventando esso stesso strumento di comunicazione e quindi di conoscenza per chi lo usa;
Il) la disposizione, la forma, la dimensione e le interrelazioni degli spazi scolastici saranno concepiti in funzione:
a) della età e del numero degli alunni che ne usufruiscono, nonché delle attività che ci si svolgono; N2
b) delle unità pedagogiche determinate dai tipi di insegnamento e dai metodi pedagogici, e formate sia dal singolo alunno, come unità fondamentale, che da gruppi più o meno numerosi, fino a comprendere l'intera comunità scolastica;
c) della utilizzazione ottimale degli spazi previsti (superfici costruite) e dei sussidi didattici, compresi gli audiovisivi;
III) l'organismo architettonico della scuola, per la introduzione nei metodi didattici di attività varie e variabili in un arco temporale definito (un giorno, una settimana, ecc.) deve essere tale da consentire la massima flessibilità dei vari spazi scolastici, anche allo scopo di contenere i costi di costruzione; l'individuazione delle parti flessibili deve corrispondere, peraltro, alla individuazione di parti ben definite (fisse), quali, ad esempio, gli spazi per le attività speciali (scienze, fisica, chimica, ecc.) auditorio, palestra ecc.
Per realizzare la flessibilità, che interessa anche le differenti dimensioni dei gruppi di allievi durante la giornata, si adotteranno i più moderni accorgimenti atti a suddividere lo spazio mediante pareti o porte scorrevoli e arredi trasportabili;
IV) inoltre, per il continuo aggiornarsi e trasformarsi dei metodi didattici, l'organismo architettonico deve essere trasformabile nel tempo senza costosi adattamenti. A tale scopo si dovrà prevedere, ad esempio, la eventuale rimozione delle pareti interne delimitanti l'attuale spazio per l'unità pedagogica (aula), senza che debbano essere ripristinati pavimenti e soffitti e senza una complessa trasformazione degli impianti tecnici.
3.0.4. L'edificio deve essere progettato in modo che gli allievi possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale e verticale di tutti gli ambienti della scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre, raggiungere le zone all'aperto.
Ciò comporta che le attività educative si svolgano:
I) per la scuola materna, a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto;
Il) per la scuola elementare e media, normalmente, su uno o due piani e, qualora il comune, previo parere del provveditore agli studi, sentito il consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga inevitabile, su più di due piani;
III) per la scuola secondaria di secondo grado, normalmente su tre piani e, qualora l'ente obbligato, previo parere del provveditore agli studi, sentito il consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga necessario, su più piani.
3.0.5. In funzione delle caratteristiche morfologiche dell'insediamento o quando previsto in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, o di altri definiti strumenti urbanistici, è consentito collocare l'organismo scolastico, progettato secondo le presenti norme, su strutture edilizie non di uso scolastico, o comunque sollevate dal suolo.
In tal caso gli accessi alla scuola dovranno essere indipendenti ed i collegamenti verticali, necessari per raggiungere i piani adibiti a scuola, dovranno essere meccanici ad uso esclusivo della scuola ed essere dimensionati in funzione degli effettivi scolastici. Dovrà, in ogni caso, essere garantito lo svolgimento delle attività ginnico-sportive, anche in zone adiacenti o limitrofe, e quelle relative alla vita all'aperto, in zone o terrazze praticabili opportunamente sistemate e protette, strettamente adiacenti alla scuola.
3.0.6. Sarà consentito ubicare in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; non saranno considerati piani seminterrati quelli la cui metà del perimetro di base sia completamente fuori terra.
3.0.7. L'edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in stato di minorazione fisica. A tale scopo saranno da osservarsi le norme emanate dal Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, contenute nella circolare n. 4809 del 19 giugno 1968, con gli adattamenti imposti dal particolare tipo di edificio cui le presenti norme si riferiscono, e indicati nei capitoli che seguono, relativamente agli spazi per la distribuzione (3.8.2.) e per i servizi igienico-sanitari (3.9.2.)
3.0.8. I valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione dell'edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicenti che potrebbero limitare il flusso luminoso proveniente dalla volta celeste per tale ragione non sono ammessi cortili chiusi o aperti nei quali si affacciano spazi ad uso didattico senza una precisa e motivata ragione che giustifichi la loro funzione nella configurazione dell'organismo architettonico, e che dimostri, attraverso il calcolo, il rispetto delle presenti norme per la parte riguardante le condizioni dell'illuminazione. Sono invece consentiti piccoli patii, negli edifici ad uno o due piani.
