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L. 24/04/1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Con le modifiche introdotte dalla L. del 29/12/00 n.422. Il D.Leg.vo del 01/08/2003 n.259 ha abrogato l'articolo 25.A decorrere dalla data di entrata in vigore (1° luglio 2006) del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è abrogato l'articolo 11.
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[Premessa]


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Titolo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
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Art. 1. - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttiva comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

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Art. 2. - (Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza dell

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Art. 3. - (Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive).

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffic

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Art. 4. - (Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti le

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Art. 5. - (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle

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Art. 6. - (Attuazione di direttiva comunitarie in via regolamentare o amministrativa).

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministra

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Art. 7. - (Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da

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Art. 8. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro du

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Art. 9. - (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793193 del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della p

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Art. 10. - (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttivi comunitarie).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'arti

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Art. 11. - (Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).

N2

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Art. 12. - (Marcatura CE).

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;il decreto d

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Art. 13. - (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; t

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Art. 14. - (Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari).

N5

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Art. 15. - (Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo).

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,

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Art. 16. - (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257,R è sostituito dal seguente:

« 2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ».

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Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento
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Art. 17. - (Tutela delle acque dall'inquinamento).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamen

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Art. 18. - (Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verific

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Art. 19. - (Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:

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Art. 20. - (Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifen

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Art. 21. - (Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento).

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per

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Art. 25

N1

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Art. 32. - (Ascensori).

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono a

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Art. 33. - (Imprese finanziarie: criteri di delega).

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

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Art. 34. - (Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione).

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'

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Art. 35. - (Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega).

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti princìpi e criteri diret

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Art. 36. - (Norme per il mercato dell'energia elettrica).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di

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Art. 37. - (Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).

1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: « nonché la data di scadenza dell'autorizzazione » sono soppresse.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il segu

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Art. 38. - (Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

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Art. 46. - (Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali).

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415,R e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,R e successive modificazio

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Art. 47. - (Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903,

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Art. 48. - (Prodotti alimentari).

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali,

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Art. 49. - (Paste farcite con carne).

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non

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Art. 50. - (Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

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Art. 51. - (Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttiva 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

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