Con sentenza 17/10/1996, n. 381 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, nella parte in cui prevede che i finanziamenti ivi contemplati sono concessi direttamente ai comuni nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; nonché degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano.

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