Per analoga ragione la distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici, o di altre parti di edificio, dovrà essere almeno pari al 4/3 dell'altezza del corpo di fabbrica prospiciente; tale distanza non dovrà comunque, essere inferiore a 12 m.
La distanza libera dovrà risultare anche se gli edifici prospicienti siano costruiti, o potranno essere costruiti, in osservanza di regolamenti edilizi locali all'esterno dell'area della scuola:
3.0.9. I parametri dimensionali e di superficie, nonché il numero dei locali dipendono dalle caratteristiche degli stessi, dai programmi e dal grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature.
Nella tabella 3 sono indicati i valori delle superfici globali lorde per i vari tipi di scuole. Tali valori, come del resto viene sottolineato in nota alla stessa tabella, sono orientativi e sono presentati allo scopo di facilitare una prima valutazione in sede di programmazione.
Da tali valori risultano pertanto escluse le superfici relative a richieste eventuali quali: l'alloggio del custode, l'alloggio per l'insegnante o gli uffici per le direzioni didattiche (per determinati tipi di scuole elementari), le palestre dei tipo B in scuole elementari o medie secondo quanto previsto al punto 3.5.1.
Nella tabella 4 sono prescritte le altezze (nette) standard di piano.
Nelle tabelle 5 a 12 sono prescritti gli indici standard di superficie, e il loro eventuale grado di variabilità, articolati per categorie di attività;
1) per attività didattiche (aule normali e, a seconda del grado della scuola, spazi per attività interciclo, aule speciali, laboratori, ecc.);
Il) per attività collettive (biblioteca, mensa, spazi per attività integrative e parascolastiche);
III) per attività complementari alle attività precedenti (uffici, servizi igienici, atrio, percorsi interni, ecc.).
Sono inoltre prescritti gli standard dimensionali relativi:
- agli spazi per le attività sportive, espressi in termini di valori unitari corrispondenti ad unità funzionari ripetibili costituite da spazio palestra, spogliatoi, servizi, depositi e locali per la visita medica;
- all'abitazione del custode ove richiesta;
- alla direzione didattica per le scuole elementari ove richiesta.
Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il numero dei locali, per alcuni dei quali vengono fissate dimensioni ottimali.
3.0.10. Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle presenti norme.
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4. Norme relative
all'arredamento ed alle attrezzature
4.0. Generalità
4.0.1. Tutti i locali o spazi della scuola dovranno essere dotati:
I) dell'arredamento e delle attrezzature necessarie ed indispensabili per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche (ai livelli di informazione, ricerca, progetto, comunicazione e verifica) e delle attività integrative o parascolastiche previste dai vari tipi di scuola;
II) delle attrezzature per l'educazione fisica;
III) dei sussidi audiovisivi.
4.0.2. Le caratteristiche (tipo, forma e dimensioni) degli oggetti che costituiscono l'arredamento e le attrezzature dipendono:
I) dal tipo di scuola, dall'età e dalla esigenze psicobiologiche degli alunni;
II) dalle attività e dalle operazioni che essi debbono consentire;
III) dalle esigenze del lavoro individuale e di gruppo;
IV) dalle esigenze della flessibilità, combinabilità e trasportabilità (o meno) cui gli arredi e le attrezzature debbono rispondere;
V) dalle esigenze di una normalizzazione e standardizzazione tipologica e dimensionale.
4.0.3. Sono da intendersi facenti parte dell'arredamento quegli oggetti (arredi) fissi o mobili che:
I) consentono, sul loro piano e sulla loro superficie, di esplicare una azione o una attività didattica, o amministrativa o comunque a servizio dei frequentatori della scuola, con o senza attrezzature o sussidi didattici (tavoli, tavoli da disegno, di lettura o per la mensa, ecc., cattedre, scrivanie, banconi semplici di chimica o fisica, banchi per lavori in legno o in ferro od altro, cavalletti per dipingere o per scolpire, lavagne, superfici per appendere disegni od altro, tavoli da cucina, ecc.);
II) servono da appoggio ad una normale o particolare attrezzatura, o sussidio didattico (banconi per piccole attrezzature meccaniche di lavorazione, banconi per bilance, per prove elettriche, ecc., tavoli per macchine da scrivere, contabili, ecc. tavoli per sussidi audiovisivi o per macchine per insegnare, ecc.);
III) servono per conservare, a breve o a lungo termine, oggetti o materiali di proprietà, o in uso, degli alunni e degli insegnanti, o, in genere, di chi usufruisce dei locali della scuola (attaccapanni o armadietti spogliatoio, armadi, armadietti individuali per gli alunni, armadi per magazzini o dispense, scaffali per libri, vetrine per mostre, ecc.);
IV) consentono l'esplicarsi delle funzioni di cui ai precedenti punti I) ed Il) e servono, al tempo stesso, per le funzioni di cui al precedente punto III) (banconi per fisica o chimica con cassetti e scaffali sottostanti, tavoli con cassetti o sottopiani, carrelli, pareti attrezzate ad armadi e lavagne ecc.);
V) servono per adoperare gli arredi di cui ai precedenti punti I), Il) e IV) o per partecipare ad un attività didattica (sedie, sgabelli, poltroncine da auditorio ecc.).
