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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 30/12/2023, n. 214
L. 30/12/2023, n. 214
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CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI |
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Art. 1 - Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Gestore trasmette annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni»; 2) al comma 4, le parole: «il Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto»; |
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Art. 2 - Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210. |
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Art. 3 - Servizi di cold ironing1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è premesso il seguente: «01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunte, i |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I sistemi di gestione individ |
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Art. 7 - Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere». |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; |
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Art. 10 - Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze |
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CAPO II - MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO |
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Art. 11 - Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri: a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento; |
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Art. 12 - Semplificazioni in materia di attività commerciali1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «rinnovo dei locali» sono inserite le seguenti: «nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,». 2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle no |
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CAPO III - MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI |
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Art. 15 - Omissis
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CAPO IV - MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA |
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CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO |
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Art. 17 - Termine per il controllo delle concentrazioni |
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Art. 18 - Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 20221. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili |
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CAPO VI - ULTERIORI DISPOSIZIONI |
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Art. 19 - Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «S |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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