4.0.4. Il Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza di quanto contenuto nelle presenti norme, indicherà con successive disposizioni le caratteristiche degli arredi, se non appresso descritti, e delle attrezzature, per tipi di scuole e di attività.
Tali caratteristiche potranno essere oggetto di normativa da parte dell'UNI. In questo caso, prima che le norme siano rese esecutive, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
4.1. Caratteristiche degli arredi
4.1.1. Arredamento dell'unità pedagogica.
Per quanto riguarda l'arredamento necessario all'unità pedagogica negli spazi per insegnamenti non specializzati (aule normali) delle scuole elementari e secondarie di 1° e 2°, e nello spazio per le attività ordinate della scuola materna, esso dovrà essere previsto di forma e di dimensione adeguati alle varie classi di età degli alunni ed al tipo di scuola: tavoli e sedie per gli alunni, tavoli e sedie per l'insegnante, lavagne, armadi (o pareti attrezzate contenenti armadi) per la biblioteca di classe (nella scuola elementare e secondaria di 1° grado), per la custodia del materiale didattico di uso quotidiano, schermo mobile per proiezioni, eventuale lavagna luminosa, apparecchi per proiezioni di diapositive e filmine compreso il cavalletto e tavolo reggiproiettore.
Le caratteristiche e le dimensioni da osservarsi per i tavoli rettangolari e per le sedie degli alunni e degli insegnanti, e per le lavagne, sono quelle di cui alle norme UNI. Non sono da escludersi, specie nella scuola materna ed elementare, forme del piano del tavolo per gli alunni diverse dal rettangolo o dal quadrato, sempre tenendo presente, però, l'osservanza della norma relativa alla combinabilità di tali arredi per consentire attività di gruppo variamente articolate.
4.1.2. Allo scopo di evitare gli effetti di abbagliamento per riflessione le superfici di lavoro dovranno rispondere alla norma di cui al punto 5.2.4.
Tabella n. 1
Riferimento al testo 1.1.3. L. 1.2.2.
Distanze e tempi di percorrenza massimi, dimensione minima e massima dell'edificio
TIPO DI SCUOLA
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Scuole secondarie superiori
1
Distanze massime (a piedi) ____________ m
300
500
1000
-
Tempi di percorrenza massima
(con mezzi di trasporto)
-
15 minuti
15÷30 minuti
20÷45 minuti
2
Dimensioni dell'edificio:
Massima
Numero alunni __________
270
625
720
1500
Numero sezioni o classi ________
9 sez.
25 cl.
24 cl.
60 cl.
Minima
Numero alunni __________
15
75
150
250
Numero sezioni o classi ________
3 sez.
5 cl.
6 cl.
10 cl.
Tabella n. 2
Riferimento al testo 2.1.2.
Ampiezza minima dell'area necessaria alla costruzione di un edificio scolastico per tipi di scuole e per numero di classi
Num Classi o Sez.
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto magistrale, Istituto tecnico commerciale, (*) e Istituto tecnico per geometri (**)
superf
totale
m²
per
sez
m²
per
alunno
m²
superf
totale
m²
per
classe
m²
per
alunno
m²
superf
totale
m²
per
classe
m²
per
alunno
m²
superf
totale
m²
per
classe
m²
per
alunno
m²
1
1.500
1.500
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1.500
750
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2.250
750
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
3.000
750
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
3.750
750
25
2.295
459
18,33
-
-
-
-
-
-
6
4.500
750
25
2.755
459
18,33
4.050
675
27,00
-
-
-
7
5.250
750
25
3.215
459
18,33
4.375
625
25,00
-
-
-
8
6.000
750
25
3.675
459
18,33
4.960
620
24,80
-
-
-
9
6.750
750
25
4.130
459
18,33
5.490
610
24,40
-
-
-
10
-
-
-
5.670
567
22,71
5.870
587
23,50
6.620
662
26,50
11
-
-
-
6.140
558
22,32
6.490
590
23,60
7.227
657
26,30
12
-
-
-
6.590
549
21,96
6.840
570
22,80
7.800
650
26,00
13
-
-
-
7.060
543
21,72
7.215
555
22,20
8.190
630
25,20
14
-
-
-
7.520
537
21,48
7.840
560
22,40
8.568
612
24,50
15
-
-
-
7.965
531
21,24
8.175
545
21,80
9.000
600
24,00
16
-
-
-
8.430
527
21,08
8.640
540
21,60
9.840
615
24,60
17
-
-
-
8.875
522
20,88
8.925
525
21,00
10.200
600
24,00
18
-
-
-
9.340
519
20,76
9.306
517
20,70
10.656
592
23,70
19
-
-
-
9.805
516
20,64
9.728
512
20,50
11.058
582
23,30
20
-
-
-
10.260
513
20,52
10.100
505
20,20
11.500
575
23,00
21
-
-
-
10.710
510
20,40
11.500
550
22,00
13.545
645
25,80
22
-
-
-
11.155
507
20,28
11.990
545
21,80
13.904
632
25,30
23
-
-
-
11.615
505
20,20
12.351
537
21,50
14.375
625
25,00
24
-
-
-
12.095
504
20,16
12.600
525
21,00
14.760
615
24,60
25
-
-
-
12.550
502
20,08
-
-
-
15.125
605
24,20
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.850
595
23,80
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.175
605
24,20
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.800
595
23,80
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.000
580
23,20
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.900
565
22,60
(*) 1 m² in più per alunno o 25 m² in più per classe.
(**) 3 m² in più per alunno o 75 m² in più per classe.
Per alloggio custode 250 m² in più.
Per direzione didattica 300 m² in più.
Per palestra di tipo B (al posto della palestra di tipo A) 1500 m² in più.
Superfici lorde per sezione, per classe, per alunno
A seconda del tipo di scuola: per sezione fino a 30 alunni, per classe fino a 25 alunni comprensive di tutti i locali dell'edificio e delle murature, considerate le palestre di tipo A1 e A2 a seconda dei casi, ed esclusi l'alloggio del custode, l'alloggio per l'insegnante, gli uffici per le direzioni didattiche e le palestre di tipo B (riferimento 3.5.1.).
Numero sezioni
Numero alunni
SCUOLA MATERNA
m²/sezione
m²/alunno
3
90
210
7,00
4
120
203
6,77
5
150
202
6,73
6
180
200
6,67
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5. Norme relative alle
condizioni di abitabilità
5.0. Generalità
5.0.1. Ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali; queste condizioni di abitabilità debbono garantire, inoltre, lo espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali.
5.0.2. Le condizioni di abitabilità, alle quali corrispondono determinati requisiti e livelli, possono essere raggruppate come segue:
I) condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni, ecc.);
II) condizioni dell'illuminazione e del colore (grado e qualità dell'illuminazione naturale e artificiale; eccesso e difetto di luce, regolabilità, qualità del colore e suoi rapporti con la luce, ecc.);
III) condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, igrometria, grado di purezza, difesa dal caldo e dal freddo, dall'umidità, dalla condensazione, ecc.);
IV) condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti, ecc.);
V) condizioni d'uso dei mezzi elementari o complessi necessari a stabilire livelli delle esigenze espresse nei punti precedenti (ricerca dei livelli di agibilità, tipo e complessità di manovre per il funzionamento di apparecchi, per l'apertura di finestre o per l'inclusione o l'esclusione di impianti o sistemi di ventilazione, rispetto di norme di uso da parte dell'utente, ecc.);
VI) condizioni di conservazione dei livelli raggiunti nel soddisfare le esigenze di cui ai punti precedenti (durata dei materiali o delle parti costituenti la costruzione degli apparecchi impiegati, manutenzione, ecc.).
5.1. Condizioni acustiche
Criteri di valutazione dei requisiti acustici dell'edilizia scolastica
5.1.1. Introduzione.
I) Si adottano i criteri generali, i metodi di misura e i criteri di valutazione dei risultati indicati nelle norme di carattere generale di cui alla circolare 30 aprile 1966 n. 1769 parte 1ª del Servizio tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici, salvo alcune prescrizioni riguardanti la particolare destinazione dell'edificio.
II) Si dovranno eseguire misure in opera e in laboratorio, al fine di verificare i requisiti richiesti.
III) Le misure in opera devono essere eseguite su tutti i tipi di spazi adibiti ad uso didattico presentanti caratteristiche diverse.
Le determinazioni di isolamento acustico dovranno essere eseguite fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti, aventi normale o particolare destinazione, anche a titolo saltuario (come ad esempio aule speciali, officine, laboratori, ecc.).
Le determinazioni devono essere eseguite in aule complete di rivestimento assorbente, col normale arredamento scolastico: non oltre due persone debbono essere presenti nelle aule durante l'esecuzione delle misure.
IV) I limiti di isolamento sono fissati essenzialmente tenendo conto dei requisiti minimi richiesti per scuole o aule d'insegnamento generale.
Per scuole o aule di determinato tipo e ubicazione o destinate a insegnamento particolare (sale di musica, ecc.) possono essere richiesti valori più elevati dell'isolamento acustico.
V) Possono essere richiesti particolari requisiti per ambienti in rapporto alla loro specifica funzione come ad esempio: auditori, sale di musica, sale di spettacolo.
VI) Il tempo di riverberazione nelle aule arredate non deve superare i limiti prescritti dalle presenti norme.
Il controllo può anche essere effettuato mediante la conoscenza dei coefficienti di assorbimento e delle superfici dei materiali adoperati per il trattamento. I valori dei coefficienti di assorbimento dei materiali impiegati devono risultare da certificati rilasciati da laboratori qualificati, nei quali le misure siano state effettuate secondo le norme.
I) L'isolamento acustico e i requisiti acustici dovranno essere verificati per quanto concerne:
- il potere fonoisolante di strutture verticali, orizzontali, divisorie, ed esterne, di infissi verso l'esterno, di griglie e prese d'aria installate verso l'esterno;
- l'isolamento acustico contro i rumori trasmessi per via aerea tra spazi adiacenti e sovrapposti ad uso didattico e nei locali comuni (isolamento ambiente);
- il livello di rumore di calpestio normalizzato di solaio;
- il livello di rumore di calpestio tra due spazi sovrapposti;
- la rumorosità dei servizi e degli impianti fissi;
- il coefficiente di assorbimento dei materiali isolanti acustici.
Le misure, le determinazioni sperimentali, la presentazione e la valutazione dei dati, seguiranno per quanto possibile, le raccomandazioni ISO/R 140-1960 per le misure in laboratorio e in opera della trasmissione di rumori per via aerea e di rumori di calpestio ed ISO/R 354-63 per le misure del coefficiente di assorbimento in camera riverberante; i valori delle frequenze nominali da utilizzare saranno quelli normalizzati di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz.
II) I dati di laboratorio dovranno essere richiesti, rilevati e presentati secondo le norme generali. Le grandezze da sottoporre a misure di laboratorio saranno:
- il potere fonoisolante (R) di strutture divisorie interne, di infissi verso l'esterno, di griglie, prese d'aria e pareti esterne opache;
- il coefficiente di assorbimento acustico dei materiali isolanti acustici.
III) I requisiti di accettabilità da determinare con misure di laboratorio saranno i seguenti (con indice di valutazione I riferito al valore dell'ordinata a 500 Hz):
- potere fonoisolante di strutture divisorie interne verticali ed, eventualmente, orizzontali (come specificate nel seguente punto V): I = 40 dB;
- potere fonoisolante di infissi verso l'esterno: I = 25 dB;
- potere fonoisolante di griglie e prese d'aria installate verso l'esterno: I = 20 dB;
- potere fonoisolante di chiusure esterne opache: superiore di 10 dB a quello degli infissi esterni;
- livelli di rumore di calpestio normalizzato di solai (come specificato nel punto V): I = 68 dB.
Il coefficiente di assorbimento deve essere misurato in camera riverberante e suono diffuso alle frequenze di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz.
IV) Il collaudo in opera deve essere richiesto, eseguito e presentato secondo le norme generali contenute nella circolare 30 aprile 1966, n. 1769 parte I del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici. Le misure devono essere eseguite nelle condizioni descritte dai paragrafi I) e II) delle presenti norme.
Le grandezze da sottoporre a misura in opera sono:
- l'isolamento acustico (D) per via aerea fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti (isolamento acustico tra pareti divisorie di solaio);
- il livello di rumore di calpestio tra due spazi sovrapposti con la macchina normalizzata generatrice di calpestio;
- la rumorosità provocata da servizi ed impianti fissi;
- il tempo di riverberazione.
Per quanto concerne gli impianti dovranno essere eseguite misure su:
- impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento centralizzato;
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
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